Sentenza n. 10802/2026 - Roma, Sezione 2
per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia, - del provvedimento dell'Ambasciata d'Italia a Nuova Delhi (India) del 15 giugno 2023, a mezzo del quale è comunicato il rifiuto del visto d'ingresso nel territorio italiano per motivi di studio alla ricorrente, nonché avverso ogni altro atto prodromico (compreso il preavviso di rigetto comunicato con nota datata 22.5.2023), presupposto, connesso o consequenziale
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del visto d'ingresso in Italia per motivi di studio, preceduto da preavviso di rigetto
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il diniego con cui l'Ambasciata d'Italia a New Delhi le aveva rifiutato il visto d'ingresso per motivi di studio, necessario per frequentare un corso semestrale di Lingua e Cultura Italiana presso l'Università degli stranieri Dante Alighieri di Reggio Calabria nell'anno accademico 2023/2024, chiedendone l'annullamento previa sospensione dell'efficacia. Le amministrazioni resistenti hanno eccepito l'inammissibilità del ricorso per difetto di legalizzazione della procura e ne hanno chiesto il rigetto nel merito. La ricorrente ha poi rinunciato alla decisione sull'istanza cautelare. Nel corso dell'udienza pubblica il Collegio ha rilevato d'ufficio la possibile improcedibilità, poiché l'anno accademico cui la preiscrizione si riferiva era ormai spirato e non era quindi più possibile l'immatricolazione; le parti sono state avvisate ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. Il decorso dell'anno accademico 2023/2024 ha fatto venir meno l'utilità concreta dell'eventuale annullamento del diniego di visto, non essendo più possibile l'immatricolazione al corso cui la domanda era riferita. Il Collegio ha inoltre rilevato che la ricorrente non aveva manifestato un interesse risarcitorio tale da giustificare l'accertamento dell'illegittimità dell'atto ai sensi dell'art. 34, comma 3, c.p.a. Non sono state esaminate nel merito né l'eccezione relativa alla legalizzazione della procura né le censure contro il diniego. Le spese di lite sono state compensate.
Norme richiamate
art. 34, comma 3, c.p.a.
Quando, nel corso del giudizio, l'annullamento del provvedimento impugnato non risulta più utile per il ricorrente, il giudice accerta l'illegittimità dell'atto se sussiste l'interesse ai fini risarcitori
Quando l'annullamento non è più utile, il giudice può accertare l'illegittimità dell'atto soltanto se permane un interesse ai fini risarcitori; in mancanza, non procede all'esame dell'illegittimità.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Il ricorso è dichiarato improcedibile quando sopravviene il difetto di interesse alla decisione.
art. 73, comma 3, c.p.a.
La questione di improcedibilità rilevata d'ufficio deve essere sottoposta previamente al contraddittorio delle parti.
Massime di principio
- Il ricorso di annullamento diviene improcedibile quando, per il sopravvenire di fatti o circostanze, l'eventuale annullamento dell'atto impugnato non può più procurare al ricorrente un'utilità concreta e attuale.
- Il decorso dell'anno accademico cui si riferisce una domanda di visto per studio determina il sopravvenuto difetto di interesse all'annullamento del diniego, se non è più possibile l'immatricolazione al corso prescelto.
- Quando l'annullamento non è più utile, l'accertamento dell'illegittimità dell'atto ai sensi dell'art. 34, comma 3, c.p.a. presuppone la manifestazione di un interesse risarcitorio; in sua assenza, il giudice dichiara l'improcedibilità senza esaminare i vizi dedotti.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 11 giu 2026Sentenza n. 1264/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 11 giu 2026Sentenza n. 1265/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 11 giu 2026Sentenza n. 1266/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 11 giu 2026Sentenza n. 1267/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 11 giu 2026Sentenza n. 1268/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 11 giu 2026Sentenza n. 1269/2026 - Venezia, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →