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Regolamento

Regolamento (UE) 2023/1578

Regolamento delegato (UE) 2023/1578 della Commissione del 20 aprile 2023 che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano i requisiti della metodologia interna o delle fonti esterne utilizzate nell’ambito del modello interno di rischio di default per stimare le probabilità di default e le perdite in caso di default (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32023R1578

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento stabilisce i requisiti tecnici che gli enti devono rispettare quando stimano, nel modello interno di rischio di default, le probabilità di default e le perdite in caso di default utilizzate nel calcolo del requisito di fondi propri per il rischio di mercato. La disciplina distingue tra metodologie interne e fonti esterne, prevedendo condizioni di accesso alle regole semplificate, soglie quantitative, criteri di prudenza e obblighi di convalida. È inoltre richiesto un livello specifico di documentazione, inventario delle fonti esterne e trasparenza verso le autorità competenti. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione ed è direttamente applicabile.

Norme tecniche di regolamentazione sui requisiti della metodologia interna e delle fonti esterne utilizzate nel modello interno di rischio di default per stimare probabilità di default e perdite in caso di default ai fini del requisito di fondi propri per il rischio di mercato.

Ambito di applicazione

Si applica agli enti soggetti al regolamento (UE) n. 575/2013 che, ai sensi dell’articolo 325 novosexagies, paragrafi 5, lettera e), e 6, lettera d), devono stimare probabilità di default e perdite in caso di default nell’ambito del modello interno di rischio di default per il calcolo del requisito di fondi propri per il rischio di mercato. Riguarda sia l’uso di metodologie interne sia l’uso di fonti esterne di dati, con particolare rilievo per i casi in cui l’ente non sia autorizzato, per il rischio di credito, a stimare PD/LGD secondo la parte tre, titolo II, capo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013. Si applica a livello di singoli emittenti o di singole posizioni, con valutazioni trimestrali di alcune condizioni; è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri ed è rilevante ai fini del SEE.

Regolamento delegato (UE) 2023/1578 della Commissione

Il regolamento detta norme tecniche di regolamentazione per l’utilizzo, nel modello interno di rischio di default, di metodologie interne o fonti esterne impiegate per stimare probabilità di default e perdite in caso di default ai fini del requisito patrimoniale per il rischio di mercato. La finalità è garantire condizioni uniformi nell’Unione, risultati prudenti e adeguata trasparenza verso le autorità competenti, in coerenza con il regolamento (UE) n. 575/2013.

Ambito e finalità della disciplina

La disciplina si colloca nell’ambito dei requisiti prudenziali per gli enti creditizi e interviene sul regime del modello interno di rischio di default richiamato dall’articolo 325 novosexagies del regolamento (UE) n. 575/2013. I considerando chiariscono che le nuove regole servono a coprire i casi in cui l’ente non può né basarsi su fonti esterne né utilizzare in modo plausibile modelli conformi alla disciplina IRB del rischio di credito, per mancanza di dati o per sproporzione dello sforzo richiesto.

Metodologia interna per la probabilità di default

La regola generale è l’equivalenza sostanziale con le metodologie già consentite agli enti autorizzati a stimare la PD nel quadro della parte tre, titolo II, capo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013. In deroga, per un dato emittente e su verifica trimestrale, l’ente può ricorrere a una metodologia specifica se non esistono fonti esterne idonee, se la metodologia piena non è fattibile o è sproporzionata e se il parametro "m" non supera determinate soglie.

Quando "m" è pari o inferiore al 10%, la deroga opera direttamente. Se supera il 10%, l’ente deve cercare ulteriori fonti esterne idonee per riportarlo al di sotto della soglia e deve svolgere un’analisi di sensibilità e di scenario riferita a tutte le posizioni del portafoglio di negoziazione interessato. L’analisi richiede, tra l’altro, di stressare le classi di rating attribuite agli emittenti coperti dalla metodologia derogatoria, assegnando una classe superiore e una inferiore rispetto a quella usata per soddisfare i requisiti specifici.

