Regolamento (UE) 2023/839
Regolamento (UE) 2023/839 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 aprile 2023 che modifica il regolamento (UE) 2018/841 per quanto riguarda l'ambito di applicazione, semplificando le norme di comunicazione e conformità e stabilendo gli obiettivi degli Stati membri per il 2030, e il regolamento (UE) 2018/1999 per quanto riguarda il miglioramento del monitoraggio, della comunicazione, della rilevazione dei progressi e della revisione (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento rafforza il contributo del settore LULUCF agli obiettivi climatici dell'Unione, fissando un obiettivo UE di 310 milioni di tonnellate di CO2 equivalente di assorbimenti netti al 2030 e obiettivi nazionali vincolanti per il periodo 2026-2030. Al tempo stesso semplifica il sistema di contabilità per il periodo successivo al 2025, spostando il focus sulla rendicontazione e sulla verifica dei dati inventariali, e introduce un quadro più articolato di monitoraggio, flessibilità e misure correttive. Modifica anche il regolamento (UE) 2018/1999 per integrare la governance, il monitoraggio geospaziale e la verifica dei progressi.
Modifica il quadro UE LULUCF, fissando nuovi obiettivi vincolanti di assorbimento netto al 2030 per gli Stati membri, semplificando la contabilità e rafforzando monitoraggio, comunicazione, verifica e governance climatica.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri dell'Unione europea, con effetti anche sul SEE, in relazione alle emissioni e agli assorbimenti di gas a effetto serra del settore uso del suolo, cambiamento di uso del suolo e silvicoltura (LULUCF). Per il periodo 2021-2025 disciplina alcune categorie di contabilizzazione del suolo; per il periodo 2026-2030 estende l'ambito a categorie di rendicontazione più ampie e introduce obiettivi nazionali vincolanti, meccanismi di flessibilità e obblighi di monitoraggio e reporting. Sono previste regole particolari per la Finlandia e, in parte, per gli Stati membri che includono le zone umide gestite; il testo sopprime ogni riferimento al Regno Unito negli allegati.
Regolamento (UE) 2023/839: modifica del quadro LULUCF e della governance climatica
Il regolamento interviene sul regolamento (UE) 2018/841 per adeguare il contributo del settore uso del suolo, cambiamento di uso del suolo e silvicoltura (LULUCF) alla maggiore ambizione climatica dell'Unione, in coerenza con l'accordo di Parigi, il Green Deal europeo e il regolamento (UE) 2021/1119. La logica di fondo è duplice: da un lato fissare obiettivi più stringenti e più prevedibili per gli assorbimenti netti di carbonio; dall'altro semplificare e rafforzare monitoraggio, comunicazione, verifica e governance, in modo da rendere il sistema più trasparente e meno complesso dopo il 2025.
Contesto e finalità
Nei considerando il legislatore richiama la centralità del settore LULUCF per la neutralità climatica al 2050, per il target intermedio del 2030 e per la protezione della biodiversità, dei suoli, delle foreste e delle torbiere. Viene evidenziato che foreste sane, suoli organici e pratiche di gestione sostenibile sono essenziali sia per il sequestro del carbonio sia per la resilienza ai cambiamenti climatici. Si sottolinea inoltre l'esigenza di una transizione giusta e inclusiva, con attenzione a regioni, lavoratori, famiglie, micro, piccole e medie imprese, e alla coerenza con il principio "non arrecare un danno significativo".
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica alle emissioni e agli assorbimenti di gas a effetto serra comunicati dagli Stati membri ai sensi del regolamento (UE) 2018/1999 e relativi al territorio degli Stati membri. Per il periodo 2021-2025 continua a operare una contabilizzazione per categorie di suolo specifiche; per il periodo 2026-2030 l'ambito si amplia alle categorie di rendicontazione previste dall'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento 2018/841, includendo anche prodotti legnosi, deposizione atmosferica e lisciviazione/deflusso di azoto. È prevista una disciplina particolare per le zone umide gestite, subordinata a una notifica effettuata entro il 31 dicembre 2020, nonché una compensazione addizionale specifica per la Finlandia.
Obiettivi climatici e traiettoria 2026-2030
Il cuore della riforma è l'articolo 4, che stabilisce per il 2030 un obiettivo dell'Unione pari a 310 milioni di tonnellate di CO2 equivalente di assorbimenti netti nel settore LULUCF. Per gli Stati membri, il regolamento introduce obiettivi nazionali vincolanti al 2030 e un bilancio per il periodo 2026-2029. Tali valori si costruiscono su una traiettoria lineare che inizia nel 2022, prende come base la media dei dati inventariali 2021-2023 e termina nel 2030 sul valore-obiettivo nazionale, determinato in allegato II bis. La Commissione deve adottare atti di esecuzione per fissare i limiti annuali 2026-2029, previa revisione completa dell'ultimo inventario nazionale disponibile.
