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Regolamento

Regolamento (UE) 2023/914

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/914 della Commissione del 20 aprile 2023 recante esecuzione del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese e che abroga il regolamento (CE) n. 802/2004 (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32023R0914

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna integralmente la disciplina attuativa del controllo europeo delle concentrazioni, sostituendo il precedente regolamento di esecuzione del 2004. Definisce i formulari standard da utilizzare, le informazioni da fornire, le modalità di trasmissione digitale, il calcolo e la sospensione dei termini, l'esercizio del diritto di essere sentiti, l'accesso al fascicolo, la gestione delle informazioni riservate e la presentazione degli impegni correttivi. Introduce inoltre formulari semplificati per determinate concentrazioni e un formulario per le richieste motivate di rinvio pre-notifica, con particolare attenzione alla chiarezza, completezza e verificabilità dei dati trasmessi.

Regolamento di esecuzione che disciplina le modalità procedurali e documentali per l'applicazione del regolamento (CE) n. 139/2004 sul controllo delle concentrazioni tra imprese, inclusi formulari di notifica, richieste di rinvio, impegni e regole sui termini e sulla riservatezza.

Ambito di applicazione

Si applica a tutte le concentrazioni soggette al controllo della Commissione ai sensi del regolamento (CE) n. 139/2004, nonché ai procedimenti connessi di rinvio pre-notifica ex articolo 4, paragrafi 4 e 5, alle notifiche integrative e dichiarazioni ex articolo 10, paragrafo 5, e alla presentazione di impegni ex articoli 6, paragrafo 2, e 8, paragrafo 2. Si applica anche ai casi rilevanti ai fini del SEE, con regole specifiche per le notifiche e gli scambi con l'Autorità di vigilanza EFTA e gli Stati EFTA. Dal 1° settembre 2023 sostituisce il regolamento (CE) n. 802/2004, che continua però ad applicarsi alle concentrazioni notificate il 31 agosto 2023 o prima di tale data.

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/914 sul controllo delle concentrazioni tra imprese

Il regolamento aggiorna la disciplina procedurale di attuazione del regolamento (CE) n. 139/2004, con l'obiettivo di rendere più chiari, uniformi e digitalizzati gli adempimenti connessi al controllo europeo delle concentrazioni. I considerando evidenziano l'esigenza di certezza del diritto, completezza delle notifiche, tutela del diritto di difesa, uso di formulari standardizzati e possibilità di interlocuzione pre-notifica, oltre alla necessità di tempi procedurali compatibili con l'eccezionale brevità dei termini del merger control.

Ambito di applicazione e relazione con il regolamento concentrazioni

L'articolo 1 dispone che il regolamento si applica al controllo delle concentrazioni ai sensi del regolamento (CE) n. 139/2004. Il testo è rilevante anche ai fini del SEE e coordina il procedimento della Commissione con l'Autorità di vigilanza EFTA e con gli Stati EFTA.

L'articolo 25 abroga il regolamento (CE) n. 802/2004 dal 1° settembre 2023, ma lo mantiene applicabile alle concentrazioni notificate entro il 31 agosto 2023. L'articolo 26 fissa l'entrata in vigore al 1° settembre 2023 e ribadisce l'applicabilità diretta in tutti gli Stati membri.

Notifica delle concentrazioni: soggetti, forma e contenuto

Gli articoli 2-5 regolano chi può notificare, come si presenta la notifica e quando essa diventa efficace. La notifica è effettuata dalle persone o imprese legittimate ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento 139/2004; se firmata da rappresentanti esterni, occorre prova scritta dei poteri di rappresentanza.

La notifica va presentata mediante il formulario CO di cui all'allegato I, oppure mediante il formulario CO semplificato di cui all'allegato II se ricorrono i presupposti. In caso di notifica congiunta si usa un unico formulario. Le notifiche sono presentate in una lingua ufficiale dell'Unione; la lingua della notifica diventa lingua del procedimento per le parti notificanti. Per i casi SEE vi è un regime linguistico specifico che consente anche l'uso di lingue ufficiali EFTA o della lingua di lavoro dell'Autorità di vigilanza EFTA, con obbligo di traduzione in lingua ufficiale UE se la notifica non è in una lingua dell'Unione.

