Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 300/2026 - Genova, Sezione 2

per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Genova, sezione lavoro, 25.3.2025, n. 339.

Giustizia amministrativa202600014

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Liguria - Genova, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Genova, sezione lavoro, 25 marzo 2025, n. 339, quanto alla condanna del Ministero al pagamento delle spese di giudizio

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (professionista)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Genova, sezione lavoro, che aveva condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito a rifondere le spese di giudizio, liquidate in euro 1.030,00 per onorari, oltre rimborso forfettario del 15%, eventuale rimborso del contributo unificato e accessori di legge, in favore del difensore dichiaratosi antistatario. Il Ministero si è costituito senza formulare contestazioni nel merito. Il ricorrente ha dedotto l'inottemperanza dell'amministrazione, nonostante l'inutile decorso del termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando l'assenza di contestazioni sostanziali da parte dell'amministrazione e l'inutile decorso del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997. Ha ordinato al Ministero di dare esecuzione alla sentenza del Tribunale di Genova mediante il pagamento delle somme dovute entro sessanta giorni dalla comunicazione della pronuncia. Per l'eventuale ulteriore inottemperanza, ha nominato commissario ad acta il Direttore della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con incarico di provvedere in sostituzione dell'amministrazione entro i successivi trenta giorni, una volta accertato il protrarsi dell'inadempimento. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese di lite, liquidate in euro 500,00, oltre spese generali, IVA, CPA e rimborso del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997

    termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo

    Decorso inutilmente il termine dilatorio previsto per l'esecuzione delle condanne pecuniarie nei confronti delle amministrazioni pubbliche, il giudice dell'ottemperanza può ordinare all'amministrazione di provvedere al pagamento.

  • artt. 112 ss. c.p.a.

    Il giudizio di ottemperanza consente di imporre all'amministrazione l'esecuzione del giudicato e, in caso di persistente inottemperanza, di nominare un commissario ad acta.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è fondato quando l'amministrazione non esegue una condanna pecuniaria contenuta in un titolo esecutivo giudiziale, dopo l'inutile decorso del termine dilatorio previsto dalla legge per i pagamenti delle pubbliche amministrazioni.
  • In presenza di un'inottemperanza non contestata nel merito e del decorso del termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, il giudice può ordinare all'amministrazione di adempiere entro un termine assegnato con la pronuncia.
  • Il giudice dell'ottemperanza può nominare un commissario ad acta, individuato anche in un dirigente dell'amministrazione, affinché provveda in sostituzione dell'ente qualora l'inadempimento prosegua oltre il termine assegnato.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.