Semplificazione della contabilizzazione per il periodo 2021-2025
Per il primo periodo di applicazione, il regolamento mantiene la logica di contabilità LULUCF ma la razionalizza. Gli Stati membri devono contabilizzare emissioni e assorbimenti per terreni imboschiti e disboscati, terre coltivate gestite, pascoli gestiti, terreni forestali gestiti e, se applicabile, zone umide gestite. La contabilizzazione deve essere accurata, completa, coerente, pubblicamente accessibile, comparabile e trasparente, con emissioni riportate con segno positivo e assorbimenti con segno negativo.
Regole specifiche di contabilizzazione forestale e agricola
Gli articoli 6, 7 e 8 disciplinano le modalità di calcolo per le diverse categorie di suolo. Per i terreni imboschiti e disboscati si contabilizzano le emissioni e gli assorbimenti annuali del periodo 2021-2025. Per terre coltivate gestite, pascoli gestiti e, se incluso, zone umide gestite, il saldo del periodo viene ridotto del valore corrispondente a cinque volte la media delle emissioni e assorbimenti annuali del periodo di riferimento 2005-2009. Per i terreni forestali gestiti, il riferimento è il livello di riferimento forestale moltiplicato per cinque; gli Stati membri presentano e, se necessario, rivedono i piani nazionali di contabilizzazione forestale, che sono pubblici e soggetti ad atti delegati della Commissione.
Disturbi naturali, esclusioni e compensazioni
Il regolamento aggiorna la disciplina dei disturbi naturali, definendoli come eventi non antropogenici fuori dal controllo dello Stato membro e con effetti non significativamente limitabili. L'articolo 10 consente, al termine del periodo 2021-2025, di escludere dalla contabilizzazione le emissioni derivanti da disturbi naturali oltre il livello di fondo calcolato sul periodo 2001-2020, nel rispetto dell'allegato VI. Quest'ultimo precisa criteri tecnici, tipi di emissioni non escludibili e informazioni che gli Stati membri devono fornire, incluse localizzazione geografica, periodo, tipi di disturbo e misure di prevenzione o ripristino.
Strumenti di flessibilità e trasferimenti tra Stati membri
L'articolo 11 conferma che gli Stati membri possono usare flessibilità generali e, per il rispetto degli impegni/obiettivi/bilanci, le flessibilità previste dagli articoli 13 e 13 ter; la Finlandia può inoltre avvalersi della compensazione addizionale dell'articolo 13 bis. È previsto che l'amministratore centrale blocchi temporaneamente alcuni trasferimenti o l'uso della flessibilità forestale per gli Stati membri che non rispettino gli obblighi di monitoraggio del regolamento (UE) 2018/1999. L'articolo 12 disciplina il trattamento delle assegnazioni o degli assorbimenti trasferiti, imponendo il divieto di doppio conteggio e prevedendo che gli Stati membri usino i proventi dei trasferimenti per affrontare i cambiamenti climatici nell'Unione o in paesi terzi.
Regime speciale per la Finlandia
L'articolo 13 bis introduce una compensazione addizionale fino a 5 milioni di tonnellate di CO2 equivalente per la Finlandia, riferita a emissioni contabilizzate nelle categorie terreni forestali gestiti, terreni disboscati, terre coltivate gestite e pascoli gestiti nel periodo 2021-2025. La compensazione è subordinata a condizioni sostanziali, tra cui l'inclusione nella strategia nazionale di misure per la conservazione o l'incremento dei pozzi e serbatoi forestali e il rispetto della condizione che le emissioni totali dell'Unione non superino gli assorbimenti totali nel periodo considerato. La compensazione addizionale non è trasferibile ed è annullata se non utilizzata.
Meccanismo LULUCF 2026-2030 e compensazioni per disturbi naturali e suoli organici
L'articolo 13 ter istituisce un meccanismo relativo all'uso del suolo fino a 178 milioni di tonnellate di CO2 equivalente, disponibile solo se è rispettato l'obiettivo UE di 310 Mt di assorbimenti netti. Il meccanismo opera in via sussidiaria rispetto alle flessibilità ordinarie e si attiva solo se lo Stato membro ha esaurito la flessibilità generale e ha incluso nei piani integrati energia-clima misure per ridurre la vulnerabilità ai disturbi naturali. Sono previsti limiti quantitativi, condizioni probatorie rigorose e un massimo di 50 Mt complessive per l'Unione per alcune ipotesi legate a impatti di lungo periodo dei cambiamenti climatici o a una quota eccezionalmente elevata di suoli organici.
