Salta al contenuto
Regolamento

Regolamento (UE) 2023/851

Regolamento (UE) 2023/851 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 aprile 2023 che modifica il regolamento (UE) 2019/631 per quanto riguarda il rafforzamento dei livelli di prestazione in materia di emissioni di CO2 delle autovetture nuove e dei veicoli commerciali leggeri nuovi, in linea con la maggiore ambizione dell'Unione in materia di clima (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32023R0851

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento modifica il quadro europeo sulle emissioni di CO2 di autovetture e veicoli commerciali leggeri, rendendo più severi gli obiettivi intermedi al 2030 e introducendo un obiettivo di riduzione del 100% dal 2035. Accanto ai target di flotta, rafforza gli obblighi di monitoraggio, allinea la disciplina all’omologazione UE, abroga o restringe alcuni meccanismi di flessibilità e prevede nuove relazioni della Commissione su ciclo di vita, progressi della transizione e eventuali misure ulteriori. L’impianto è chiaramente orientato alla neutralità climatica, alla diffusione dei veicoli a zero emissioni e alla gestione della transizione industriale e sociale nel settore automobilistico.

Modifica il regolamento (UE) 2019/631 rafforzando gli obiettivi di riduzione delle emissioni di CO2 per autovetture nuove e veicoli commerciali leggeri nuovi, con traguardo di emissioni zero dal 2035.

Ambito di applicazione

Si applica ai costruttori e ai veicoli rientranti nel campo di applicazione del regolamento (UE) 2019/631, ossia alle autovetture nuove e ai veicoli commerciali leggeri nuovi immatricolati nell’Unione. Incide sui parametri di calcolo degli obiettivi di emissione, sui meccanismi di conformità, sulle deroghe per i piccoli costruttori, sulle ecoinnovazioni e sugli obblighi di monitoraggio e comunicazione. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri ed entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale; alcune disposizioni operano già dal 1° gennaio 2025, 1° giugno 2026, 31 dicembre 2025 o 2030, secondo il tema disciplinato. Restano rilevanti i rinvii al regolamento (UE) 2018/858 per l’omologazione e al regolamento (UE) 2019/631 come modificato; sono inoltre coordinati taluni profili con il regolamento (UE) 2018/956 per i veicoli pesanti, che viene richiamato per l’esclusione di specifici flussi informativi.

Rafforzamento dei livelli di prestazione in materia di emissioni di CO2 per autovetture nuove e veicoli commerciali leggeri nuovi

Il regolamento (UE) 2023/851 modifica il regolamento (UE) 2019/631 per allineare la disciplina dei veicoli leggeri agli obiettivi climatici dell’Unione, in coerenza con l’accordo di Parigi, il Green Deal europeo e il regolamento (UE) 2021/1119 sulla normativa europea sul clima. Il legislatore europeo afferma che il trasporto su strada deve contribuire in modo sostanziale alla riduzione delle emissioni nette di gas a effetto serra e che la transizione verso la mobilità a zero emissioni deve essere anche giusta, socialmente sostenibile e industrialmente competitiva.

Ambito di applicazione e coordinamento normativo

Il regolamento interviene sul regime di prestazione in materia di emissioni di CO2 delle autovetture nuove e dei veicoli commerciali leggeri nuovi immatricolati nell’Unione. Le modifiche riguardano gli obiettivi di flotta, il calcolo degli obiettivi specifici per costruttore, le deroghe, le ecoinnovazioni, la verifica dei dati di omologazione, le relazioni periodiche della Commissione e il coordinamento con la normativa sull’omologazione dei veicoli, in particolare il regolamento (UE) 2018/858. Il testo è direttamente applicabile negli Stati membri e contiene scadenze differenziate per l’entrata in applicazione di specifiche misure.

Obiettivi climatici e nuovi target di flotta

Il cuore della riforma è il rafforzamento degli obiettivi del regolamento (UE) 2019/631. Per il 2030, gli obiettivi dell’intero parco UE sono portati al 55% per le autovetture nuove e al 50% per i veicoli commerciali leggeri nuovi, rispetto al valore di riferimento del 2021. Dal 1° gennaio 2035 si applica un obiettivo di riduzione del 100% dell’obiettivo del 2021 per entrambe le categorie, determinando in sostanza l’orizzonte delle emissioni zero per il nuovo immatricolato.

