Cassazione Penale, Ordinanza n. 01630/2025 del 14/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La decisione riguarda due ricorsi proposti avverso la sentenza emessa il 10 aprile 2024 dalla Corte di assise di appello di Bari. Per uno degli imputati, l’unico motivo di ricorso riguardava il diniego delle attenuanti generiche: si lamentava, in sostanza, un vizio della motivazione sul punto. Per l’altro imputato, presente all’udienza, il ricorso è stato ritenuto tardivo perché proposto oltre il termine di legge. La Corte ha rilevato che la motivazione sul diniego delle attenuanti generiche era non manifestamente illogica, avendo il giudice di merito valorizzato la gravità del delitto e l’intensità del dolo. Quanto al secondo ricorso, la sentenza d’appello era stata pronunciata con motivazione riservata in 90 giorni e depositata il 5 luglio 2024; il termine per impugnare decorreva dal 9 luglio 2024 ed era di 45 giorni, sicché scadeva il 23 settembre 2024. Il ricorso, invece, risultava depositato il 26 settembre 2024. La Corte ha quindi dichiarato entrambi i ricorsi inammissibili e ha condannato i ricorrenti alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Il ricorso del primo imputato è stato ritenuto manifestamente infondato perché la motivazione del diniego delle attenuanti generiche era congrua e non illogica; il ricorso del secondo imputato è stato dichiarato tardivo, poiché presentato oltre il termine di impugnazione calcolato ex art. 585 c.p.p. Ne è derivata la condanna di entrambi al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000 ciascuno o complessivamente, secondo il dispositivo, in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 133 c.p.
È richiamato come parametro legale per la valutazione delle attenuanti generiche; il giudice di merito deve dare conto degli elementi ritenuti preponderanti.
art. 585, comma 2, lett. c), c.p.p.
Il termine per impugnare decorre dal deposito della motivazione quando la sentenza è stata pronunciata con motivazione riservata.
art. 585, comma 1, lett. c), c.p.p.
Stabilisce il termine di 45 giorni per proporre impugnazione nel caso considerato.
art. 616 c.p.p.
È la base della condanna alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- In tema di attenuanti generiche, il giudizio del giudice di merito è un giudizio di fatto insindacabile in cassazione se la motivazione non è contraddittoria e dà conto, anche per relationem, degli elementi di cui all'art. 133 c.p. ritenuti prevalenti.
- Il diniego delle attenuanti generiche può essere validamente motivato richiamando la gravità del fatto e l’intensità del dolo, quando tali elementi siano ritenuti ostativi al riconoscimento del beneficio.
- Quando la sentenza è emessa con motivazione depositata successivamente, il termine per impugnare decorre dal deposito della motivazione e la tardività del ricorso ne comporta l’inammissibilità.
- La presentazione del ricorso oltre il termine legale determina l’inammissibilità dell’impugnazione, con le conseguenze economiche previste dall’art. 616 c.p.p.
Come è indicizzato
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