Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 27/06/2024 n. 111 - Corte Costituzionale

Energia - Istituzione, per l'anno 2022, di un tributo straordinario a titolo solidaristico, determinato dalla crisi energetica seguita alla guerra in Ucraina, a carico delle imprese energetiche - Criteri di calcolo del tributo, tenuto conto della ulteriore novella succedutasi - Riferimento al totale delle operazioni attive, al netto dell'IVA - Esclusione anche delle accise versate allo Stato e indicate nelle fatture attive art. 1.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Le società hanno impugnato la legittimità costituzionale dell'art. 37 del d.l. 21/2022 (con successive modifiche), che ha istituito per il 2022 un contributo straordinario solidaristico a carico di operatori del settore energetico calcolato sull'incremento del saldo tra operazioni attive e passive IVA tra i periodi 1/10/2021-30/4/2022 e 1/10/2020-30/4/2021. Le censure principali riguardavano: mancata individuazione del presupposto impositivo (art.23 Cost.) e arbitrarietà dell'indice di capacita contributiva (artt.3 e 53 Cost.); inidoneità tecnica della base imponibile derivata dalle LIPE a intercettare extraprofitti (inclusione di operazioni estranee e delle accise); irragionevolezza del periodo temporale preso a riferimento; discriminazioni interne ed esterne al mercato; effetto confiscatorio/espropriativo (artt.42, 53 e 117 Cost.). Quadro normativo aggiornato con le modifiche della legge n.197/2022 (comma 120) che hanno introdotto limiti soggettivi (75% volume d'affari 2021) e esclusioni (operazioni finanziarie, vendite extraterritoriali condizionate).

La decisione

La Corte ha riunito i giudizi e deciso: (i) ha dichiarato inammissibili le questioni sollevate dalla CGT di Roma perché le ordinanze non avevano tenuto conto delle modifiche legislative sopravvenute; (ii) ha esaminato e dichiarato in gran parte non fondate le questioni sollevate dalle CGT di Milano, ma ha accolto una specifica censura: ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 37, comma 3, del d.l. 21/2022 nella parte in cui la base per il calcolo del saldo assume il totale delle operazioni attive al netto dell'IVA senza escludere le accise versate allo Stato e indicate nelle fatture attive. La Corte ha ritenuto che l'inclusione delle accise nella base imponibile sia irragionevole e violi i principi di uguaglianza e capacita contributiva (artt.3 e 53 Cost.), perché le accise non rappresentano un incremento di ricchezza del soggetto e generano distorsioni e discriminazioni tra operatori (es. vendite in sospensione d'imposta). Le altre censure (presupposto, uso delle LIPE in contesto di urgenza, discriminazioni esterne/intern e profilo espropriativo) sono state valutate e, tenuto conto della straordinarietà del contesto e delle limitate informazioni disponibili, in gran parte ritenute non fondate. Conseguenza pratica: la disposizione non può operare nella parte che include le accise; gli operatori potranno far valere tale pronuncia nei giudizi tributari e per eventuali rimborsi.

Norme richiamate

  • decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, art. 37

    comma 2, comma 3, comma 3-ter

    Disciplina il contributo straordinario solidaristico 2022: soggetti passivi, base imponibile (incremento del saldo tra operazioni attive e passive IVA nei periodi indicati) e metodo di calcolo. La Corte ha dichiarato incostituzionale il comma 3 nella parte che non escludeva le accise dalle operazioni attive.

  • decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, art. 55 (modifiche)

    modifica termini e aliquota (10%→25%) e periodo di riferimento

    Ha inciso su aliquota e periodo di confronto; considerata nella ricostruzione normativa dalla Corte.

  • legge 29 dicembre 2022, n. 197, art. 1 comma 120

    introduce comma 3-bis e 3-ter e soggettività 75% volume d'affari 2021

    Ha limitato la platea (soggetto passivo solo se almeno 75% del volume d'affari 2021 deriva dalle attività energetiche) ed escluso operazioni finanziarie; ha introdotto regole per escludere operazioni attive extraterritoriali se gli acquisti afferenti non sono territorialmente rilevanti (3-ter). La Corte ha ritenuto che le ordinanze debbano tener conto di queste modifiche.

  • DPR 26 ottobre 1972, n. 633 (IVA)

    art. 21-bis e artt. 7-7-septies

    Regole sulle comunicazioni LIPE (dati liquidazioni periodiche IVA) e criteri di territorialità IVA. La Corte ha riconosciuto che le LIPE sono fonte immediatamente disponibile in situazione di urgenza e che il legislatore può fare riferimento a esse, ma ha richiamato limiti di ragionevolezza.

  • decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (accise)

    Definisce il presupposto e il regime di esigibilità delle accise (esigibilità all'immissione in consumo); la Corte ha rilevato che le accise sono monofase e indipendenti dal prezzo di vendita, perciò la loro inclusione nella base imponibile produce un effetto distorsivo non rappresentativo di capacità contributiva.

  • Costituzione italiana

    artt. 3, 23, 41, 42, 53, 117

    Parametri invocati per le censure. La Corte ha ritenuto fondate le censure per violazione degli artt. 3 e 53 (inclusione accise), non fondate le altre eccezioni alla luce della complessità del contesto e della discrezionalità legislativa, salvo inammissibilità per questioni procedurali.

  • Protocollo addizionale alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo (Prot. 1 CEDU)

    Richiamato nella prospettiva di possibile incidenza patrimoniale; la Corte ha ritenuto che il sindacato internazionale concede ampio margine agli Stati in materia fiscale e che la questione non era fondata nel caso concreto.

Massime di principio

  • In situazioni di emergenza il legislatore può usare indici alternativi per misurare capacita contributiva (es. dati IVA LIPE) purché esistano ragioni di tempestività e fondatezza; tale scelta non è di per sé incostituzionale.
  • La base imponibile non può includere componenti che non rappresentano un incremento effettivo di ricchezza del contribuente (es. accise versate allo Stato) perché ciò viola il principio di capacita contributiva e genera distorsioni e discriminazioni tra operatori.
  • Le modifiche normative sopravvenute devono essere valutate dalle autorità giudicanti; ordinanze che non considerano variazioni legislative rilevanti possono risultare inammissibili.
  • Soglie soggettive e quantitative (es. franchigie assolute o percentuali, requisiti di prevalenza del volume d'affari) sono strumenti legittimi per limitare la platea del prelievo se giustificati da esigenze di taratura del tributo.
  • L'uso di dati provvisori (LIPE) è giustificabile per misure urgenti con pagamento rapido, ma la temporaneità non giustifica qualsiasi scelta: la misura deve rispettare una soglia essenziale di non manifesta irragionevolezza e proporzionalità.
  • Quando si progetta un prelievo straordinario occorre evitare criteri che producano discriminazioni tra operatori verticalmente integrati o tra vendite in sospensione e vendite in consumo; la norma deve prevedere correttivi tecnici (es. esclusione esplicita delle accise) per prevenire distorsioni.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.