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Parere

Parere n. 717/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dalla signora -OMISSIS- -OMISSIS-e dalla signora -OMISSIS- -OMISSIS-, in qualità di amministratore di sostegno della prima, contro il Ministero dell’interno per l’annullamento del provvedimento n. K10/343850 del 4 aprile 2019 di diniego della cittadinanza italiana.

Giustizia amministrativa202400951

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Impugnazione del provvedimento del Ministero dell'interno n. K10/343850 del 4 aprile 2019, recante diniego della cittadinanza italiana.

Esito

RIGETTO

Prevale l’amministrazione

La questione giuridica

La ricorrente ha impugnato il diniego della cittadinanza italiana richiesta ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera f), della legge n. 91/1992. Il ricorso è stato affidato a tre motivi. Con il primo è stata dedotta la nullità del provvedimento, perché notificato in copia priva di attestazione di conformità all'originale e perché ricevuto da una persona affetta da invalidità al 100% e ritenuta incapace di ricevere notifiche. Con il secondo è stato denunciato il difetto di motivazione, sostenendo che l'amministrazione non avrebbe chiarito le ragioni della mancata coincidenza tra l'interesse pubblico e quello della richiedente. Con il terzo sono stati dedotti la violazione dell'art. 9 della legge n. 91/1992 e l'eccesso di potere, contestando la rilevanza attribuita alla segnalazione per violazione di domicilio a carico della ricorrente, asseritamente estinta per prescrizione, nonché l'utilizzazione delle segnalazioni riguardanti il fratello convivente senza spiegare il collegamento con la posizione della richiedente. Il Ministero aveva negato la cittadinanza dopo il preavviso di diniego ex art. 10-bis della legge n. 241/1990, valutando i pregiudizi penali della richiedente e del fratello convivente.

Il parere

Il Consiglio di Stato ha ritenuto il ricorso infondato e ha espresso parere per il suo rigetto. Il primo motivo è stato respinto perché la mancata attestazione di conformità all'originale sulla copia notificata non riguarda un elemento essenziale del provvedimento e, in assenza di una specifica previsione legislativa, può integrare al più una mera irregolarità formale. L'eventuale nullità della notificazione potrebbe incidere soltanto sulla decorrenza del termine per impugnare, non sulla validità dell'atto; in ogni caso, l'atto ha raggiunto il proprio scopo, essendo stato tempestivamente impugnato. Il secondo e il terzo motivo, esaminati congiuntamente, sono stati respinti sulla base dell'ampia discrezionalità amministrativa che caratterizza la concessione della cittadinanza italiana, la quale è subordinata alla verifica dello status illesae dignitatis e alla formulazione di un giudizio prognostico sulla stabile integrazione del richiedente nella comunità nazionale. Il sindacato è limitato ai profili di eccesso di potere, quali travisamento dei fatti e inadeguatezza della motivazione, non estendendosi al merito della valutazione amministrativa. Nel caso concreto, il Ministero ha svolto una valutazione complessiva della condotta della richiedente e del contesto familiare, autonoma rispetto all'accertamento della responsabilità penale. È stata quindi ritenuta irrilevante, ai fini amministrativi, l'eventuale prescrizione del reato contestato alla ricorrente. Le segnalazioni relative al fratello convivente sono state considerate sintomatiche di criticità del contesto familiare, anche in relazione alla condizione di fragilità della richiedente. La motivazione è stata ritenuta sufficiente, anche perché il preavviso di diniego, ritualmente comunicato e riscontrato dalla ricorrente, aveva esplicitato che la valutazione riguardava non soltanto i requisiti formali, ma anche le situazioni e i comportamenti del richiedente e dei suoi familiari. Il contraddittorio procedimentale e quello relativo al ricorso sono stati ritenuti rispettati.

Osservazioni

Primo motivo - Nullità del provvedimento e notificazione in copia

La mancata attestazione di conformità all'originale sulla copia notificata non costituisce un elemento essenziale del provvedimento e, non essendo prevista dalla legge come causa di nullità, integra al più una mera irregolarità formale. L'eventuale invalidità della notificazione può incidere sulla decorrenza del termine per impugnare, ma non sulla validità dell'atto notificato. In ogni caso, l'atto ha raggiunto lo scopo cui era destinato, poiché è stato ritualmente e tempestivamente impugnato.

Secondo motivo - Difetto di motivazione

Non sussiste il difetto di motivazione, poiché il diniego si fonda sulla valutazione discrezionale dell'interesse pubblico alla concessione della cittadinanza e sulla complessiva condotta della richiedente e del suo contesto familiare. Il preavviso di diniego aveva già esplicitato i criteri valutativi utilizzati dall'amministrazione.

