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Regolamento

Regolamento (UE) 2023/835

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/835 della Commissione del 19 aprile 2023 recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 per quanto riguarda le misure speciali di controllo delle malattie per la peste suina africana (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32023R0835

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna il quadro di contenimento della peste suina africana contenuto nel regolamento di esecuzione (UE) 2023/594, tenendo conto dell’evoluzione epidemiologica in diversi Stati membri e dell’abrogazione imminente del precedente regolamento (UE) 2021/605. In particolare, ricalibra la classificazione delle zone soggette a restrizioni I, II e III e sostituisce integralmente l’allegato I con un nuovo elenco territoriale. Introduce inoltre una deroga, rimessa alla decisione dell’autorità competente nazionale, per consentire taluni movimenti di suini detenuti verso la macellazione immediata all’interno dello stesso Stato membro senza applicare la condizione generale di trasporto “senza scarico o soste”.

Modifica le misure speciali di controllo per la peste suina africana previste dal regolamento di esecuzione (UE) 2023/594, aggiornando le zone soggette a restrizioni e introducendo una limitata deroga ai divieti di movimento per la macellazione immediata all’interno dello stesso Stato membro.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica agli Stati membri e alle aree elencate nell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594, come sostituito dal presente atto, in relazione alla gestione della peste suina africana nei suini detenuti e selvatici. Riguarda in particolare le zone soggette a restrizioni I, II e III in Germania, Estonia, Lettonia, Lituania, Ungheria, Polonia, Slovacchia, Italia, Cechia, Grecia, Bulgaria, Romania e, per le aree territoriali indicate, incide sui movimenti di partite di suini detenuti e sulle condizioni di deroga ai divieti specifici. Si applica direttamente negli Stati membri ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione; il testo è rilevante ai fini del SEE. Il regolamento richiama anche l’Irlanda del Nord ai fini della nozione di Unione, in forza del protocollo allegato all’accordo di recesso.

Modifica delle misure speciali di controllo della peste suina africana

Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/835 della Commissione interviene sul regolamento di esecuzione (UE) 2023/594, che disciplina le misure speciali di controllo della peste suina africana ai sensi del regolamento (UE) 2016/429. L’atto risponde all’evoluzione della situazione epidemiologica nell’Unione e alla necessità di aggiornare le zone di restrizione, garantendo continuità rispetto al previgente regolamento (UE) 2021/605, destinato a cessare di applicarsi il 20 aprile 2023.

Finalità e contesto normativo

La Commissione richiama il carattere virale e altamente impattante della peste suina africana, capace di colpire suini detenuti e selvatici, alterare i movimenti delle partite e incidere anche sulle esportazioni verso paesi terzi. Il provvedimento si fonda sull’articolo 71, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/429 e si colloca nel sistema di prevenzione e contenimento delle malattie animali trasmissibili.

Deroga ai requisiti generali di trasporto per la macellazione immediata

Il nucleo operativo della modifica riguarda la possibilità, rimessa alla valutazione dell’autorità competente dello Stato membro interessato, di non applicare la condizione generale prevista dall’articolo 43, paragrafo 2, lettera c), del regolamento delegato (UE) 2020/687. Tale condizione imponeva che i movimenti autorizzati nella zona di sorveglianza avvenissero senza operazioni di scarico o soste fino allo scarico nello stabilimento di destinazione.

La deroga è introdotta in tre sedi:

  • articolo 14, paragrafo 4, per i movimenti di suini detenuti nelle zone soggette a restrizioni I o II;
  • articolo 22, paragrafo 3, per i movimenti di suini detenuti in zona soggetta a restrizioni I;
  • articolo 24, paragrafo 4, per i movimenti di suini detenuti in zona soggetta a restrizioni II.

In tutti i casi la deroga opera solo se il movimento avviene all’interno dello stesso Stato membro e per finalità di macellazione immediata. Il regolamento segnala che tale intervento tiene conto di specifiche esigenze logistiche di alcuni Stati membri e mira a evitare restrizioni non necessarie, in un contesto in cui nei suini detenuti delle zone I e II la malattia non è confermata e risultano già vigenti altre misure di riduzione del rischio.

Aggiornamento delle zone soggette a restrizioni

La parte più estesa dell’atto consiste nella sostituzione integrale dell’allegato I del regolamento (UE) 2023/594. Le zone soggette a restrizioni I, II e III sono ricalibrate per riflettere l’attuale situazione epidemiologica e i recenti focolai registrati in:

  • Polonia;
  • Italia;
  • Lituania.