Il regolamento mantiene l’impostazione per fasi quinquennali, ritenuta utile per garantire flessibilità ai costruttori nell’adeguamento del parco. Per il periodo 2025-2029 sono inoltre fissate soglie di riferimento per i veicoli a zero e basse emissioni pari al 25% del parco di autovetture nuove e al 17% del parco di veicoli commerciali leggeri nuovi.

Obiettivi specifici, formule di calcolo e allineamento all’omologazione

Le formule dell’allegato I sono ristrutturate per incorporare i nuovi obiettivi di flotta dal 2025, dal 2030 al 2034 e dal 2035. Per le autovetture e i veicoli commerciali leggeri vengono ridefiniti gli obiettivi specifici di riferimento e gli obiettivi specifici per le emissioni, con parametri differenziati anche in funzione della massa media di prova dei veicoli commerciali leggeri.

L’articolo 2 e l’articolo 3 sono aggiornati per allineare le definizioni al regolamento (UE) 2018/858. Per i veicoli commerciali leggeri nuovi, a partire dal 1° gennaio 2025, il regolamento ricomprende anche taluni veicoli a zero emissioni con massa di riferimento superiore alle soglie ordinarie, se l’eccedenza dipende unicamente dalla massa del sistema di stoccaggio dell’energia. È inoltre chiarito che, se un obiettivo specifico risulta negativo, esso deve essere fissato a 0 g/km.

Controllo dei dati, rettifiche e qualità delle informazioni

Una parte rilevante della riforma riguarda la qualità dei dati utilizzati per la conformità. Se la Commissione constata che i dati provvisori degli Stati membri o quelli notificati dai costruttori si basano su informazioni errate contenute nella documentazione di omologazione o nei certificati di conformità, può attivare una procedura di rettifica attraverso l’autorità di omologazione o il costruttore interessato. La dichiarazione di rettifica sostituisce i dati errati ai fini del ricalcolo degli obiettivi provvisori.

Inoltre, se i dati nella documentazione di omologazione non possono essere corretti ai sensi del regolamento (UE) 2018/858, l’autorità competente deve comunque rilasciare una dichiarazione di rettifica da trasmettere alla Commissione e alle parti interessate. Il sistema mira a evitare che errori documentali alterino la misurazione delle prestazioni ambientali dei costruttori.

Tecnologie innovative, ecoinnovazioni e dati reali di utilizzo

Il regolamento conferma il riconoscimento dei risparmi di CO2 ottenuti tramite tecnologie innovative, purché la metodologia di valutazione produca risultati verificabili, ripetibili e comparabili. Il contributo massimo riconoscibile è fissato a 7 g CO2/km fino al 2024, 6 g CO2/km dal 2025 al 2029 e 4 g CO2/km dal 2030 al 2034; la Commissione può ridurre tali limiti con atti delegati a partire dal 2025.

Sul fronte della rappresentatività dei dati, la Commissione deve valutare come utilizzare i dati reali di consumo di carburante ed energia raccolti ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) 2021/392, così da mantenere allineati i valori di omologazione alle emissioni effettive. Entro il 31 dicembre 2026 deve essere presentata una relazione su una metodologia di adeguamento a partire dal 2030, comprensiva dell’eventuale proposta di un meccanismo di correzione e delle misure di follow-up necessarie.

Deroghe per i costruttori di minori dimensioni

Le deroghe per i costruttori di dimensioni ridotte vengono rimodulate. La possibilità di chiedere una deroga è estesa agli obiettivi specifici applicabili fino all’anno civile 2035 compreso. Per le autovetture, la domanda di deroga può essere presentata, per gli anni fino al 2028 incluso, da un costruttore che insieme alle imprese collegate immatricoli tra 10 000 e 300 000 autovetture nuove l’anno nell’Unione. La disciplina previgente che consentiva deroghe a determinate categorie di costruttori viene progressivamente superata e soppressa a decorrere dal 1° gennaio 2036.

Relazioni della Commissione e transizione giusta

Il regolamento attribuisce un ruolo centrale alla Commissione nel monitoraggio della transizione. Entro il 31 dicembre 2025 e successivamente ogni due anni, essa deve presentare una relazione sui progressi verso una mobilità a emissioni zero nel trasporto su strada. La relazione deve considerare la diffusione dei veicoli a zero e basse emissioni, l’accessibilità economica, l’impatto sui consumatori, il mercato dell’usato, le infrastrutture di ricarica e rifornimento, il contributo delle tecnologie innovative, le emissioni lungo il ciclo di vita, il dialogo sociale e l’impatto sulle PMI e sull’occupazione.

