Regolamento (UE) 2023/850
Regolamento (UE) 2023/850 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 aprile 2023 che modifica il regolamento (UE) 2018/1806, che adotta l’elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all’atto dell’attraversamento delle frontiere esterne e l’elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (Kosovo (Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244/1999 dell’UNSC e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.))
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna gli elenchi del regolamento (UE) 2018/1806 per riconoscere ai titolari di passaporti biometrici del Kosovo l’esenzione dall’obbligo del visto per l’ingresso nel territorio degli Stati membri. La misura è coerente con i criteri del regolamento sui visti e con il completamento della tabella di marcia del Kosovo verso il regime di liberalizzazione dei visti. L’esenzione è però differita all’operatività dell’ETIAS, o comunque al 1° gennaio 2024 se precedente, e resta monitorata attraverso il meccanismo di sospensione previsto dal diritto UE.
Modifica il regolamento (UE) 2018/1806 per trasferire il Kosovo dall’elenco dei paesi soggetti all’obbligo di visto all’elenco dei paesi esenti, con esenzione limitata ai passaporti biometrici e subordinata all’operatività dell’ETIAS o al 1° gennaio 2024, se anteriore.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri dell’Unione europea nell’ambito della politica comune dei visti per l’attraversamento delle frontiere esterne Schengen. Riguarda i cittadini/titolari di passaporti rilasciati dal Kosovo: il regolamento elimina tale paese dall’allegato I, parte 2, del regolamento (UE) 2018/1806 e lo inserisce nell’allegato II, parte 4, come paese i cui cittadini sono esenti dal visto. L’esenzione opera solo per i titolari di passaporti biometrici conformi ICAO e solo dalla data di effettiva entrata in funzione dell’ETIAS, oppure dal 1° gennaio 2024 se anteriore. Restano impregiudicate le posizioni degli Stati membri sullo status del Kosovo; per Irlanda il regolamento non si applica, mentre per Islanda, Norvegia, Svizzera, Liechtenstein, Cipro, Bulgaria e Romania si qualifica come atto connesso all’acquis di Schengen secondo i rispettivi strumenti di partecipazione.
Regolamento (UE) 2023/850 – modifica del regime dei visti per il Kosovo
Il regolamento interviene sul regolamento (UE) 2018/1806, che contiene gli elenchi dei paesi terzi i cui cittadini necessitano del visto e di quelli esenti. La modifica recepisce l’evoluzione della situazione del Kosovo e completa il percorso verso l’esenzione dal visto per i suoi cittadini, nel quadro dei criteri fissati dal diritto UE in materia di visti e della tabella di marcia sulla liberalizzazione.
Finalità e contesto
Secondo i considerando, l’aggiornamento degli allegati deve restare coerente con i criteri dell’articolo 1 del regolamento (UE) 2018/1806, che tengono conto, tra l’altro, di immigrazione clandestina, ordine pubblico, sicurezza, vantaggi economici, relazioni esterne, diritti umani, libertà fondamentali, coerenza regionale e reciprocità. Il legislatore evidenzia che il Kosovo ha soddisfatto le condizioni previste dalla propria tabella di marcia verso il regime di esenzione dal visto e che l’esenzione contribuisce a uniformare il regime dei visti nei Balcani occidentali.
Modifica degli elenchi dei paesi soggetti/esenti da visto
L’intervento normativo è essenzialmente puntuale: il Kosovo viene eliminato dall’allegato I, parte 2, del regolamento (UE) 2018/1806, dove erano elencati i paesi terzi i cui cittadini sono soggetti all’obbligo di visto, e inserito nell’allegato II, parte 4, relativo ai paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo. La designazione del Kosovo è accompagnata da una clausola espressa di neutralità rispetto allo status, coerente con la risoluzione 1244/1999 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e con il parere della Corte internazionale di giustizia sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.