Le informazioni devono essere corrette e complete. La Commissione può dispensare, su richiesta, dalla produzione di specifiche informazioni o documenti quando non necessari all'esame del caso. La notifica prende effetto alla data di ricezione, salvo incompletezza sostanziale, informazioni inesatte o fuorvianti, o modifiche sostanziali dei fatti emerse dopo la notifica e non comunicate senza ritardo. Le informazioni inesatte o fuorvianti sono considerate incomplete, fermo restando il regime sanzionatorio del regolamento 139/2004.

Richieste motivate di rinvio e notifiche integrative

L'articolo 6 estende in via analogica molte regole della notifica anche alle richieste motivate di rinvio ex articolo 4, paragrafi 4 e 5, del regolamento 139/2004, nonché alle notifiche integrative e dichiarazioni ex articolo 10, paragrafo 5. L'allegato III contiene il formulario RM, che impone la descrizione dell'operazione, l'individuazione dei mercati, le ragioni del rinvio e i dati necessari a verificare i presupposti giurisdizionali e sostanziali.

Il formulario RM è concepito per consentire alla Commissione e agli Stati membri/Stati EFTA di decidere rapidamente se un rinvio sia opportuno. Anche qui valgono le regole su completezza, lingua, riservatezza, allegati e dichiarazione finale.

Computo, scadenza e sospensione dei termini

Gli articoli 7-10 forniscono una disciplina puntuale dei termini. La decorrenza avviene dal giorno lavorativo successivo all'evento contemplato dalla norma pertinente. Un termine in giorni lavorativi scade alla fine dell'ultimo giorno incluso; un termine fissato in data di calendario scade alla fine del giorno indicato.

La sospensione opera soprattutto quando la Commissione adotta una decisione ai sensi degli articoli 11, paragrafo 3, o 13, paragrafo 4, del regolamento 139/2004 per mancata risposta, risposta incompleta, rifiuto di ispezione o mancata comunicazione di modifiche sostanziali. Sono previste regole distinte per la sospensione dovuta a informazioni mancanti richieste alle parti, a terzi o a causa di circostanze imputabili alle parti, nonché per il rifiuto di cooperare durante un'ispezione. La sospensione inizia il giorno successivo al fatto causativo e termina alla fine del giorno in cui cessa la causa, con slittamento al giorno lavorativo successivo se necessario.

L'articolo 10 stabilisce quando i termini si considerano rispettati: in sintesi, quando la Commissione o lo Stato membro interessato adotta o compie l'atto richiesto prima della scadenza del termine.

Diritto di essere sentiti, obiezioni, audizioni e terzi

Gli articoli 11-16 danno attuazione al diritto di difesa nei procedimenti di concentrazione. Vengono distinte quattro categorie: parti notificanti, altre parti interessate, terzi con sufficiente interesse e soggetti contro i quali la Commissione intende adottare decisioni sanzionatorie.

Quando la Commissione intende prendere una decisione sfavorevole, comunica per iscritto le obiezioni e concede un termine per le osservazioni. Può inoltre emettere comunicazioni supplementari delle obiezioni e lettere di esposizione dei fatti. Le osservazioni devono essere presentate per iscritto nei termini stabiliti; quelle tardive possono essere ignorate.

Le audizioni sono non pubbliche e si svolgono dinanzi al consigliere-auditore, in piena indipendenza. Le parti possono essere assistite da legali o persone qualificate e i verbali possono essere comunicati ai partecipanti, con tutela dei segreti aziendali. I terzi che dimostrino un interesse sufficiente possono chiedere di essere sentiti e, se del caso, ricevere una versione non riservata delle obiezioni, previa accettazione delle relative restrizioni d'uso.