Alla prima relazione deve essere affiancata un’analisi delle eventuali carenze di finanziamento nella catena di approvvigionamento del settore automobilistico, con particolare attenzione alle PMI e alle regioni più esposte alla transizione. Se necessario, la Commissione dovrà proporre misure finanziarie adeguate. È espressamente richiamata anche la necessità di preservare competitività, occupazione e coesione territoriale.

Riesame del 2026 e possibili evoluzioni normative

Nel 2026 la Commissione deve riesaminare efficacia e impatto del regolamento sulla base delle relazioni biennali e valutare i progressi verso gli obiettivi 2030 e oltre. Il riesame deve considerare anche le tecnologie ibride ricaricabili, la sostenibilità economica e sociale della transizione e l’eventuale necessità di modificare gli obiettivi del 2035. La Commissione deve inoltre valutare l’opportunità di soglie minime di efficienza energetica per i veicoli a zero emissioni e riesaminare, entro il 31 dicembre 2024, la direttiva 1999/94/CE sulle informazioni ai consumatori, anche in vista di una possibile etichetta per i veicoli commerciali leggeri nuovi.

Entrata in vigore e valore giuridico

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Il testo si colloca quindi come intervento di modifica puntuale ma sostanziale del regolamento (UE) 2019/631, destinato a incidere in modo significativo sulla pianificazione industriale, sugli obblighi dei costruttori e sulla strategia di compliance ambientale del settore automotive.

Disposizioni principali

Obiettivi di riduzione delle emissioni per l’intero parco UE

L’articolo 1 del regolamento (UE) 2019/631 è modificato elevando gli obiettivi del 2030 al 55% per le autovetture e al 50% per i veicoli commerciali leggeri, rispetto ai valori del 2021. È inoltre introdotto un nuovo obiettivo per l’intero parco veicoli dell’UE a partire dal 1° gennaio 2035, pari a una riduzione del 100% dell’obiettivo del 2021 per entrambe le categorie.

Soglie di riferimento per veicoli a zero e basse emissioni

Dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2029 si applicano soglie di riferimento per i veicoli a zero e basse emissioni pari al 25% del parco di autovetture nuove e al 17% del parco di veicoli commerciali leggeri nuovi. Viene soppresso il precedente paragrafo 7 dell’articolo 1.

Aggiornamento del campo di applicazione e definizioni

L’articolo 2 e l’articolo 3 sono allineati al regolamento (UE) 2018/858, sostituendo i riferimenti alla direttiva 2007/46/CE e coordinando le definizioni con la normativa quadro sull’omologazione. Per i veicoli commerciali leggeri nuovi, dal 1° gennaio 2025, taluni veicoli a zero emissioni di categoria N con massa di riferimento superiore a 2 610 kg o 2 840 kg sono ricompresi nel regolamento se l’eccedenza è dovuta soltanto alla massa del sistema di stoccaggio dell’energia.

Obiettivi specifici negativi portati a zero

All’articolo 4 è chiarito che, se gli obiettivi specifici per le emissioni calcolati in base all’allegato I risultano negativi, essi sono fissati a 0 g/km. La regola evita esiti matematici incompatibili con la struttura del sistema di conformità.

Correzione dei dati errati e dichiarazione di rettifica

L’articolo 7 introduce una procedura per correggere dati provvisori o notificati fondati su informazioni errate nella documentazione di omologazione o nei certificati di conformità. La Commissione informa l’autorità di omologazione o il costruttore interessato, che devono rilasciare una dichiarazione di rettifica con i dati corretti; tali dati sono poi usati per ricalcolare i valori provvisori.

Metodologia sulle emissioni di CO2 lungo il ciclo di vita

È inserito l’articolo 7 bis, che impone alla Commissione di pubblicare entro il 31 dicembre 2025 una relazione con una metodologia per valutare e comunicare in modo coerente le emissioni di CO2 dell’intero ciclo di vita di autovetture e veicoli commerciali leggeri. Entro la stessa data la Commissione deve adottare atti delegati per stabilire una metodologia comune dell’Unione; dal 1° giugno 2026 i costruttori possono presentare volontariamente tali dati alla Commissione.