La Commissione deve adottare entro il 12 maggio 2024 atti di esecuzione che stabiliscano struttura, formato, dettagli tecnici e procedura per la presentazione delle prove richieste. Le prove sono rese pubbliche e la Commissione può chiedere integrazioni se non sufficientemente giustificate o sproporzionate.
Governance, correzioni e conseguenze del mancato rispetto
L'articolo 13 quater introduce una conseguenza automatica se, a seguito della revisione completa del 2032, il bilancio 2026-2029 non risulti rispettato: l'eccedenza di emissioni nette viene moltiplicata per 1,08 e aggiunta alla quantità comunicata dallo Stato membro nel 2030. L'articolo 13 quinquies prevede invece un meccanismo correttivo preventivo: se la Commissione constata progressi insufficienti, lo Stato membro deve presentare entro tre mesi un piano di misure correttive con motivazioni, uso dei finanziamenti UE, misure aggiuntive e calendario di attuazione. La Commissione può esprimere un parere e l'Agenzia europea dell'ambiente la assiste nella valutazione.
Relazioni di conformità e adeguamenti metodologici
L'articolo 14 richiede relazioni di conformità entro il 15 marzo 2027 per il periodo 2021-2025 e entro il 15 marzo 2032 per il periodo 2026-2030. Le relazioni devono includere il saldo annuale per ciascuna categoria e una valutazione di coerenza con altre politiche e obiettivi ambientali dell'Unione, con il principio "non arrecare un danno significativo" e con le sinergie tra mitigazione, adattamento e biodiversità. Gli Stati membri che intendono usare la flessibilità dell'articolo 13 ter, paragrafo 6, devono descrivere le misure adottate per attenuare o invertire gli effetti negativi considerati. Il regolamento ammette inoltre adeguamenti metodologici dei dati inventariali quando gli Stati membri modificano le metodologie di calcolo, precisando però che tali adeguamenti non alterano l'obiettivo UE di 310 Mt né gli obiettivi nazionali del 2030.
Monitoraggio, dati geospaziali e rafforzamento del sistema informativo
Le modifiche al regolamento (UE) 2018/1999 sono rilevanti anche per il supporto tecnico e informativo del nuovo quadro LULUCF. Vengono introdotte le definizioni di sistema d'informazione geografica e domanda geospaziale; si rafforza la coerenza dei finanziamenti, compresa la quota dei proventi EU ETS usata per LULUCF; si prevede una revisione completa nel 2025 dei dati inventariali per determinare gli obiettivi annuali 2026-2030; e si introduce una verifica pubblica rafforzata se la differenza tra i dati medi 2020 e 2023 supera 500 kt CO2 equivalente. L'allegato V del regolamento 2018/1999 è riscritto per imporre l'uso di dati geolocalizzati, l'interoperabilità con banche dati elettroniche e sistemi GIS e una progressione metodologica verso livelli IPCC più avanzati, fino al livello 3 per le aree più rilevanti, salvo superfici inferiori all'1 % della superficie di suolo gestito.
Riesame del regolamento e possibili sviluppi post-2030
L'articolo 17 amplia la clausola di riesame: la Commissione deve tenere conto degli sviluppi internazionali, degli sforzi per l'accordo di Parigi e del diritto UE, inclusa la normativa sul ripristino della natura. La relazione di riesame deve valutare l'efficacia delle flessibilità, il contributo del regolamento alla neutralità climatica, l'impatto sociale e occupazionale, le tendenze e proiezioni delle emissioni agricole e LULUCF, nonché l'eventuale estensione della rendicontazione ad altri settori, come ambiente marino e acque interne. È inoltre prevista la presentazione, entro 12 mesi dall'entrata in vigore di un futuro atto UE sulla certificazione degli assorbimenti di carbonio, di una relazione sui benefici e sui compromessi dell'inclusione di prodotti di stoccaggio del carbonio durevoli e sostenibili nell'ambito del regolamento.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Nuovo oggetto e nuovo assetto temporale del regolamento LULUCF
L'articolo 1 del regolamento (UE) 2018/841 è riscritto per disciplinare: gli impegni degli Stati membri nel periodo 2021-2025; la contabilizzazione delle emissioni e degli assorbimenti nel medesimo periodo; l'obiettivo UE per il 2030; e gli obiettivi nazionali di assorbimento netto per il periodo 2026-2030.
Ambito di applicazione per 2021-2025 e 2026-2030
L'articolo 2 distingue tra il periodo 2021-2025, con categorie di contabilizzazione del suolo specifiche (terreni imboschiti, disboscati, terre coltivate gestite, pascoli gestiti, terreni forestali gestiti e, se notificato entro il 31 dicembre 2020, zone umide gestite), e il periodo 2026-2030, in cui l'ambito comprende categorie di rendicontazione più ampie, inclusi prodotti legnosi, deposizione atmosferica e lisciviazione/deflusso di azoto.
