Cassazione Penale, Ordinanza n. 17910/2026 del 19/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (giudice)
La controversia
L'imputato ha proposto richiesta di rimessione del processo ai sensi dell'art. 45 c.p.p., deducendo la sussistenza di una grave situazione locale tale da far sorgere il legittimo sospetto di un pregiudizio per l'imparzialità del giudice o per la libera determinazione delle parti. La domanda, tuttavia, è stata formulata in modo generico e confuso, richiamando articoli di stampa e iniziative dell'autorità giudiziaria senza indicare fatti concreti, esterni alla dialettica processuale, idonei a integrare il presupposto normativo della traslatio iudicii. La Corte ha quindi esaminato la richiesta sotto il profilo dell'ammissibilità e ha ritenuto che non superasse il vaglio preliminare, con conseguente declaratoria di inammissibilità. È stato inoltre affrontato incidentalmente il tema delle spese processuali, escludendosi la condanna del richiedente al loro pagamento in caso di inammissibilità o rigetto della richiesta di rimessione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile la richiesta di rimessione del processo, rilevando che non erano allegati elementi specifici e concreti tali da dimostrare una grave situazione locale ex art. 45 c.p.p., ma solo riferimenti vaghi ad articoli di stampa e ad iniziative dell'autorità giudiziaria. Ha inoltre precisato che alla declaratoria di inammissibilità o di rigetto della richiesta di rimessione non segue la condanna della parte istante al pagamento delle spese processuali, poiché l'istituto non ha natura impugnatoria ai sensi dell'art. 46 c.p.p.
Norme richiamate
art. 45 c.p.p.
La grave situazione locale è configurabile solo in presenza di un fenomeno esterno alla dialettica processuale, radicato nell'ambiente territoriale in cui si svolge il processo, di tale abnormità da generare un concreto legittimo sospetto per l'imparzialità del giudice o per la libera determinazione delle parti, eliminabile solo con il trasferimento ad altra sede.
art. 46 c.p.p.
La rimessione si attiva mediante richiesta, non tramite ricorso impugnatorio; ciò rileva anche per escludere la condanna alle spese processuali in caso di rigetto o inammissibilità.
Massime di principio
- La rimessione del processo è un rimedio eccezionale e di stretta interpretazione, utilizzabile solo quando esista una grave situazione locale esterna alla dialettica processuale, concretamente idonea a compromettere l'imparzialità del giudice o la libera determinazione delle parti.
- Ai fini dell'ammissibilità della richiesta di rimessione non sono sufficienti allegazioni generiche, confuse o meramente evocative; occorrono fatti specifici, concreti e idonei a dimostrare il presupposto normativo.
- La mera esposizione di articoli di stampa o la richiamata esistenza di iniziative dell'autorità giudiziaria non integra, di per sé, la grave situazione locale richiesta dall'art. 45 c.p.p.
- La richiesta di rimessione non ha natura di impugnazione; pertanto, la declaratoria di inammissibilità o di rigetto non comporta la condanna del richiedente al pagamento delle spese processuali.
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