Sentenza del 17/01/2017 n. 124 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto
Accertamento - irpef - addizionali - accertamento ex art. 32 d.p.r. n. 600 del 1973 - applicabilità dell'art. 12, comma 7 della legge n. 212 del 2000 - non sussiste. Accertamento ex art. 32 d.P.R. n. 600 del 1973 - necessità di allegazione dell'autorizzazione ad effettuare accertamento bancari - non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva contestato alla contribuente, per l'anno d'imposta 2008, un maggior reddito derivante da movimentazioni bancarie non adeguatamente giustificate, inizialmente quantificato in 506.983,42 euro. La contribuente aveva impugnato l'accertamento deducendo, tra l'altro, la violazione del termine dilatorio di 60 giorni previsto dall'art. 12, comma 7, della legge n. 212/2000, l'assenza o mancata esibizione dell'autorizzazione alle indagini finanziarie, l'inidoneità delle movimentazioni bancarie a provare redditi imponibili e l'illegittimità delle sanzioni.
La decisione
La Commissione tributaria regionale ha accolto parzialmente l'appello dell'Agenzia delle Entrate. Ha stabilito che il termine di 60 giorni dell'art. 12, comma 7, della legge n. 212/2000 non si applica alle indagini finanziarie svolte senza accessi, ispezioni o verifiche presso i locali del contribuente. Ha inoltre ritenuto sufficiente l'esistenza dell'autorizzazione alle indagini bancarie, senza necessità di allegarla o mostrarla al contribuente. Sono state riconosciute come giustificate movimentazioni per 189.192,99 euro, oltre ai 143.273,52 euro già esclusi dall'Ufficio in autotutela. L'avviso è stato quindi confermato soltanto per 174.517,43 euro qualificati come redditi diversi. Le sanzioni sono state mantenute, ma ricalcolabili secondo il D.Lgs. n. 158/2015 se più favorevole in applicazione del favor rei. Le spese di entrambi i gradi sono state compensate per soccombenza reciproca.
Norme richiamate
Art. 12, comma 7, legge n. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente)
Il termine di 60 giorni tra la notifica del processo verbale di constatazione e l'avviso di accertamento.
La garanzia opera per verifiche conseguenti ad accessi, ispezioni e verifiche presso i locali destinati all'attività del contribuente. Non si applica alle indagini finanziarie svolte tramite acquisizione di dati bancari, in assenza di accesso fisico.
Art. 32, comma 1, numeri 2 e 7, d.P.R. n. 600/1973
I dati ed elementi attinenti ai rapporti ed alle operazioni acquisiti presso gli operatori finanziari sono posti a base delle rettifiche e degli accertamenti se il contribuente non dimostra che ne ha tenuto conto o che non hanno rilevanza fiscale.
Le movimentazioni bancarie costituiscono una presunzione relativa di reddito. Spetta al contribuente fornire una prova analitica della provenienza e della non imponibilità delle singole somme.
Art. 41-bis, d.P.R. n. 600/1973
Gli uffici possono accertare il reddito o il maggior reddito imponibile sulla base degli elementi risultanti dalle attività istruttorie previste dall'art. 32.
I dati acquisiti mediante indagini finanziarie possono fondare direttamente un accertamento parziale quando consentono di individuare redditi non dichiarati.
Art. 7 legge n. 212/2000
Richiamato dalla contribuente in relazione ai requisiti dell'atto impositivo; nel caso concreto le contestazioni non sono state ritenute fondate.
Artt. 18 e 53 d.lgs. n. 546/1992
I motivi di ricorso e di appello devono essere specifici. Le doglianze generiche, come quelle relative a interessi o motivazione delle sanzioni, possono essere dichiarate inammissibili.
Art. 15, comma 2, d.lgs. n. 546/1992
Le spese possono essere compensate in caso di soccombenza reciproca o di gravi ed eccezionali ragioni. La soccombenza reciproca ha giustificato la compensazione in entrambi i gradi.
Art. 5 d.lgs. n. 472/1997
La riduzione della materia imponibile derivante da redditi non giustificati integra una condotta sanzionabile, non essendo necessaria una particolare intenzione fraudolenta.
D.lgs. n. 158/2015
Le sanzioni devono essere rideterminate applicando la disciplina sopravvenuta se più favorevole al contribuente, in applicazione del principio del favor rei.
Massime di principio
- Il termine dilatorio di 60 giorni dello Statuto del contribuente non è automaticamente applicabile a ogni accertamento: occorre verificare se vi sia stato un accesso, un'ispezione o una verifica presso i locali del contribuente.
- Nelle indagini finanziarie l'autorizzazione dell'Amministrazione è necessaria, ma la sua mancata allegazione all'avviso non determina di per sé l'illegittimità dell'accertamento; la questione può assumere rilievo se viene dimostrata un'incidenza concreta sul risultato fiscale.
- Le movimentazioni bancarie possono essere utilizzate come presunzioni di reddito, ma il contribuente può superarle solo con giustificazioni puntuali, documentate e riferite alle singole operazioni.
- Dimostrare l'origine di una somma non è sempre sufficiente: occorre anche provare, quando rilevante, che essa è già stata tassata, è esente oppure è fiscalmente irrilevante.
- Le movimentazioni provenienti da conti di familiari o da riscatti assicurativi possono essere escluse dalla presunzione se la provenienza e la natura dell'operazione risultano adeguatamente documentate.
- La mancata inclusione di somme imponibili nella dichiarazione può integrare infedele dichiarazione e comportare sanzioni, anche in assenza di una prova specifica di intento fraudolento.
- In presenza di soccombenza reciproca, il giudice può compensare le spese processuali, anche se una parte ottiene una riduzione significativa dell'accertamento.
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