Accesso al fascicolo e segretezza delle informazioni

L'articolo 17 riconosce l'accesso al fascicolo alle parti destinatarie di una comunicazione delle obiezioni e, in misura necessaria, anche alle altre parti interessate. Il diritto di accesso non comprende informazioni riservate, documenti interni della Commissione o delle autorità nazionali, né la relativa corrispondenza istituzionale.

L'articolo 18 disciplina il trattamento delle informazioni riservate. Le imprese e gli altri soggetti devono identificare chiaramente i dati riservati, spiegare i motivi della riservatezza e presentare, entro il termine assegnato, una versione non riservata. In mancanza, la Commissione può presumere che i documenti non contengano informazioni riservate.

Impegni e fiduciari

Gli articoli 19-21 disciplinano le misure correttive offerte dalle parti per rendere compatibile l'operazione con il mercato interno. Gli impegni ex articolo 6, paragrafo 2, devono essere presentati entro 20 giorni lavorativi dalla notifica; quelli ex articolo 8, paragrafo 2, entro 65 giorni lavorativi dall'avvio del procedimento, con effetti specifici se vengono presentate versioni modificate o se il termine decisionale è prorogato. La Commissione può eccezionalmente prendere in considerazione impegni tardivi.

Gli impegni devono essere presentati mediante il formulario MC dell'allegato IV, che richiede sintesi non riservata, dimostrazione dell'idoneità a risolvere i problemi concorrenziali e, se si tratta di cessioni, un quadro estremamente dettagliato del ramo da dismettere. È prevista la pubblicazione della versione non riservata degli impegni sul sito DG Concorrenza entro cinque giorni lavorativi dall'adozione della decisione. I fiduciari indipendenti possono essere nominati per assistere o sostituire le parti nell'attuazione e nel monitoraggio degli impegni, a spese delle imprese interessate.

Trasmissione digitale e calcolo della ricezione

L'articolo 22 istituisce la regola generale della trasmissione digitale di documenti alla e dalla Commissione. Se è richiesta una firma, i documenti inviati per via elettronica devono recare almeno una firma elettronica qualificata conforme al regolamento eIDAS. La norma regola in dettaglio il momento di ricezione dei documenti trasmessi elettronicamente, per posta raccomandata o mediante consegna a mano, nonché le ipotesi in cui un invio elettronico non si considera ricevuto, ad esempio perché corrotto, infetto da malware o dotato di firma non verificabile.

Formulari e contenuti informativi: CO, CO semplificato, RM e MC

Gli allegati costituiscono il cuore operativo del regolamento.

Formulario CO ordinario

L'allegato I richiede una notifica molto ampia: descrizione dell'operazione e delle parti, struttura proprietaria e di controllo, valore della concentrazione, fatturato in UE/SEE/EFTA, documenti giustificativi, definizione dei mercati rilevanti, analisi di struttura dell'offerta e della domanda, differenziazione del prodotto, intensità concorrenziale, ingressi/uscite dal mercato, R&S, prodotti in fase di sviluppo, efficienze, eventuale dimensione cooperativa di un'impresa comune e dichiarazione finale.

Tra gli aspetti pratici rilevanti per i professionisti, il formulario richiede: indicazione precisa dei mercati interessati, quote di mercato, dati sui concorrenti e sui clienti principali, informazioni sui principali documenti societari, dati contabili e finanziari, informazioni su eventuali aiuti di Stato o sovvenzioni estere, presenza di partecipazioni di minoranza, attività di R&S e pipeline di prodotti, nonché una dettagliata trattazione delle efficienze economiche invocate.

