Regolamento (UE) 2023/1577
Regolamento delegato (UE) 2023/1577 della Commissione del 20 aprile 2023 che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sul calcolo dei requisiti di fondi propri per il rischio di mercato delle posizioni esterne al portafoglio di negoziazione soggette al rischio di cambio o al rischio di posizione in merci e sul trattamento di tali posizioni ai fini dei requisiti relativi ai test retrospettivi regolamentari e al requisito relativo all’assegnazione di profitti e perdite nell’ambito del metodo alternativo dei modelli interni (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento stabilisce criteri tecnici uniformi per determinare la base di valore da usare nel calcolo dei requisiti di fondi propri relativi al rischio di mercato per posizioni esterne al portafoglio di negoziazione esposte a rischio di cambio o di merci. Precisa quando usare il valore contabile o il valore equo, con quale frequenza aggiornare la base di calcolo e come trattare talune posizioni non monetarie o non linearmente correlate ai movimenti dei cambi. Disciplina inoltre il modo in cui tali posizioni devono essere considerate nei test retrospettivi e nell’assegnazione di profitti e perdite nell’ambito del metodo alternativo dei modelli interni, anche in deroga al regolamento delegato (UE) 2022/2059.
Norme tecniche di regolamentazione per il calcolo dei requisiti di fondi propri per il rischio di mercato delle posizioni fuori dal portafoglio di negoziazione soggette a rischio di cambio o di posizione in merci, e per il loro trattamento ai fini dei test retrospettivi e dell’assegnazione di profitti e perdite nel metodo alternativo dei modelli interni.
Ambito di applicazione
Si applica agli enti soggetti al regolamento (UE) n. 575/2013 che calcolano i requisiti patrimoniali per il rischio di mercato sulle posizioni esterne al portafoglio di negoziazione esposte al rischio di cambio, al rischio di posizione in merci o a entrambi, nell’ambito del metodo standardizzato alternativo e del metodo alternativo dei modelli interni. Si applica inoltre al calcolo delle variazioni ipotetiche e reali del valore del portafoglio ai fini degli articoli 325 novoquinquagies e 325 sexagies del regolamento (UE) n. 575/2013. È direttamente applicabile negli Stati membri ed entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Regolamento delegato (UE) 2023/1577: trattamento prudenziale delle posizioni esterne al portafoglio di negoziazione esposte a rischio di cambio e merci
Il regolamento integra il regolamento (UE) n. 575/2013 fissando regole tecniche uniformi per la determinazione della base di calcolo dei requisiti di fondi propri per il rischio di mercato riferiti a posizioni esterne al portafoglio di negoziazione. La disciplina risponde all’esigenza di chiarire se usare valore contabile o valore equo e di armonizzare il trattamento di tali posizioni sia nel metodo standardizzato alternativo sia nel metodo alternativo dei modelli interni, inclusi i profili di backtesting e P&L attribution.
Ambito applicativo
Le disposizioni riguardano gli enti soggetti al CRR che calcolano requisiti patrimoniali per posizioni fuori dal portafoglio di negoziazione esposte a:
- rischio di cambio;
- rischio di posizione in merci;
- entrambi i rischi.
Si applicano anche alle variazioni ipotetiche e reali del valore del portafoglio ai fini degli articoli 325 novoquinquagies e 325 sexagies del regolamento (UE) n. 575/2013. Il regolamento è direttamente applicabile negli Stati membri e si applica dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Metodo standardizzato alternativo: posizioni soggette al rischio di cambio
Per il calcolo dei requisiti di fondi propri relativi al rischio di cambio, la base di partenza è l’ultimo valore contabile disponibile della posizione. Tuttavia, gli enti possono utilizzare l’ultimo valore equo disponibile se valutano al fair value tutte le posizioni esterne al portafoglio di negoziazione almeno con cadenza trimestrale; in tal caso, la scelta deve essere applicata in modo coerente a tutte le posizioni interessate.