Le modifiche interessano numerose regioni e unità territoriali, con una classificazione dettagliata per ciascuno Stato membro. In termini generali, il regolamento:

  • eleva talune aree dalla zona I alla zona II in presenza di nuovi focolai in suini selvatici;
  • eleva talune aree dalla zona II alla zona III in presenza di focolai in suini detenuti;
  • ridefinisce i confini di più zone per mantenere coerenza con la nuova situazione sanitaria.

Aggiornamenti rilevanti per Stati membri selezionati

Per la Polonia e l’Italia la Commissione descrive specificamente il peggioramento o l’evoluzione del rischio che ha determinato la riclassificazione di varie aree. In Polonia, ad esempio, un focolaio in suino selvatico nella regione di Opole e ulteriori focolai in suini selvatici in Grande Polonia e Masovia, nonché un focolaio in suini detenuti in Bassa Slesia, incidono sulla delimitazione delle zone. In Italia, l’aggiornamento riflette nuovi focolai in Liguria, Piemonte e Lituania, con conseguente revisione delle zone restrittive.

Decorrenza ed effetti

L’atto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. Data l’urgenza della situazione epidemiologica, la Commissione evidenzia la necessità che gli effetti del regolamento decorrano quanto prima.

Implicazioni pratiche per gli operatori

Per gli operatori del settore suinicolo, il regolamento comporta due ordini di conseguenze:

  • la necessità di verificare costantemente l’inclusione di allevamenti, territori e stabilimenti nelle nuove zone restrittive dell’allegato I;
  • la possibilità, in casi limitati e solo su decisione dell’autorità competente, di utilizzare una corsia regolatoria più flessibile per i trasferimenti destinati alla macellazione immediata all’interno dello stesso Stato membro.

Per i professionisti italiani, l’atto è rilevante soprattutto in quanto aggiorna le aree italiane sottoposte a restrizioni e incide sulla pianificazione dei movimenti di animali, sulla gestione degli allevamenti e sulla compliance sanitaria e documentale connessa alle movimentazioni intra-UE.

Disposizioni principali

Aggiornamento della disciplina sui movimenti di suini detenuti

All’articolo 14 del regolamento (UE) 2023/594 è aggiunto un paragrafo 4 che consente all’autorità competente dello Stato membro interessato di disapplicare la condizione generale di cui all’articolo 43, paragrafo 2, lettera c), del regolamento delegato (UE) 2020/687 per i movimenti autorizzati di partite di suini detenuti nelle zone soggette a restrizioni I o II, purché i suini siano spostati all’interno dello stesso Stato membro conformemente agli articoli 22 e 24 del regolamento (UE) 2023/594 ai fini della macellazione immediata.

Deroga per i movimenti nella zona soggetta a restrizioni I

All’articolo 22 è aggiunto un paragrafo 3 che consente all’autorità competente di non applicare la condizione generale di cui all’articolo 43, paragrafo 2, lettera c), del regolamento delegato (UE) 2020/687 ai movimenti autorizzati di partite di suini detenuti in una zona soggetta a restrizioni I, purché il trasferimento avvenga all’interno dello stesso Stato membro ai fini della macellazione immediata.

Deroga per i movimenti nella zona soggetta a restrizioni II

All’articolo 24 è aggiunto un paragrafo 4 che prevede la medesima possibilità di deroga per i movimenti autorizzati di partite di suini detenuti in una zona soggetta a restrizioni II, sempre a condizione che lo spostamento avvenga all’interno dello stesso Stato membro ai fini della macellazione immediata.

Sostituzione dell’allegato I

L’allegato I del regolamento (UE) 2023/594 è sostituito integralmente. Il nuovo allegato ridefinisce, con elencazione puntuale per Stato membro, le zone soggette a restrizioni I, II e III in relazione alla peste suina africana, con aggiornamenti territoriali per Germania, Estonia, Lettonia, Lituania, Ungheria, Polonia, Slovacchia, Italia, Cechia, Grecia, Bulgaria e Romania.

Ragioni dell’intervento e urgenza

Il considerando motiva l’intervento con l’evoluzione dinamica della situazione epidemiologica nell’Unione, i recenti focolai in suini selvatici e detenuti in Polonia, Italia e Lituania, e la necessità di evitare restrizioni inutili nei movimenti verso la macellazione immediata. Si sottolinea anche l’esigenza di continuità e coerenza con il regolamento di esecuzione (UE) 2021/605, applicabile fino al 20 aprile 2023.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiesanità animaleallevamentomovimenti intra-ue di animalicontrolli ufficialimercato interno

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