Formulario CO semplificato

L'allegato II disciplina il formulario per la procedura semplificata. Il suo uso è ammesso in una serie di casi tipizzati, tra cui alcune joint venture prive di attività o con attività minime nel SEE, operazioni senza sovrapposizioni o relazioni verticali, concentrazioni con limitate quote di mercato oppure acquisizione del controllo esclusivo di un'impresa già controllata congiuntamente. È inoltre previsto un margine di flessibilità su richiesta delle parti in presenza di determinate soglie di quote di mercato e assenza di specifiche circostanze di rischio.

Il formulario semplificato richiede comunque informazioni su identità delle parti, controllo, fatturato, mercati interessati, eventuali sovrapposizioni o relazioni verticali, dati di mercato essenziali, contatti e dichiarazioni. La Commissione può in ogni caso chiedere un formulario completo o parziale se lo ritiene necessario per un esame adeguato.

Formulario RM per le richieste di rinvio

L'allegato III regola le richieste motivate ex articolo 4, paragrafi 4 e 5. Richiede una descrizione dell'operazione, dati giurisdizionali, individuazione dei mercati interessati, argomentazione sul perché il caso debba essere esaminato da uno o più Stati membri/Stati EFTA o dalla Commissione, e le informazioni necessarie per la valutazione del rinvio. Il formulario è pensato per accelerare il vaglio di competenza e delimitare il perimetro del procedimento.

Formulario MC sugli impegni

L'allegato IV accompagna la presentazione degli impegni. Se gli impegni consistono in una cessione di ramo d'azienda, il formulario richiede una ricostruzione quasi aziendalistica del perimetro da cedere: struttura giuridica, catena del valore, attivi materiali e immateriali, personale, clienti, finanza, collegamenti infragruppo, cambiamenti recenti e futuri, differenze rispetto al ramo attuale e possibilità di collocare il ramo presso un acquirente idoneo. Questa parte è particolarmente rilevante per operazioni con remedy package strutturati.

Aspetti di pratica professionale rilevanti per avvocati e commercialisti

Per i professionisti italiani, il regolamento impone una forte attenzione alla qualità e verificabilità delle informazioni finanziarie e concorrenziali, specie in relazione a fatturato, quote di mercato, mercato rilevante, prodotti in sviluppo, contatti e documenti interni. Le parti devono organizzare per tempo la raccolta dei dati, predisporre versioni riservate e non riservate, verificare le firme e i poteri di rappresentanza, e valutare con anticipo se il caso possa rientrare nella procedura semplificata o richiedere un rinvio pre-notifica. La struttura degli allegati mostra inoltre che la Commissione si aspetta un dossier sostanziale già in fase di notifica, con margini limitati per integrazioni tardive senza effetti sulla decorrenza dei termini.

Disposizioni principali

Ambito di applicazione e sostituzione del precedente regolamento

L'articolo 1 stabilisce che il regolamento si applica al controllo delle concentrazioni ai sensi del regolamento (CE) n. 139/2004. L'articolo 25 abroga il regolamento (CE) n. 802/2004 con effetto dal 1° settembre 2023, mantenendone però l'applicazione alle concentrazioni notificate entro il 31 agosto 2023 incluso.

Notifica, formulari e completezza delle informazioni

Gli articoli 2-6 disciplinano soggetti legittimati alla notifica, formulari CO, CO semplificato e richieste motivate di rinvio, imponendo che le informazioni siano corrette e complete. La notifica, di regola, prende effetto al ricevimento da parte della Commissione, ma informazioni incomplete o inesatte, o modifiche sostanziali non comunicate, spostano la data di efficacia; la Commissione può dispensare da singole informazioni non necessarie all'esame del caso.

Lingua, documentazione e trasmissione digitale

Le notifiche e gli altri documenti devono essere presentati, in linea di principio, in una lingua ufficiale dell'Unione e trasmessi per via digitale; per i documenti firmati è richiesta almeno una firma elettronica qualificata conforme al regolamento eIDAS. Sono previste regole specifiche su ricevibilità, tempi di ricezione, posta raccomandata, consegna a mano, traduzioni e modalità di pubblicazione delle notifiche.

