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Ordinanza

Ordinanza n. 2983/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6

per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Sezione Quinta) n. 6976/2026, resa tra le parti, previa adozione di idonee misure cautelari, della sentenza del TAR Lazio, sez. V-quater, 17 aprile 2026 n. 6976.

Giustizia amministrativa202605113

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Lazio che aveva accolto il ricorso di primo grado, con conseguenze potenzialmente comportanti la rimozione di un impianto già realizzato

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (operatore telecomunicazioni)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha proposto appello contro la sentenza del TAR Lazio n. 6976/2026 e ha chiesto, in via incidentale, la sospensione cautelare della relativa efficacia. Dal testo emerge che la controversia riguarda questioni complesse connesse a un impianto di telecomunicazioni già realizzato. L'appellante ha dedotto, in sostanza, l'esigenza di impedire l'esecuzione della sentenza di primo grado, poiché essa avrebbe potuto comportare la rimozione dell'impianto nelle more della definizione dell'appello.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto l'istanza cautelare e ha sospeso l'esecutività della sentenza di primo grado. Il Collegio ha rilevato, in una valutazione preliminare degli atti e della documentazione prodotti nei due gradi di giudizio, la complessità delle questioni, da esaminare nella più adeguata sede di merito, nonché la necessità di mantenere integra la posizione sostanziale delle parti. La sospensione è stata ritenuta necessaria per evitare, nelle more, la possibile rimozione dell'impianto già realizzato. È stata fissata con urgenza l'udienza di merito per il 22 ottobre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti.

Norme richiamate

  • art. 98 c.p.a.

    La disposizione è richiamata quale base normativa per la domanda cautelare in appello e per la sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata.

Massime di principio

  • In sede cautelare d'appello, quando la controversia presenta questioni complesse che richiedono un approfondito esame nel merito, il giudice può sospendere l'esecutività della sentenza di primo grado per preservare la situazione sostanziale delle parti fino alla decisione definitiva.
  • La possibile rimozione di un impianto già realizzato costituisce una ragione idonea a giustificare la sospensione cautelare della sentenza di primo grado, quando l'intervento materiale renderebbe più difficoltosa o pregiudicherebbe la tutela conseguibile con la decisione di merito.
  • L'accoglimento della misura cautelare in appello può essere accompagnato dalla celere fissazione dell'udienza di merito, così da contemperare l'esigenza di conservazione della situazione esistente con quella di definizione sollecita della controversia.

Come è indicizzato

MaterieTutela cautelareAppelloTelecomunicazioni e impianti radio
RamiProcesso amministrativoEnergia, infrastrutture e comunicazioni
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnica

Testo integrale

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