Presidi prudenziali sulla PD

Per evitare sottostime, la PD deve essere almeno pari al valore più elevato tra la massima PD attribuita agli emittenti investment grade non coperti dalla deroga e la media equiponderata delle PD degli emittenti non coperti dalla deroga. È ammessa l’esclusione degli emittenti in default dal calcolo della media solo se l’ente garantisce che anche per tali emittenti non ricorrono le condizioni derogatorie.

È inoltre prevista una clausola di salvaguardia: se, in una determinata situazione, l’aumento della PD fa diminuire i requisiti di fondi propri per il rischio di default, la metodologia può assegnare una PD pari o inferiore al valore della media equiponderata, così da preservare la logica prudenziale del calcolo.

Fonti esterne per la PD

Le fonti esterne devono essere validate periodicamente nel quadro della convalida del modello interno di rischio di default. Se l’ente utilizza più di una fonte esterna, deve stabilire una gerarchia tra esse. La metodologia di traduzione delle fonti esterne in stime di PD deve essere concettualmente solida e produrre stime accurate, coerenti e prive di distorsioni.

Prima di applicare la soglia minima richiamata dall’articolo 325 novosexagies, par. 5, lett. a), l’ente deve garantire che le stime siano accurate per tutte le classi di debitori sulla base della possibile gamma di errori di stima, coerenti tra classi, capaci di differenziare adeguatamente il rischio e strettamente crescenti al peggiorare della qualità creditizia. È vietato porre la PD a zero per una classe di debitori solo perché in passato non si sono osservati default. Se le stime non sono derivate insieme ai prezzi correnti di mercato, l’ente deve analizzare le differenze rispetto alle stime derivate in combinazione con tali prezzi.

Metodologia interna per la perdita in caso di default

Anche per la LGD il regolamento adotta come riferimento generale i requisiti già applicabili agli enti autorizzati nella disciplina IRB del regolamento (UE) n. 575/2013. La deroga si applica per singola posizione, su base trimestrale, se non esistono fonti esterne idonee, se la metodologia piena non è fattibile o è sproporzionata e se il parametro "m" rientra nelle soglie previste.

Quando opera la deroga, la LGD non può essere inferiore a valori minimi predeterminati: 75% per il debito subordinato, 45% per il debito senior non garantito, 11,25% per le obbligazioni garantite e 25% per tutte le altre posizioni. Anche qui è prevista una clausola di adattamento se, in un caso particolare, l’aumento della LGD comporta una riduzione dei requisiti di fondi propri per il rischio di default: in tal caso la stima può essere pari o inferiore ai valori minimi elencati.

Fonti esterne per la LGD

Per le fonti esterne di LGD valgono due requisiti essenziali: convalida periodica delle stime e definizione di una gerarchia quando si utilizzano più fonti. Il regolamento non riproduce per la LGD l’elenco analitico dei requisiti di accuratezza previsto per la PD, ma impone comunque un presidio metodologico e di governance coerente con l’uso prudenziale nel modello interno di rischio di default.

Documentazione e tracciabilità

Gli enti che applicano le condizioni derogatorie devono documentare in modo puntuale, per tutti gli emittenti e le posizioni interessati, l’assenza di fonti esterne idonee, la non fattibilità o la sproporzione dell’uso di una metodologia pienamente conforme e i valori di "m" calcolati. Devono inoltre mantenere un inventario aggiornato delle fonti esterne utilizzate, comprendente descrizione delle metodologie, motivazioni di eventuali scostamenti rispetto alle stime impiegate nella gestione interna del rischio o nella contabilizzazione delle perdite attese, risultati della convalida e gerarchia delle fonti.

Entrata in vigore

Il regolamento è entrato in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. In quanto regolamento delegato e norma tecnica di regolamentazione, si applica senza necessità di recepimento nazionale.

Disposizioni principali

Principio generale: uso di metodologie interne equivalenti

La metodologia interna, o parte di essa, utilizzata per stimare le probabilità di default e le perdite in caso di default deve, in linea di principio, soddisfare gli stessi requisiti previsti per gli enti autorizzati a stimare tali parametri ai sensi della parte tre, titolo II, capo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 (articoli 1, par. 1, e 3, par. 1).