Deroghe per piccoli costruttori

L’articolo 10 viene modificato estendendo la possibilità di deroga fino agli obiettivi applicabili all’anno civile 2035 compreso. Per le autovetture, la domanda di deroga può essere presentata, per gli anni fino al 2028 incluso, da un costruttore che insieme alle imprese collegate immatricoli tra 10 000 e 300 000 autovetture nuove l’anno nell’Unione. È soppressa, a decorrere dal 1° gennaio 2036, la possibilità di deroga per alcuni costruttori di dimensioni maggiori indicati nella norma previgente.

Ecoinnovazioni e limiti quantitativi

L’articolo 11 è riscritto: su richiesta del fornitore o del costruttore sono riconosciuti i risparmi di CO2 ottenuti tramite tecnologie innovative, purché la metodologia sia verificabile, ripetibile e comparabile. Il contributo massimo riconoscibile è pari a 7 g CO2/km fino al 2024, 6 g CO2/km dal 2025 al 2029 e 4 g CO2/km dal 2030 al 2034; la Commissione può ridurre ulteriormente tali limiti tramite atti delegati dal 2025.

Uso dei dati reali di consumo ed emissioni

L’articolo 12, paragrafo 3, impone alla Commissione di valutare entro il 1° giugno 2023 come usare i dati reali di consumo di carburante ed energia raccolti ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) 2021/392 per mantenere rappresentativi i valori di omologazione. La Commissione deve monitorare annualmente il divario tra dati di laboratorio e dati reali e, entro il 31 dicembre 2026, pubblicare una relazione su una metodologia di adeguamento a partire dal 2030, con eventuali proposte legislative.

Rettifiche dei dati di omologazione

L’articolo 13 è integrato prevedendo che, se i dati nella documentazione di omologazione non possono essere corretti ai sensi del regolamento (UE) 2018/858, l’autorità di omologazione rilasci una dichiarazione di rettifica da trasmettere alla Commissione e alle parti interessate.

Delega alla Commissione e aggiornamento degli allegati

L’articolo 14 consente alla Commissione di adottare atti delegati per modificare l’allegato I. L’articolo 17 è coordinato per includere anche il nuovo articolo 7 bis e il nuovo potere relativo all’articolo 15, paragrafo 9, tra quelli soggetti a delega e controllo di Parlamento e Consiglio.

Relazione sullo stato di avanzamento e transizione giusta

È introdotto l’articolo 14 bis: entro il 31 dicembre 2025 e poi ogni due anni la Commissione deve presentare una relazione sui progressi verso una mobilità a emissioni zero nel trasporto su strada, valutando anche misure supplementari e strumenti finanziari per una transizione giusta. La relazione deve esaminare, tra l’altro, diffusione dei veicoli a zero e basse emissioni, accessibilità economica, impatto su consumatori e occupazione, mercato dell’usato, infrastrutture di ricarica e rifornimento, tecnologie innovative, combustibili alternativi sostenibili ed emissioni lungo il ciclo di vita. Alla prima relazione deve accompagnarsi un’analisi delle eventuali carenze di finanziamento nella catena di approvvigionamento automotive, con attenzione a PMI e regioni più colpite.

Riesame nel 2026 e possibili misure future

Nel 2026 la Commissione deve riesaminare efficacia e impatto del regolamento sulla base delle relazioni biennali, valutando progressi, tecnologie ibride ricaricabili, transizione socialmente equa e possibile revisione degli obiettivi dell’articolo 1, paragrafo 5 bis. Deve inoltre esaminare l’impatto di eventuali soglie minime di efficienza energetica per i veicoli a zero emissioni e, entro il 31 dicembre 2024, riesaminare la direttiva 1999/94/CE sulle informazioni ai consumatori, valutando anche un’etichetta per i veicoli commerciali leggeri nuovi.

Nuove formule di calcolo nell’allegato I

L’allegato I è riscritto per introdurre gli obiettivi di flotta dal 2025, dal 2030 al 2034 e dal 2035 per autovetture e veicoli commerciali leggeri, con formule aggiornate per gli obiettivi specifici e di riferimento. Per i veicoli commerciali leggeri sono introdotti parametri differenziati in funzione della massa media di prova, con adeguamenti per la procedura dei veicoli N1 omologati in più fasi.

Come è indicizzato

Materieambienteclimatrasportiomologazione dei veicolimercato interno

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.