Terzo motivo - Rilevanza dei pregiudizi penali e del contesto familiare

La valutazione amministrativa relativa alla concessione della cittadinanza è autonoma rispetto a quella penale; pertanto, l'eventuale prescrizione del reato non impedisce all'amministrazione di considerare la vicenda quale elemento del giudizio prognostico sull'integrazione e sull'affidabilità della richiedente. Le segnalazioni riguardanti il fratello convivente possono essere considerate sintomatiche di criticità del contesto familiare, purché inserite in una valutazione complessiva e motivata.

Norme richiamate

  • art. 9, comma 1, lettera f), legge 5 febbraio 1992, n. 91

    La concessione della cittadinanza ai sensi della disposizione è oggetto di ampia discrezionalità amministrativa ed è subordinata a una valutazione dell'integrazione e dell'affidabilità del richiedente in relazione all'interesse pubblico.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Il preavviso di diniego consente all'interessato di conoscere e contestare gli elementi ostativi; le ragioni esplicitate nel preavviso possono concorrere a dimostrare la sufficienza della motivazione del provvedimento finale.

  • art. 21-septies l. 241/1990

    È nullo il provvedimento amministrativo che manca degli elementi essenziali, che è viziato da difetto assoluto di attribuzione, che è stato adottato in violazione o elusione del giudicato, nonché negli altri casi espressamente previsti dalla legge

    Le cause di nullità sono tassative. La mancata attestazione di conformità della copia notificata non costituisce un elemento essenziale dell'atto né una causa di nullità prevista dalla legge.

  • art. 156, comma 3, c.p.c.

    La nullità di un atto non può mai essere pronunciata, se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato

    L'eventuale vizio della notificazione non può essere fatto valere quando l'atto abbia raggiunto il proprio scopo, come dimostrato dalla tempestiva impugnazione.

  • art. 75 d.P.R. n. 309/1990

    È richiamato quale base delle segnalazioni amministrative riguardanti il fratello convivente per uso personale di sostanze stupefacenti.

  • art. 186, comma 1, codice della strada

    È richiamato quale base della segnalazione riguardante la guida in stato di ebbrezza del fratello convivente.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    Giustifica l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti e dei terzi citati.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    È richiamato, unitamente all'art. 52 del d.lgs. n. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità degli interessati in relazione ai dati personali relativi a condanne penali e reati.

Massime di principio

  • La concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione costituisce espressione di ampia discrezionalità amministrativa ed è subordinata a un giudizio prognostico sull'effettiva integrazione del richiedente, sulla sua affidabilità e sulla compatibilità della sua condotta con l'ordine e la sicurezza nazionale e con i valori fondamentali della comunità.
  • Il sindacato sul diniego di cittadinanza è limitato ai vizi di legittimità, quali travisamento dei fatti, difetto di istruttoria o inadeguatezza della motivazione, e non può estendersi alla sostituzione della valutazione amministrativa con quella del giudice sul merito dell'opportunità della concessione.
  • Nella valutazione amministrativa della domanda di cittadinanza, l'amministrazione può considerare non soltanto l'assenza di condanne o procedimenti penali, ma il complesso delle situazioni e dei comportamenti del richiedente e, motivatamente, del contesto familiare convivente, anche ai fini di un giudizio prognostico sull'integrazione futura.
  • La prescrizione del reato o l'assenza di una definitiva responsabilità penale non impediscono, di per sé, all'amministrazione di valutare autonomamente la vicenda come elemento sintomatico nell'ambito del procedimento di concessione della cittadinanza, purché la decisione non si fondi su un automatismo ma su una valutazione complessiva.
  • La mancata attestazione di conformità all'originale sulla copia notificata di un provvedimento amministrativo, in assenza di una specifica previsione di nullità e quando non incida su un elemento essenziale dell'atto, costituisce una mera irregolarità formale; l'eventuale vizio della notificazione può incidere sul termine di impugnazione, non sulla validità dell'atto, e comunque è superato dal raggiungimento dello scopo.

Diniego di cittadinanza italiana a cittadina albanese

Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da una cittadina albanese, assistita dal proprio amministratore di sostegno, contro il Ministero dell'interno per l'annullamento del diniego di cittadinanza italiana adottato ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera f), della legge n. 91/1992.

Fatti e svolgimento del procedimento

La domanda di cittadinanza era stata presentata il 16 novembre 2012. Il Ministero, dopo avere comunicato il preavviso di diniego ai sensi dell'art. 10-bis della legge n. 241/1990 e valutato le osservazioni dell'interessata, ha respinto la domanda in ragione di una segnalazione a carico della richiedente per violazione di domicilio e di plurime segnalazioni riguardanti il fratello convivente, relative a uso personale di stupefacenti e guida in stato di ebbrezza.