Deroga per assenza di fonti esterne o impossibilità pratica

Per singolo emittente o singola posizione, su base trimestrale, si può applicare un regime specifico se: non esistono fonti esterne idonee; l’uso di una metodologia pienamente conforme non è fattibile per mancanza di dati di input oppure è sproporzionato rispetto alla significatività o al periodo di detenzione, secondo la strategia di negoziazione; e il parametro "m" rientra nei limiti previsti (articoli 1, par. 2, e 3, par. 2).

Soglia e misure aggiuntive sul parametro m

Se "m" è pari o inferiore al 10%, la deroga opera direttamente. Se "m" è superiore al 10%, l’ente deve cercare ulteriori fonti esterne idonee per ridurlo entro il 10% e, per le probabilità di default, svolgere anche un’analisi di sensibilità e di scenario sulla solidità qualitativa e quantitativa della metodologia (art. 1, par. 2, lett. c). Il parametro "m" è calcolato come rapporto tra i requisiti di fondi propri riferiti alle posizioni per cui non si applicano le condizioni derogatorie e l’insieme dei requisiti di fondi propri del portafoglio di negoziazione rilevante (art. 1, par. 5; art. 3, par. 5).

Limiti prudenziali alle stime di probabilità di default

Quando si applica la deroga, la PD assegnata deve essere almeno pari al valore più elevato tra: la massima PD attribuita agli emittenti investment grade del modello interno non coperti dalla deroga; e la media equiponderata delle PD attribuite agli emittenti non coperti dalla deroga. È possibile escludere gli emittenti in default dal calcolo della media se è garantito che anche per essi non ricorrono le condizioni derogatorie (art. 1, par. 3). Se, in un caso particolare, i requisiti di fondi propri per il rischio di default diminuiscono al crescere della PD, la stima può essere pari o inferiore al valore della media equiponderata (art. 1, par. 4).

Regole specifiche per le fonti esterne usate per la PD

Le fonti esterne devono essere oggetto di convalida periodica e, se più di una, vanno ordinate secondo una gerarchia interna. La metodologia di estrazione della PD dalle fonti esterne deve essere concettualmente solida e, prima di applicare la soglia minima di cui all’articolo 325 novosexagies, par. 5, lett. a), deve garantire accuratezza, coerenza tra classi di debitori, adeguata differenziazione del rischio, aumento rigoroso della PD al diminuire della qualità creditizia e divieto di fissare PD pari a zero per il solo fatto di non aver osservato default storici; inoltre, se le PD non derivano insieme ai prezzi di mercato correnti, vanno analizzate le differenze rispetto alle PD ottenute in combinazione con tali prezzi (art. 2).

Regole specifiche per le perdite in caso di default

Per la LGD valgono, in via generale, gli stessi requisiti previsti per gli enti autorizzati nella parte tre, titolo II, capo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013. La deroga si applica per singola posizione su base trimestrale, se non vi sono fonti esterne idonee, se la metodologia pienamente conforme non è fattibile o è sproporzionata e se "m" rientra nelle soglie previste; in caso di deroga, la LGD deve essere almeno pari a 75% per il debito subordinato, 45% per il debito senior non garantito, 11,25% per le obbligazioni garantite e 25% per le altre posizioni (art. 3, parr. 2-4).

Fonti esterne per la LGD

Anche per la LGD gli enti devono convalidare periodicamente le stime ottenute da fonti esterne e, se utilizzano più di una fonte, devono stabilire una gerarchia tra esse (art. 4).

Obblighi di documentazione e inventario

Gli enti che applicano le condizioni derogatorie devono documentare: l’assenza di fonti esterne idonee; la non fattibilità o la sproporzione dell’uso di una metodologia pienamente conforme; i valori di "m" calcolati. Devono inoltre mantenere un inventario aggiornato delle fonti esterne, con descrizione delle metodologie, motivazioni di eventuali differenze rispetto alle stime usate nella gestione del rischio o nella contabilizzazione delle perdite attese su crediti, risultati della convalida e gerarchia delle fonti (art. 5).

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro (art. 6).

Come è indicizzato

Materievigilanza bancariarequisiti prudenzialirischio di mercatomodelli internirating e rischio di credito

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