Termini procedurali e loro sospensione

Gli articoli 7-10 fissano la decorrenza dei termini dal giorno lavorativo successivo all'evento rilevante, le regole di scadenza e le ipotesi di sospensione. La sospensione opera, tra l'altro, in caso di mancata o incompleta risposta a richieste di informazioni, rifiuto di ispezione o omissione di comunicare cambiamenti sostanziali, con disciplina puntuale della durata della sospensione e dei casi di rispettato termine.

Diritto di essere sentiti, audizioni e terzi

Gli articoli 11-16 distinguono tra parti notificanti, altre parti interessate, terzi con interesse sufficiente e soggetti destinatari di possibili sanzioni. Sono disciplinate comunicazione delle obiezioni, memorie scritte, lettere di esposizione dei fatti, audizioni non pubbliche, ruolo del consigliere-auditore, partecipazione degli Stati membri e modalità di audizione dei terzi.

Accesso al fascicolo e riservatezza

Gli articoli 17 e 18 prevedono l'accesso al fascicolo per l'esercizio dei diritti di difesa, ma escludono informazioni riservate, documenti interni e corrispondenza istituzionale. Le parti devono identificare chiaramente le informazioni riservate, indicarne i motivi e fornire versioni non riservate; in difetto, la Commissione può presumere che i documenti non contengano informazioni riservate.

Impegni correttivi e fiduciari

Gli articoli 19-21 stabiliscono i termini per la presentazione degli impegni: 20 giorni lavorativi dalla notifica per gli impegni ex articolo 6, paragrafo 2, e 65 giorni lavorativi dall'avvio del procedimento per gli impegni ex articolo 8, paragrafo 2, con possibili proroghe e casi eccezionali. Sono inoltre previsti il formulario MC, la pubblicazione della versione non riservata e la possibile nomina di fiduciari indipendenti per verificare o attuare gli impegni.

Regole di trasmissione, termini e definizioni operative

Gli articoli 22-24 disciplinano trasmissione e firma dei documenti, ricevibilità per giorno lavorativo, calcolo dei termini, criterio dei giorni festivi e definizione di "giorno lavorativo". Le definizioni operative richiamano il regolamento eIDAS, la comunicazione consolidata sui criteri di competenza giurisdizionale e la nozione di mercati interessati, sovrapposizioni orizzontali e relazioni verticali.

Formulario CO e formulario CO semplificato

L'allegato I contiene il formulario CO ordinario, molto dettagliato, con sezioni su descrizione dell'operazione, parti, fatturato, documenti, definizione dei mercati, analisi dell'offerta e della domanda, differenziazione, concorrenza, R&S, efficienze, impresa comune e dichiarazione finale. L'allegato II disciplina il formulario CO semplificato per i casi idonei alla procedura semplificata, individuando le categorie ammissibili, le soglie di fatturato e quota di mercato, le sezioni da compilare e i casi in cui la Commissione può comunque richiedere un formulario completo.

Formulario per richieste motivate di rinvio

L'allegato III disciplina il formulario RM per le richieste pre-notifica di rinvio alla Commissione o agli Stati membri/Stati EFTA ex articolo 4, paragrafi 4 e 5, imponendo la descrizione dell'operazione, i dati giurisdizionali, i mercati interessati, le ragioni del rinvio e una dichiarazione finale di veridicità e completezza.

Formulario per gli impegni

L'allegato IV contiene il formulario MC per gli impegni ex articoli 6, paragrafo 2, e 8, paragrafo 2, con richieste su sintesi degli impegni, idoneità a rimuovere i problemi concorrenziali, scostamenti da modelli standard, e, in caso di cessione di ramo d'azienda, un ampio set di informazioni su struttura, attivi, personale, clienti, finanza, collegamenti con il gruppo e possibilità di vendita a un acquirente idoneo.

Come è indicizzato

Materieconcorrenzaconcentrazioni tra impreseprocedimento amministrativomercato internosee

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