Sentenza n. 803/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia, Sezione prima, n. 248 del 9 giugno 2025, resa tra le parti, concernente una procedura di gara per l’affidamento in concessione del servizio di punti ristoro, di vendita giornali ed articoli di prima necessità nell’Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR per il Friuli Venezia Giulia che aveva respinto l'impugnazione dell'aggiudicazione del lotto 1 della concessione per la gestione di punti di ristoro e vendita di giornali e articoli di prima necessità
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'appellante contestava l'aggiudicazione del lotto 1 a favore dell'impresa controinteressata. Con il primo motivo sosteneva che l'aggiudicataria avrebbe dovuto essere esclusa per non avere predisposto un piano economico-finanziario distinto per ciascuno dei tre punti vendita del lotto, in violazione dell'art. 17, comma 1, lettera c), del disciplinare. Con il secondo motivo deduceva l'equivocità dell'offerta, poiché l'indicazione di un investimento di 120.000 euro per l'Ospedale di Cattinara sarebbe stata incompatibile con il diverso importo indicato nel PEF del lotto 1. Con il terzo motivo contestava la valutazione dell'offerta tecnica relativa all'elemento 5A, sostenendo che il giudizio di «appena sufficiente» avrebbe dovuto essere tradotto nel coefficiente 0,60, corrispondente a «adeguato», anziché nel coefficiente 0,40, corrispondente a «parzialmente adeguato». Con il quarto motivo lamentava la mancata attribuzione di punteggio per l'elemento 5B, relativo al progetto di inserimento di personale svantaggiato e alla parità di genere, richiamando il possesso di una certificazione UNI sulla parità di genere. L'Amministrazione aveva inoltre eccepito la tardività del primo motivo, perché i motivi aggiunti erano stati notificati oltre trenta giorni dalla conoscenza integrale dell'offerta dell'aggiudicataria.
La decisione
L'appello è stato respinto e la sentenza del TAR è stata confermata. Il primo motivo è stato ritenuto tardivo, poiché la ricorrente aveva dichiarato il 9 gennaio 2025 la cessazione dell'interesse all'istanza di accesso dopo avere ottenuto copia integrale dell'offerta dell'aggiudicataria, mentre i motivi aggiunti erano stati notificati il 20 marzo 2025, oltre il termine di trenta giorni previsto dall'art. 120, comma 2, c.p.a. Il motivo è stato comunque ritenuto infondato nel merito: l'interpretazione coordinata degli artt. 2.1 e 17 del disciplinare imponeva un piano economico-finanziario unitario per la concessione, con indicazione dei dati riferiti ai singoli punti vendita, non tre PEF distinti. Tale interpretazione era coerente con l'unicità della concessione, con il fac-simile predisposto dall'Amministrazione e con la funzione del PEF, volta a dimostrare l'equilibrio economico-finanziario complessivo dell'operazione. Il secondo motivo è stato respinto perché l'indicazione dell'investimento di 120.000 euro era un refuso riferito al lotto 2, al quale l'Ospedale di Cattinara non apparteneva; l'errore era spiegabile anche dalla partecipazione dell'aggiudicataria a più lotti della stessa procedura e non rendeva equivoca l'offerta relativa al lotto 1. Il terzo motivo è stato respinto perché la commissione aveva motivato il giudizio di parziale adeguatezza evidenziando che il numero degli operatori contemporaneamente presenti non garantiva quantità e sostenibilità del servizio, soprattutto nelle fasce di maggiore afflusso. La valutazione non era macroscopicamente illogica o irragionevole e il coefficiente 0,60 presupponeva che gli aspetti del sub-criterio fossero affrontati in modo adeguato e quasi integralmente, condizione non riscontrata. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile per carenza di interesse, poiché anche l'eventuale attribuzione di 0,4 punti non avrebbe consentito il superamento della prova di resistenza; in ogni caso è stato ritenuto infondato, perché la concorrente aveva indicato soltanto il possesso di una certificazione UNI sulla parità di genere, senza presentare uno specifico progetto di inserimento del personale svantaggiato e di parità di genere. Le spese del grado sono state compensate.
Norme richiamate
art. 72 d.lgs. 36/2023
Disciplina della procedura ristretta utilizzata per l'affidamento in concessione.
art. 177 d.lgs. 36/2023
Il PEF serve a rappresentare l'equilibrio economico-finanziario della concessione e la concreta sostenibilità degli investimenti e della gestione per l'intera durata del rapporto.
art. 120, comma 2, c.p.a.
Il termine di trenta giorni per la proposizione dei motivi aggiunti decorre dalla piena conoscenza dell'offerta e degli elementi posti a fondamento della censura; nel caso concreto la piena conoscenza è stata collegata alla dichiarazione di cessazione dell'interesse all'accesso dopo l'ottenimento della copia integrale dell'offerta.
art. 116, comma 2, c.p.a.
L'istanza di accesso proposta nel giudizio è divenuta priva di interesse dopo il rilascio integrale dei documenti richiesti.
art. 1362 c.c.
Le clausole della lex specialis devono essere interpretate secondo il criterio letterale.
art. 1363 c.c.
Le clausole della lex specialis devono essere interpretate le une per mezzo delle altre, attribuendo loro il significato risultante dal complesso dell'atto.
Massime di principio
- Quando la lex specialis disciplina il PEF nell'ambito di una concessione articolata in più punti vendita, la prescrizione di indicare la copertura degli investimenti e della gestione per ciascun punto vendita non impone necessariamente la redazione di PEF distinti, se il disciplinare, letto nel suo complesso, prevede un'unica concessione, un unico fac-simile e un equilibrio economico-finanziario riferito all'operazione complessiva. È sufficiente un PEF unitario che dia conto dei dati relativi ai singoli punti vendita.
- Le clausole della lex specialis devono essere interpretate secondo i criteri letterale e sistematico degli artt. 1362 e 1363 c.c.; quando residuino più interpretazioni plausibili, deve essere preferita quella coerente con il favor partecipationis e non inutilmente restrittiva della partecipazione.
- La funzione del PEF nelle concessioni è dimostrare la sostenibilità dell'offerta e l'equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della gestione per l'intera durata della concessione, consentendo di verificare la concreta realizzabilità delle prestazioni e la capacità dell'operatore di eseguirle proficuamente.
- La valutazione della commissione di gara sull'offerta tecnica è sindacabile solo in presenza di manifesta illogicità, irragionevolezza o travisamento; non è sufficiente la mera non condivisibilità della valutazione. La traduzione del giudizio qualitativo nel coefficiente previsto dalla griglia deve essere verificata alla luce della motivazione e dei parametri della lex specialis.
- La prova di resistenza esclude l'interesse a contestare una specifica valutazione dell'offerta quando, anche nell'ipotesi di attribuzione del punteggio massimo rivendicato, il concorrente non potrebbe conseguire l'aggiudicazione.
- Il mero possesso di una certificazione sulla parità di genere non equivale alla presentazione dello specifico progetto di inserimento del personale svantaggiato e di promozione della parità richiesto quale elemento di valutazione dell'offerta tecnica.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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