Salta al contenuto
Sentenza

Tribunale, Sentenza T-331/22

Judgment of the General Court (Third Chamber) of 17 April 2024. — Nederlandse Vereniging Omwonenden Windturbines (NLVOW) v European Commission. — Environment – Netherlands Integrated National Energy and Climate Plan 2021-2030 – Request for internal review – Article 10(1) of Regulation (EC) No 1367/2006 – Rejection of the request – Application for annulment – Error of assessment – Action for failure to act – No invitation to act – Inadmissibility. — Case T-331/22

Giurisprudenza europea62022TJ0331

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale ha respinto integralmente il ricorso della NLVOW contro il rigetto della richiesta di riesame interno relativa al NECP olandese 2021-2030. Ha ritenuto che la richiesta non individuasse con sufficiente precisione l’atto amministrativo asseritamente omesso dalla Commissione, requisito essenziale per l’ammissibilità. Ha inoltre escluso sia l’azione di carenza ex articolo 265 TFUE sia le eccezioni di illegittimità contro il regolamento 2018/1999 e il NECP, per difetto di nesso diretto con la decisione impugnata.

Impugnazione del rigetto, da parte della Commissione, di una richiesta di riesame interno relativa al NECP olandese 2021-2030 e dedotta inerzia della Commissione nel dare seguito alla Decisione VII/8f della Convenzione di Aarhus.

La questione giuridica

Se la Commissione abbia correttamente dichiarato irricevibile la richiesta di riesame interno presentata dalla NLVOW ai sensi dell’articolo 10 del regolamento (CE) n. 1367/2006, come modificato, per mancata identificazione dell’omissione amministrativa contestata; se la richiesta potesse valere come invito ad agire ai fini dell’articolo 265 TFUE; e se fossero ricevibili le eccezioni di illegittimità rivolte contro il regolamento (UE) 2018/1999 e contro il NECP olandese.

Principio di diritto

La Corte ha stabilito che, per essere ammissibile, la richiesta di riesame interno ex articolo 10 del regolamento n. 1367/2006 deve identificare in modo preciso l’atto non legislativo con effetti giuridici ed esterni che l’istituzione UE avrebbe dovuto adottare: non basta un richiamo generico a una decisione della riunione delle parti della Convenzione di Aarhus o a un presunto dovere generale di assicurare la conformità di un piano nazionale. In mancanza di tale individuazione, la Commissione può legittimamente dichiarare irricevibile la richiesta senza invitare il richiedente a regolarizzarla; la stessa richiesta non costituisce un valido invito ad agire ai fini dell’articolo 265 TFUE quando la Commissione ha già preso posizione con il rigetto; inoltre, le eccezioni di illegittimità contro atti generali sono inammissibili se l’atto impugnato non costituisce misura di esecuzione diretta degli atti contestati.

Norme richiamate

  • Convenzione di Aarhus, articoli 3, 6, 7, 9 e 15
  • Decisione 2005/370/CE
  • Direttiva 2001/42/CE, articoli 3 e 4
  • Direttiva 2009/28/CE
  • Regolamento (CE) n. 1367/2006, articoli 2, 9, 10, 11 e 12
  • Regolamento (UE) 2018/1999, articoli 9, 10 e 34
  • Regolamento (UE) 2021/1767
  • Articoli 263 TFUE, 265 TFUE e 277 TFUE
  • Articolo 106(3) del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 76(d) del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 134 del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 138 del regolamento di procedura del Tribunale

Rigetto della richiesta di riesame interno relativa al NECP olandese 2021-2030

La pronuncia riguarda un ricorso proposto da una ONG ambientale olandese contro la decisione della Commissione che aveva dichiarato irricevibile una richiesta di riesame interno ai sensi dell’articolo 10 del regolamento n. 1367/2006, come modificato dal regolamento 2021/1767. La controversia si inserisce nel contesto della Convenzione di Aarhus, delle decisioni della riunione delle Parti e della disciplina UE sulla partecipazione del pubblico nei piani e programmi ambientali e nei NECP.

Fatti e procedimento principale

La NLVOW aveva chiesto il riesame interno, sostenendo che l’Unione fosse inadempiente rispetto alla Decisione VII/8f, adottata nell’ambito del controllo di conformità della Convenzione di Aarhus, e che la Commissione dovesse adottare misure per garantire che il NECP dei Paesi Bassi fosse conforme ai requisiti di partecipazione pubblica. In particolare, la ricorrente riteneva che la Commissione dovesse imporre allo Stato membro una valutazione ambientale strategica ai sensi della direttiva 2001/42.

