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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 10694/2025 del 23/04/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso avverso la sentenza della C.T.R. che aveva annullato l'avviso di accertamento per plusvalenza derivante dalla cessione di quote sociali (anno 2008). La C.T.R. aveva ritenuto rilevabile d'ufficio e non nuova la doglianza sulla violazione del termine dilatorio di 60 giorni previsto dall'art.12, comma 7 dello Statuto del contribuente e, sul merito, aveva ritenuto che nessuna plusvalenza fosse maturata perché il corrispettivo della cessione non era stato effettivamente riscosso.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate: ha ritenuto che la C.T.R. non avrebbe dovuto esaminare il motivo di appello relativo al mancato rispetto del termine dilatorio perché costituiva domanda nuova non dedotta nel ricorso introduttivo (inammissibile ai sensi dell'art.57 D.lgs.546/1992). Inoltre, sul profilo sostanziale, ha affermato che la plusvalenza derivante dalla cessione di partecipazioni si considera realizzata nel periodo di imposta in cui è stato stipulato il contratto (principio di competenza ai sensi dell'art.109 TUIR), indipendentemente dal mancato incasso del prezzo. Conseguentemente la Corte ha cassato la sentenza impugnata, deciso nel merito e rigettato l'originario ricorso di Ruocco, condannandolo alle spese.

Norme richiamate

  • legge n. 212/2000 (Statuto del contribuente), art. 12, comma 7

    Stabilisce il termine dilatorio di 60 giorni tra consegna del verbale di chiusura e emissione dell'avviso; la sua violazione non è rilevabile d'ufficio e deve essere dedotta nel ricorso introduttivo, altrimenti la relativa doglianza è inammissibile in appello.

  • decreto legislativo n. 546/1992, art. 57

    Vieta l'introduzione in appello di nuove domande: le questioni non rilevate nel ricorso introduttivo che integrano nuove domande devono essere dichiarate inammissibili.

  • decreto legislativo n. 546/1992, artt. 18, 53

    Richiamati nella rubrica del ricorso; riguardano l'ambito e le modalità di impugnazione nel processo tributario (impugnazioni e rimedi).

  • legge n. 241/1990, art. 21-octies

    Principio generale di irrilevanza del mero vizio formale dell'atto amministrativo ove non rilevante per il contenuto sostanziale: invocato in via subordinata ma assorbito dalla decisione sulla inammissibilità del motivo nuovo.

  • T.U.I.R. (D.P.R. 917/1986), art. 109, comma 2

    Dispone che i corrispettivi delle cessioni si considerano conseguiti alla data di stipulazione per gli immobili e per le aziende; la Corte estende il principio alla cessione di partecipazioni, affermando la tassazione per competenza indipendentemente dall'incasso del prezzo.

  • T.U.I.R., art. 86, comma 1, lett. a) e comma 2

    Norme richiamate in relazione alla determinazione del reddito imponibile e alla disciplina delle plusvalenze; usate per inquadrare la questione fiscale della plusvalenza da cessione di partecipazioni.

  • Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 3 e n. 4

    Richiamati come fondamento dei motivi di cassazione relativi a violazione di norme di diritto e false applicazioni; usati per la prospettazione dei motivi di impugnazione.

  • Codice di procedura civile, art. 384, comma 2

    Consente alla Corte di Cassazione, quando non sono necessari nuovi accertamenti di fatto, di decidere nel merito; applicato qui per rigettare l'originario ricorso del contribuente senza rinvio.

Massime di principio

  • Una doglianza sulla violazione del termine dilatorio di cui all'art.12, comma 7 dello Statuto del contribuente non si può introdurre per la prima volta in appello: deve essere dedotta nel ricorso introduttivo, altrimenti è inammissibile.
  • La violazione del termine dilatorio non è rilevabile d'ufficio dalla Commissione regionale: il contribuente deve eccepirla tempestivamente in primo grado.
  • Ai fini delle imposte sui redditi la plusvalenza derivante dalla cessione di aziende o di partecipazioni va dichiarata nel periodo in cui si è formalmente realizzata (data di stipula), secondo il principio di competenza, indipendentemente dal fatto che il corrispettivo sia stato incassato o meno.
  • Eventuali vicende successive all'atto (es. mancato incasso, annullamento del contratto, restituzione del prezzo) sono eventi fiscalmente autonomi e vanno valutate e dichiarate nei periodi d'imposta in cui si verificano.
  • Se si ritiene che un vizio procedurale sia rilevante ma non è stato dedotto in primo grado, la strategia processuale deve prevedere la sua contestazione sin dall'inizio o, se possibile, la dimostrazione del concreto pregiudizio derivante dal vizio stesso.
  • La Corte di Cassazione può decidere nel merito (senza rinvio) quando la questione di fatto è pacifica e non sono necessari ulteriori accertamenti, con conseguente definizione della controversia di merito ex art.384 c.p.c.

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