Definizioni aggiornate
L'articolo 3 modifica la definizione di "disturbi naturali" e introduce la definizione di "cambiamenti climatici" come cambiamenti attribuiti direttamente o indirettamente ad attività umane.
Impegni 2021-2025, obiettivo UE 2030 e obiettivi nazionali 2026-2030
L'articolo 4 stabilisce che, per il 2021-2025, le emissioni non devono superare gli assorbimenti. Per il 2030 l'obiettivo dell'Unione è pari a 310 Mt CO2 equivalente di assorbimenti netti. Ogni Stato membro deve rispettare il proprio obiettivo 2030 e il bilancio 2026-2029, definiti sulla base di una traiettoria lineare che parte dal valore medio 2021-2023 e termina sull'obiettivo nazionale al 2030. La Commissione adotta atti di esecuzione per fissare i valori limite annuali 2026-2029.
Contabilizzazione e principi di qualità dei dati
L'articolo 5 richiede contabilizzazioni accurate e dati completi, coerenti, pubblicamente accessibili, comparabili e trasparenti, con indicazione delle emissioni con segno positivo e degli assorbimenti con segno negativo.
Regole di contabilizzazione per terre imboschite, coltivate, pascoli e zone umide
Gli articoli 6 e 7 aggiornano le regole di contabilizzazione per il periodo 2021-2025. Per i terreni imboschiti e disboscati si contabilizzano emissioni e assorbimenti annuali; per le terre coltivate gestite, i pascoli gestiti e le eventuali zone umide gestite si applica una sottrazione basata sulle medie del periodo di riferimento 2005-2009, moltiplicate per cinque.
Terreni forestali gestiti e livelli di riferimento forestali
L'articolo 8 conferma la contabilizzazione dei terreni forestali gestiti sulla base del confronto con il livello di riferimento forestale moltiplicato per cinque e aggiorna la procedura per la presentazione, revisione e adozione dei livelli di riferimento forestali tramite atti delegati.
Disturbi naturali e compensazioni
L'articolo 10 consente, alla fine del periodo 2021-2025, l'esclusione di emissioni da disturbi naturali oltre il livello di fondo calcolato sul periodo 2001-2020, con regole tecniche aggiornate nell'allegato VI.
Flessibilità, scambi e meccanismi speciali
Gli articoli 11, 12, 13, 13 bis e 13 ter disciplinano strumenti di flessibilità generali, trasferimenti tra Stati membri, flessibilità per i terreni forestali gestiti, una compensazione addizionale fino a 5 Mt CO2 equivalente per la Finlandia e un meccanismo LULUCF fino a 178 Mt CO2 equivalente per il periodo 2026-2030, soggetto a condizioni e limiti specifici.
Governance, misure correttive e verifica dei progressi
Gli articoli 13 quater e 13 quinquies prevedono un fattore correttivo 1,08 in caso di mancato rispetto del bilancio 2026-2029 e un obbligo per gli Stati membri, su richiesta della Commissione, di presentare un piano di misure correttive entro tre mesi quando non compiono progressi sufficienti verso il proprio obiettivo.
Relazioni di conformità, adeguamenti metodologici e riesame
L'articolo 14 introduce relazioni di conformità da presentare entro il 15 marzo 2027 e il 15 marzo 2032, integra il principio del "non arrecare un danno significativo" e disciplina gli adeguamenti metodologici. L'articolo 17 prevede il riesame del regolamento, incluse valutazioni su impatti sociali, climatici, forestali e sull'eventuale inclusione di prodotti di stoccaggio del carbonio durevoli.
Poteri della Commissione, comitato e registro dell'Unione
L'articolo 15 e l'articolo 16 bis attribuiscono alla Commissione poteri delegati ed esecutivi per la registrazione delle emissioni/assorbimenti, l'applicazione degli adeguamenti metodologici, l'uso delle flessibilità e la verifica della conformità, con assistenza del comitato sui cambiamenti climatici secondo il regolamento (UE) n. 182/2011.
Modifiche al regolamento (UE) 2018/1999
L'articolo 2 modifica il regolamento Governance energia e clima introducendo definizioni di sistema d'informazione geografica e domanda geospaziale, rafforzando la coerenza dei finanziamenti con gli obiettivi LULUCF, introducendo una revisione completa nel 2025 degli inventari, nuove verifiche se la differenza tra dati 2020 e 2023 supera 500 kt CO2 equivalente e nuove regole per il monitoraggio geospaziale del settore LULUCF.
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