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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35115/2022 del 29/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (banca)

La controversia

La controversia nasce da due rapporti di conto corrente intrattenuti da un correntista con una banca, poi ceduti e gestiti da società del gruppo. I correntisti hanno chiesto l’accertamento della nullità delle clausole di capitalizzazione trimestrale degli interessi, della clausola che rinviava agli usi di piazza per la determinazione degli interessi e della debenza della commissione di massimo scoperto, nonché la rideterminazione del dare-avere e la restituzione delle somme indebitamente percepite, oltre al risarcimento del danno. Il tribunale ha ritenuto unitario il rapporto bancario per una parte del periodo, ha ricalcolato i saldi e ha condannato la banca alla restituzione e al risarcimento. In appello la banca ha contestato, tra l’altro, la considerazione unitaria dei due conti, la prescrizione dell’azione di ripetizione e le spese di lite. La Corte d’appello ha in parte ridotto le somme dovute, ma ha sostanzialmente confermato la decisione sul riparto dell’indebito e sulla prescrizione, ritenendo irrilevante la questione dell’unitarietà dei conti e ravvisando una rinuncia tacita all’eccezione di prescrizione. In Cassazione la banca ha dedotto: omessa pronuncia sulla censura relativa all’unitarietà dei conti e sulle ricadute del relativo criterio di calcolo; omessa motivazione su un fatto decisivo; violazione delle norme sulla prescrizione dell’indebito bancario e sul riparto dell’onere della prova; violazione delle norme sulle spese di lite. I resistenti hanno proposto ricorso incidentale condizionato per omessa pronuncia sull’appello incidentale relativo al risarcimento del danno, sostenendo che, anche separando i conti, l’importo complessivo dovuto dalla banca sarebbe comunque aumentato per effetto del risarcimento.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo del ricorso principale, ritenendo che la Corte d’appello avesse omesso di esaminare la doglianza sulla considerazione unitaria o separata dei due conti correnti, tema decisivo non solo per la prescrizione ma anche per la quantificazione del saldo e della eventuale condanna riconvenzionale. Ha inoltre accolto il terzo motivo, censurando la decisione impugnata per avere applicato in modo non completo i principi delle Sezioni Unite sulla prescrizione dell’azione di ripetizione in materia di anatocismo bancario, senza accertare la natura solutoria o ripristinatoria delle rimesse e senza verificare l’esistenza di un affidamento. Ha ritenuto infondato il ricorso incidentale condizionato, perché la Corte territoriale aveva comunque deciso sulla domanda di risarcimento determinandola in misura percentuale rispetto alla somma ripetibile. Il secondo e il quarto motivo del ricorso principale sono stati assorbiti. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d’appello di Bari in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    la mancata considerazione di uno specifico motivo di appello integra vizio di omessa pronuncia sul thema decidendum dedotto dalla parte.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    è invocabile per denunciare la nullità della sentenza per omessa pronuncia.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    consente di censurare l’omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti.

  • art. 2033 c.c.

    è richiamato in tema di ripetizione di indebito derivante da addebiti bancari non dovuti.

  • art. 2697 c.c.

    l’onere di allegazione e prova in materia di prescrizione e di rimesse solutorie va ripartito secondo i principi affermati dalle Sezioni Unite.

  • art. 2935 c.c.

    la decorrenza della prescrizione va individuata in relazione al momento in cui il diritto può essere fatto valere, secondo la natura delle rimesse e del rapporto bancario.

  • art. 2946 c.c.

    si applica il termine ordinario decennale all’azione di ripetizione dell’indebito bancario.

  • art. 91 c.p.c.

    le spese devono essere regolate in coerenza con l’esito complessivo della lite.

  • art. 92 c.p.c.

    la censura in appello mirava alla corretta regolazione delle spese in presenza di accoglimento solo parziale.

  • art. 189 c.p.c.

    la mancata riproposizione di una domanda o eccezione in sede di precisazione delle conclusioni non basta, da sola, per ritenere l’abbandono, occorrendo valutare la condotta processuale complessiva.

Massime di principio

  • Quando una parte impugna la sentenza deducendo che il giudice di merito ha omesso di esaminare un motivo di appello decisivo, il vizio di omessa pronuncia sussiste se la questione era specificamente devoluta e incideva sulla decisione, anche sotto il profilo del quantum debeatur.
  • In materia di conti correnti bancari, la qualificazione come rapporto unitario o come rapporti autonomi può incidere sia sulla quantificazione del saldo finale sia sull’eccezione di prescrizione; il giudice di merito deve quindi esaminare espressamente la censura, senza arrestarsi a considerazioni di irrilevanza limitate ad un solo profilo.
  • Per l’azione di ripetizione dell’indebito fondata sulla nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale, la prescrizione decennale non decorre automaticamente dalla singola annotazione di interessi, ma occorre distinguere tra rimesse solutorie e rimesse ripristinatorie, verificando anche l’esistenza di un affidamento sul conto.
  • L’eccezione di prescrizione del credito ripetitorio in materia bancaria è sufficientemente allegata con la deduzione dell’inerzia del titolare e della volontà di profittarne; non è necessario indicare fin dall’inizio specifiche rimesse solutorie.
  • La mancata riproposizione formale di un’eccezione o domanda nella precisazione delle conclusioni non integra, di per sé sola, rinuncia o abbandono, dovendo emergere una volontà univoca di dismettere la pretesa dal complesso della condotta processuale.

Come è indicizzato

MaterieConto correnteImpugnazioni
RamiBancario e finanziarioProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaPrescrizioneGiudicato

Testo integrale

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