Presupposti e limiti dell’esenzione
L’esenzione è circoscritta ai titolari di passaporti biometrici rilasciati dal Kosovo e conformi agli standard ICAO. Il regolamento precisa inoltre che l’esenzione non opera immediatamente con la pubblicazione dell’atto, ma solo dalla data di effettiva entrata in funzione dell’ETIAS, istituito dal regolamento (UE) 2018/1240, oppure dal 1° gennaio 2024, se tale data è anteriore. La scelta risponde all’esigenza di raccordare la liberalizzazione dei visti con il nuovo sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi.
Riammissione, gestione della migrazione e principio di non-refoulement
Il testo sottolinea che, prima dell’effettiva applicazione dell’esenzione, è importante concludere accordi o intese di riammissione con gli Stati membri che ne siano ancora privi. Dopo la conclusione di tali strumenti, il Kosovo deve attuarli integralmente, nel rispetto del principio di non-refoulement sancito dalla Convenzione di Ginevra del 1951, come modificata dal Protocollo di New York del 1967. In parallelo, il Kosovo è invitato ad allineare ulteriormente la propria politica dei visti a quella dell’Unione per assicurare una gestione ordinata della migrazione e un contesto sicuro.
Monitoraggio e meccanismo di sospensione
La liberalizzazione non è presentata come irreversibile: la Commissione deve monitorare attivamente il rispetto continuo delle condizioni della tabella di marcia e l’allineamento della politica dei visti del Kosovo. Il mantenimento dell’esenzione dipende anche dal funzionamento del meccanismo di sospensione previsto dal regolamento (UE) 2018/1806, che può essere attivato se ricorrono i presupposti ivi stabiliti.
Rapporti con l’acquis di Schengen e partecipazione degli Stati membri
Il regolamento è qualificato come sviluppo dell’acquis di Schengen. Per l’Irlanda ciò implica assenza di partecipazione e di vincolo; per Islanda, Norvegia, Svizzera e Liechtenstein l’atto rientra nei rispettivi accordi di associazione all’acquis Schengen; per Cipro, Bulgaria e Romania esso si colloca tra gli atti basati sull’acquis o ad esso connessi secondo i relativi atti di adesione.
Entrata in vigore
L’atto entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, secondo la formula tipica dei regolamenti UE.
Disposizioni principali
Aggiornamento degli allegati del regolamento (UE) 2018/1806
L’articolo 1 sopprime, dall’allegato I, parte 2, il riferimento al Kosovo tra i paesi terzi i cui cittadini sono soggetti all’obbligo di visto e aggiunge il Kosovo all’allegato II, parte 4, tra i paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo.
Limiti soggettivi e tecnici dell’esenzione
L’esenzione si applica solo ai titolari di passaporti biometrici rilasciati dal Kosovo conformemente alle norme ICAO. La designazione del Kosovo non pregiudica le posizioni sul suo status ed è formulata in coerenza con la risoluzione 1244/1999 del Consiglio di sicurezza ONU e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.
Decorrenza differita dell’esenzione
L’esenzione dall’obbligo del visto si applica dalla data di effettiva entrata in funzione del sistema ETIAS istituito dal regolamento (UE) 2018/1240, oppure dal 1° gennaio 2024 se tale data è anteriore.
Riammissione, non-refoulement e cooperazione
Il considerando invita a concludere, prima dell’effettiva applicazione dell’esenzione, accordi o intese in materia di riammissione con gli Stati membri che ne siano ancora privi e richiede al Kosovo di attuarli pienamente nel rispetto del principio di non-refoulement.
Monitoraggio e possibile sospensione
La Commissione deve monitorare il permanere delle condizioni della tabella di marcia per la liberalizzazione dei visti e l’allineamento della politica dei visti del Kosovo. L’esenzione può essere sospesa tramite il meccanismo di sospensione previsto dal regolamento (UE) 2018/1806, se ne ricorrono i presupposti.
Entrata in vigore e applicazione negli Stati membri
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri. L’Irlanda non partecipa all’adozione né è vincolata o soggetta all’applicazione del regolamento.
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