Cassazione Penale, Sentenza n. 30602/2022 del 03/08/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva rigettato la richiesta di revoca della confisca disposta con sentenza penale e che riguardava terreni e immobili di proprietà della Coopsette. Il ricorrente deduceva che il Tribunale dell'esecuzione non aveva effettuato un autonomo accertamento, nei confronti della società proprietaria rimasta estranea al processo penale, della sussistenza degli elementi oggettivi e soggettivi del reato di lottizzazione abusiva (art. 44 d.P.R. 380/2001), né della buona fede della società; lamentava altresì violazione dell'art. 7 CEDU e vizio di motivazione per l'attribuzione alla Coopsette della condotta di soggetti esterni alla compagine sociale senza dimostrare l'immedesimazione organica o l'effettivo vantaggio in capo all'ente.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso (ha ritenuto il ricorso fondato), annullando l'ordinanza impugnata e rinviando la causa al tribunale di Brescia per un nuovo esame. La Suprema Corte ha richiamato i principi di diritto secondo cui: la confisca urbanistica può essere disposta anche se il reato è estinto per prescrizione se il fatto è stato già accertato nel contraddittorio; tuttavia, quando il proprietario destinatario della confisca è rimasto estraneo al processo penale, la sentenza passata in giudicato non fa automaticamente stato nei suoi confronti e il giudice dell'esecuzione deve procedere a un autonomo accertamento degli elementi oggettivi e soggettivi del reato e della buona fede del terzo, avvalendosi anche dei poteri istruttori. La Corte ha censurato la motivazione del Tribunale che si era limitata a ritenere il giudicato sufficiente e a porre l'onere sul terzo di dimostrare la buona fede, senza compiere le verifiche necessarie circa l'imputabilità dell'illecito all'ente (immedesimazione organica, vantaggio per l'ente, responsabilità soggettiva).
Norme richiamate
art. 44 d.P.R. n. 380/2001
confisca per lottizzazione abusiva
La confisca urbanistica prevista dall'art. 44 può essere disposta anche se il reato è estinto per prescrizione, purché la sussistenza del fatto sia stata accertata, sotto il profilo oggettivo e soggettivo, in un giudizio che abbia assicurato il pieno contraddittorio. Tuttavia, tale accertamento non vincola automaticamente il giudice dell'esecuzione nei confronti di un terzo persona giuridica rimasto estraneo al processo: quest'ultimo va valutato autonomamente.
art. 7 CEDU
divieto di punizione senza legge / principio di legalità e tutela della certezza del diritto
Il principio garantisce che una persona (anche giuridica) non subisca effetti penali senza aver avuto la possibilità di partecipare al giudizio; la Corte ha richiamato l'orientamento della Corte EDU (causa G.I.E.M.) secondo cui il terzo non partecipante deve poter contestare la confisca in sede di esecuzione.
Sezioni Unite, Sentenza Perroni (Sez. U., n. 13539 del 30/01/2020)
interpretazione consolidata sui presupposti della confisca urbanistica
Le Sezioni Unite hanno chiarito che la confisca urbanistica può essere disposta anche in presenza di estinzione del reato per prescrizione se vi è stato pieno accertamento contraddittorio; hanno inoltre precisato i limiti dell'azione penale e il diritto dei terzi estranei a far valere le proprie ragioni in sede di esecuzione.
Corte EDU, G.I.E.M. S.r.l. c. Italia (Grande Camera, 28/06/2018)
principio in tema di effetti della sentenza nei confronti di persone giuridiche non partecipanti
La sentenza stabilisce che una sentenza coperta da giudicato che ha definito il processo non può automaticamente produrre effetti nei confronti di una persona giuridica che non ha partecipato al processo; la persona giuridica deve poter proporre le proprie questioni (di fatto e di diritto) in sede di esecuzione.
art. 129, comma 1, cod. proc. pen.
norma citata nel contesto dell'estinzione del reato
Richiamata per indicare che, dopo l'intervenuta causa estintiva, il processo non deve proseguire solo al fine dell'accertamento, ma la Corte ha precisato i limiti di tale regola rispetto alla possibilità di accertamento in procedimenti che riguardino misure ablative e terzi estranei.
art. 666, comma 5, cod. proc. pen.
poteri istruttori del giudice dell'esecuzione
Il giudice dell'esecuzione dispone di ampi poteri istruttori per valutare le questioni sollevate dal terzo estraneo, compresa la possibilità di acquisire mezzi di prova utili a verificare la buona fede e l'imputabilità dell'illecito all'ente.
Massime di principio
- Se la confisca riguarda un soggetto (persona fisica o giuridica) che non ha partecipato al processo penale, il giudice dell'esecuzione deve effettuare un autonomo accertamento, in contraddittorio con quel terzo, degli elementi oggettivi e soggettivi del reato prima di mantenere la confisca.
- La mera esistenza di una sentenza passata in giudicato nei confronti di altri soggetti non vincola automaticamente il terzo proprietario: occorre valutare l'immedesimazione organica o l'effettivo vantaggio in capo all'ente per poter riferire la condotta illecita all'ente stesso.
- La buona fede del terzo (es. acquisizione del bene in buona fede, assenza di colpa o negligenza nella vigilanza) è un elemento decisivo che può impedire la confisca; il giudice deve motivare compiutamente su questo profilo e non limitarsi a richiamare presunzioni generiche.
- La confisca urbanistica può comunque essere disposta anche se il reato è estinto per prescrizione, ma solo se la sussistenza del fatto è stata precedentemente accertata in un contraddittorio che abbia garantito piena partecipazione; ciò non esime il giudice dell'esecuzione dall'accertamento nei confronti dei terzi non partecipanti.
- Il terzo proprietario ha la possibilità di proporre in sede di esecuzione tutte le difese (di fatto e di diritto) che avrebbe potuto sollevare in giudizio di merito; il giudice dell'esecuzione ha poteri istruttori ampi per valutare tali eccezioni.
- In assenza di prova di un rapporto organico o di un vantaggio diretto per l'ente, l'attribuzione all'ente della condotta di soggetti esterni richiede una motivazione solida e circostanziata; il giudice di merito dovrà specificare le ragioni per le quali la condotta degli esterni sia riferibile all'ente.
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