La Commissione ha respinto la richiesta come irricevibile, osservando che la domanda non identificava l’atto amministrativo omesso, né la data in cui avrebbe dovuto essere adottato, come richiesto dall’articolo 10(1) del regolamento n. 1367/2006. La ricorrente ha quindi proposto un ricorso di annullamento ex articolo 263 TFUE e, in subordine, un’azione per carenza ex articolo 265 TFUE, oltre a varie domande dichiarative e a eccezioni di illegittimità nei confronti del regolamento 2018/1999 e del NECP olandese.

Quadro normativo e contesto Aarhus

Il Tribunale richiama la Convenzione di Aarhus, in particolare gli articoli 3, 6, 7, 9 e 15, nonché la decisione 2005/370/CE di approvazione per conto dell’Unione. Ricorda inoltre la direttiva 2001/42 sulla valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente, la direttiva 2009/28 e, soprattutto, il regolamento (UE) 2018/1999, che ha introdotto il quadro di governance dell’Unione dell’energia e dell’azione per il clima, compreso l’obbligo per gli Stati membri di elaborare i NECP e di garantire la consultazione pubblica ai sensi dell’articolo 10.

Il Tribunale descrive anche la Decisione VII/8f, con la quale la riunione delle Parti ha rilevato che l’Unione non aveva ancora dimostrato di aver adottato un quadro normativo adeguato o istruzioni chiare per soddisfare tutti i requisiti dell’articolo 7 della Convenzione di Aarhus in relazione ai NECP, e ha chiesto ulteriori misure e un piano d’azione.

Inammissibilità delle domande dichiarative e delle eccezioni di illegittimità

Il Tribunale osserva anzitutto che, nell’ambito di un ricorso ex articolo 263 TFUE, non ha competenza a pronunciare giudizi meramente dichiarativi. Per questo motivo, le domande con cui la ricorrente chiedeva di dichiarare l’illegittimità del NECP olandese, della condotta della Commissione e del regolamento 2018/1999 sono state dichiarate inammissibili nella misura in cui miravano a ottenere dichiarazioni autonome.

Le eccezioni di illegittimità ai sensi dell’articolo 277 TFUE sono state parimenti respinte. Il Tribunale rileva che la decisione contestata, cioè il rigetto della richiesta di riesame interno, costituisce misura di attuazione del solo regolamento n. 1367/2006 e non del regolamento 2018/1999 né del NECP. Mancando un nesso giuridico diretto tra la decisione impugnata e gli atti di portata generale contestati, l’eccezione di illegittimità è inammissibile.

Esame del ricorso di annullamento contro il rigetto della richiesta di riesame interno

Quanto al merito del primo capo di domanda, il Tribunale riconosce che dal ricorso emergevano due censure sufficientemente precise:

  • errore di valutazione della richiesta di riesame interno;
  • violazione dell’obbligo della Commissione di esaminare diligentemente la richiesta ai sensi dell’articolo 10(3) del regolamento n. 1367/2006.

Sul primo profilo, il Tribunale ricorda che la richiesta di riesame interno deve indicare con precisione l’atto non legislativo con effetti giuridici ed esterni che l’istituzione avrebbe dovuto adottare. L’onere di motivazione è essenziale, perché consente di verificare anche il rispetto del termine di otto settimane previsto dall’articolo 10(1). Nel caso di specie, la generica invocazione della Decisione VII/8f non bastava: tale decisione non imponeva alla Commissione l’adozione immediata di uno specifico atto, né l’obbligo di ordinare ai Paesi Bassi di svolgere una valutazione ambientale strategica per il NECP. La Commissione ha quindi correttamente dichiarato irricevibile la richiesta.

Sul secondo profilo, il Tribunale esclude che l’obbligo di esame diligente consenta alla Commissione di sanare l’omissione del richiedente, concedendogli un termine ulteriore per precisare l’atto asseritamente omesso. Poiché la mancata identificazione dell’atto è un requisito essenziale, la Commissione poteva respingere la richiesta senza chiedere chiarimenti.

Azione per carenza ex articolo 265 TFUE

Il Tribunale respinge anche la pretesa di far valere una carenza della Commissione. La richiesta di riesame interno non era infatti un valido invito ad agire, perché non indicava in modo sufficientemente chiaro l’atto specifico che la Commissione avrebbe dovuto adottare. Inoltre, la Commissione aveva già definito la propria posizione con la decisione di rigetto, cosicché mancava il presupposto dell’inerzia. Il fatto che la posizione assunta non coincidesse con quella auspicata dalla ricorrente è irrilevante ai fini dell’articolo 265 TFUE.

Dispositivo e spese

Il Tribunale ha quindi respinto l’intero ricorso. La NLVOW è stata condannata a sopportare le proprie spese e quelle della Commissione; il Parlamento, il Consiglio, la Fédération environnement durable e POW sono stati condannati a sopportare le proprie spese.

Come è indicizzato

Materieambienteaccesso alla giustizia ambientaleriesame interno degli atti UEenergia e climaammissibilità dei ricorsi

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.