La ricorrente ha dedotto la nullità del provvedimento, il difetto di motivazione e la violazione dell'art. 9 della legge n. 91/1992, sostenendo che la vicenda penale a proprio carico era prescritta e che non era stato chiarito il collegamento tra i pregiudizi del fratello e la propria posizione. La Sezione ha dato atto del rispetto del contraddittorio, anche perché la relazione ministeriale era stata trasmessa alla ricorrente con assegnazione di un termine per osservazioni e controdeduzioni, senza che tale facoltà fosse esercitata.

Nullità del provvedimento e irregolarità della notificazione

Il primo motivo è stato ritenuto infondato. Ai sensi dell'art. 21-septies della legge n. 241/1990, le cause di nullità del provvedimento amministrativo sono tassative e riguardano la mancanza di elementi essenziali, il difetto assoluto di attribuzione, la violazione o elusione del giudicato e gli altri casi espressamente previsti dalla legge.

La mancata attestazione di conformità all'originale sulla copia notificata non incide su un elemento essenziale del provvedimento e non è prevista dalla legge come causa di nullità. Essa può quindi costituire, al più, una mera irregolarità formale. Anche un eventuale vizio della notificazione potrebbe incidere sulla decorrenza del termine per impugnare, ma non determinerebbe la nullità dell'atto amministrativo.

La Sezione ha inoltre richiamato l'art. 156, comma 3, c.p.c., secondo cui la nullità non può essere pronunciata quando l'atto abbia raggiunto lo scopo cui è destinato. Tale risultato era stato raggiunto perché la ricorrente, congiuntamente all'amministratore di sostegno, aveva proposto tempestivamente il ricorso contro il diniego.

Discrezionalità nella concessione della cittadinanza

Il secondo e il terzo motivo sono stati esaminati congiuntamente. Il Consiglio di Stato ha richiamato il proprio orientamento, da ultimo ribadito nel parere n. 519 del 12 marzo 2026, secondo cui la concessione della cittadinanza italiana costituisce espressione di ampia discrezionalità amministrativa, strettamente collegata all'interesse pubblico e subordinata allo status illesae dignitatis del richiedente.

La cittadinanza non costituisce un diritto soggettivo dell'istante. L'inserimento nella comunità statale presuppone che l'amministrazione ritenga dimostrata la capacità di stabile integrazione nella collettività nazionale, attraverso un giudizio prognostico volto a escludere comportamenti futuri contrari all'ordine e alla sicurezza nazionale, alle regole della civile convivenza o ai valori identitari dello Stato.

Il controllo in sede di legittimità può riguardare l'eventuale eccesso di potere, come il travisamento dei fatti o l'inadeguatezza della motivazione, ma non può trasformarsi in una rivalutazione del merito della scelta amministrativa.

Valutazione dei precedenti e del contesto familiare

Nel caso concreto, il Ministero non ha compiuto un accertamento della responsabilità penale della ricorrente, ma una valutazione amministrativa autonoma della sua condotta e del contesto familiare. Per tale ragione, la prescrizione del reato contestato alla richiedente è stata ritenuta irrilevante rispetto al giudizio prognostico richiesto nel procedimento di cittadinanza.

Le segnalazioni relative al fratello convivente sono state considerate sintomatiche di criticità del contesto familiare. La Sezione ha ritenuto che il legame giuridico e affettivo e le condizioni di fragilità della richiedente potessero essere valutati dall'amministrazione nella prospettiva di possibili comportamenti futuri in contrasto con l'ordinamento.

Il Consiglio di Stato ha escluso che tale valutazione costituisse un automatismo o fosse priva di motivazione. Il preavviso di diniego del 21 marzo 2019, riscontrato dalla ricorrente il 30 marzo 2019, aveva chiarito che l'amministrazione avrebbe valutato non soltanto i requisiti formali, ma anche il complesso delle situazioni e dei comportamenti della richiedente e dei suoi familiari, nonché la serietà degli intenti e le ragioni della richiesta del nuovo status civico.

Conclusione

Poiché il provvedimento non è risultato affetto dai vizi denunciati, la Sezione ha espresso parere per il rigetto del ricorso straordinario. È stato inoltre disposto l'oscuramento delle generalità e di ogni altro dato idoneo a identificare la ricorrente e i terzi citati, ai sensi dell'art. 52, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 196/2003 e dell'art. 10 del Regolamento (UE) 2016/679.

Come è indicizzato

MaterieCittadinanzaRicorso straordinario al Presidente della RepubblicaPartecipazione al procedimentoInvalidità del provvedimento
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativoProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazioneNullità del provvedimentoPartecipazione procedimentale

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