La base di calcolo va aggiornata almeno mensilmente, in modo da riflettere le variazioni dei fattori di rischio di cambio. Il regolamento precisa inoltre come identificare la valuta di denominazione per elementi non fair valued e non aggiornati a ogni data di riferimento: occorre considerare la valuta estera il cui deprezzamento rispetto alla valuta di segnalazione comporterebbe la massima riduzione di valore. In ambito consolidato, la regola si adatta alla valuta di segnalazione dell’ente che iscrive l’elemento nel proprio bilancio individuale.
Per tali elementi, la sensibilità delta al rischio di cambio corrisponde al valore dell’elemento nella valuta di denominazione, convertito al tasso di cambio a vista verso la valuta di segnalazione.
Metodo standardizzato alternativo: posizioni soggette al rischio di merci
Per le posizioni esterne al portafoglio di negoziazione soggette al rischio di posizione in merci, la base di calcolo è invece l’ultimo valore equo disponibile. Tali posizioni devono essere valutate al valore equo almeno mensilmente.
Metodo alternativo dei modelli interni: rischio di cambio
Per il metodo alternativo dei modelli interni, la base è ancora l’ultimo valore contabile disponibile; è ammesso l’uso del valore equo alle stesse condizioni previste per il metodo standardizzato alternativo, cioè valutazione al fair value di tutte le posizioni esterne almeno trimestralmente e applicazione sistematica della deroga a tutte le posizioni soggette a rischio di cambio.
In questo caso l’aggiornamento della base è più rigoroso: deve essere giornaliero, per riflettere le variazioni dei fattori di rischio di cambio. Inoltre, nella misurazione del rischio di perdita attesa e del rischio di scenario di stress, gli scenari di shock futuri o estremi si applicano solo ai fattori di rischio appartenenti alla categoria generale del rischio di cambio.
Il regolamento impone anche che i modelli tengano conto del rischio di riduzione di valore connesso alle variazioni dei tassi di cambio per gli elementi che non sono valutati al valore equo e il cui valore contabile non viene aggiornato a ogni data di riferimento.
Metodo alternativo dei modelli interni: rischio di merci e rischio combinato merci/cambio
Per le posizioni soggette al rischio di posizione in merci, o congiuntamente al rischio di posizione in merci e al rischio di cambio, la base è l’ultimo valore equo disponibile e la valutazione al fair value è giornaliera.
Ai fini del rischio di perdita attesa e del rischio di scenario di stress:
- per il solo rischio di merci, gli scenari di shock si applicano ai soli fattori di rischio della categoria merci;
- per il rischio combinato, gli scenari si applicano ai fattori di rischio delle categorie merci e cambio.
Variazioni ipotetiche e reali del valore del portafoglio
Il regolamento contiene una disciplina specifica, in deroga al regolamento delegato (UE) 2022/2059, per il calcolo delle variazioni ipotetiche e reali del valore del portafoglio ai fini degli articoli 325 novoquinquagies e 325 sexagies del CRR.
Per le posizioni soggette al rischio di cambio, gli enti devono calcolare il valore della posizione al giorno successivo usando il valore del giorno precedente e aggiornando la sola componente di rischio di cambio. Se il valore della posizione non varia linearmente con le fluttuazioni del cambio, è consentito aggiornare tutte le componenti usate per la valutazione; questa scelta deve essere applicata in modo sistematico a tutte le posizioni dell’unità di negoziazione che presentano tale caratteristica.
Per le posizioni soggette al rischio di merci, o al rischio combinato merci/cambio, gli enti possono:
- aggiornare solo le componenti che riflettono il rischio di cambio e il rischio di posizione in merci; oppure
- aggiornare tutte le componenti che l’ente utilizza per valutare la posizione.
Anche qui l’approccio prescelto deve essere applicato in modo sistematico a tutte le posizioni soggette al rischio di merci nell’unità di negoziazione. Le regole si applicano solo alle posizioni incluse nel portafoglio sia nel giorno del calcolo della misura del valore a rischio sia nel giorno successivo.
Entrata in vigore e coordinamento con altri atti
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Le norme sono strettamente collegate tra loro e sono state riunite in un unico atto per garantire coerenza applicativa e facilità di consultazione. Il testo si fonda su progetti di norme tecniche elaborati dall’ABE, dopo consultazione pubblica e acquisizione del parere del gruppo delle parti interessate nel settore bancario.
Disposizioni principali
Base di calcolo per il rischio di cambio nel metodo standardizzato alternativo
Per le posizioni esterne al portafoglio di negoziazione soggette al rischio di cambio, gli enti utilizzano come base l’ultimo valore contabile disponibile. In deroga, possono usare l’ultimo valore equo disponibile se valutano al valore equo tutte le posizioni esterne al portafoglio di negoziazione almeno trimestralmente, applicando tale scelta in modo sistematico a tutte le posizioni interessate. La base di calcolo va aggiornata almeno mensilmente per riflettere le variazioni dei fattori di rischio di cambio.
Trattamento di elementi non valutati a valore equo e identificazione della valuta di denominazione
Per elementi non valutati al valore equo e soggetti a rischio di cambio, la valuta di denominazione va identificata come la valuta estera il cui deprezzamento rispetto alla valuta di segnalazione comporterebbe la massima riduzione di valore, a condizione che il valore contabile non sia aggiornato a ciascuna data di riferimento. Nei calcoli su base consolidata, la regola è adattata alla valuta di segnalazione dell’ente che contabilizza l’elemento nel bilancio individuale. La sensibilità delta al rischio di cambio corrisponde al valore dell’elemento nella valuta di denominazione moltiplicato per il tasso di cambio a vista.
Base di calcolo per il rischio di posizione in merci nel metodo standardizzato alternativo
Per le posizioni esterne al portafoglio di negoziazione soggette al rischio di posizione in merci, gli enti utilizzano come base l’ultimo valore equo disponibile e devono valutare tali posizioni al valore equo almeno mensilmente.
Metodo alternativo dei modelli interni: rischio di cambio
Per le posizioni esterne al portafoglio di negoziazione soggette al rischio di cambio, la base è l’ultimo valore contabile disponibile; in deroga, è ammesso il valore equo se tutte le posizioni esterne sono valutate al valore equo almeno trimestralmente, con applicazione sistematica a tutte le posizioni interessate. L’aggiornamento della base è giornaliero. Nei modelli di rischio, gli scenari di shock per il rischio di perdita attesa e per il rischio di scenario di stress si applicano solo ai fattori di rischio della categoria generale del rischio di cambio. Il modello deve anche considerare il rischio di riduzione di valore per gli elementi non valutati al fair value e non aggiornati a ogni data di riferimento.
Metodo alternativo dei modelli interni: rischio di posizione in merci e rischio combinato merci/cambio
Per le posizioni soggette al rischio di posizione in merci o sia al rischio di posizione in merci sia al rischio di cambio, la base è l’ultimo valore equo disponibile e la valutazione al fair value è giornaliera. Per il solo rischio di merci, gli scenari di shock si applicano solo ai fattori di rischio della categoria merci; per il rischio combinato, si applicano ai fattori di rischio appartenenti alle categorie merci e cambio.
Variazioni ipotetiche e reali del valore del portafoglio ai fini di backtesting e P&L attribution
In deroga al regolamento delegato (UE) 2022/2059, per le posizioni soggette al rischio di cambio gli enti calcolano il valore al giorno successivo usando il valore del giorno precedente e aggiornando la sola componente di cambio; se la posizione non varia linearmente con il cambio, possono aggiornare tutte le componenti di valutazione, con applicazione sistematica a tutte le posizioni analoghe dell’unità di negoziazione. Per le posizioni soggette al rischio di merci o al rischio combinato, gli enti possono aggiornare solo le componenti di cambio e merci oppure tutte le componenti di valutazione, in modo sistematico per tutte le posizioni soggette al rischio di merci nell’unità di negoziazione. Le regole si applicano solo alle posizioni incluse nel portafoglio sia il giorno del calcolo della misura del valore a rischio sia il giorno successivo.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
Come è indicizzato
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