Ordinanza n. 360/2026 - Lecce, Sezione 1
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: per l'annullamento, previa concessione di misure cautelari monocratiche e collegiali, -della nota del Settore Urbanistica e Sviluppo del Territorio del Comune di Fasano, prot. n. 32413 del 21.5.2026 ad oggetto Pratica SUAP codice n. 09047170726-23042026-0856 – DIBA BEACH S.r.l. – Comunicazione Inizio Lavori per installazione temporanea di strutture precarie in C.da Pettolecchia, S.P. 90 Torre Canne–Savelletri. Esito verifica istruttoria – non applicabilità dell’Allegato A, punto A.16, del D.P.R. n. 31/2017 – Diffida all’esecuzione degli interventi; -della comunicazione SUAP del Comune di Fasano prot. n. 148013 del 21.5.2026 con cui si comunica l’annullamento della pratica ID 09047170726-23042026-0856, sul presupposto dell’asserita inidoneità della CIL rilevata con la predetta nota prot. n. 32413/2026; -della comunicazione SUAP del Comune di Fasano prot. n. 148764 del 22.5.2026 con cui si comunica l’archiviazione della S.C.I.A. per attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande del 20.5.2026 in conseguenza dell’archiviazione del procedimento edilizio in ragione dell’annullamento della CIL del 23.4.2026; -di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale, ancorché non conosciuto, incluse ove occorra le comunicazioni prot. n. 146888 del 21.5.2026 e prot. n. 143976 del 19.5.2026, nonché di ogni altro atto del procedimento. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Diba Beach Srl il 3/6/2026: per l’annullamento, previa concessione di misure cautelari monocratiche e collegiali, -della nota prot. 34411 del 29.5.2026 con la quale il Settore Urbanistica e Sviluppo del Territorio del Comune di Fasano ha confermato la nota prot. 32413 del 21.5.2026, impugnata con il ricorso introduttivo, e ha adottato l’ordine di sospensione, divieto di utilizzo, rimozione delle opere installate e rispristino dello stato dei luoghi; -di ogni atto al predetto presupposto, connesso e/o conseguenziale inclusi, ove occorra, il verbale di sopralluogo della Polizia Locale del 20.5.2026, acquisito al prot. n. 32425 in data 21.5.2026; nonché, nuovamente ed ove occorra: -della nota del Settore Urbanistica e Sviluppo del Territorio del Comune di Fasano, prot. n. 32413 del 21.5.2026 ad oggetto Pratica SUAP codice n. 09047170726-23042026-0856 – DIBA BEACH S.r.l. – Comunicazione Inizio Lavori per installazione temporanea di strutture precarie in C.da Pettolecchia, S.P. 90 Torre Canne–Savelletri. Esito verifica istruttoria – non applicabilità dell’Allegato A, punto A.16, del D.P.R. n. 31/2017 – Diffida all’esecuzione degli interventi; -della comunicazione SUAP del Comune di Fasano prot. n. 148013 del 21.5.2026 con cui si comunica l’annullamento della pratica ID 09047170726-23042026-0856, sul presupposto dell’asserita inidoneità della CIL rilevata con la predetta nota prot. n. 32413/2026; -della comunicazione SUAP del Comune di Fasano prot. n. 148764 del 22.5.2026 con cui si comunica l’archiviazione della S.C.I.A. per attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande del 20.5.2026 in conseguenza dell’archiviazione del procedimento edilizio in ragione dell’annullamento della CIL del 23.4.2026; -di ogni altro atto ai predetti presupposto, connesso e/o conseguenziale, ancorché non conosciuto, incluse ove occorra le comunicazioni prot. n. 146888 del 21.5.2026 e prot. n. 143976 del 19.5.2026, nonché di ogni altro atto del procedimento.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: nota comunale di conferma della diffida e ordine di sospensione, divieto di utilizzo, rimozione delle opere installate e ripristino dello stato dei luoghi, nonché atti SUAP di annullamento della CIL e archiviazione della SCIA per somministrazione temporanea
Esito
Favorevole al ricorrente (operatore economico)
Prevale il privato
La controversia
La società ricorrente ha impugnato, con ricorso introduttivo e motivi aggiunti, gli atti con cui il Comune di Fasano ha ritenuto non applicabile l'Allegato A, punto A.16, del d.P.R. n. 31/2017 alla comunicazione di inizio lavori relativa all'installazione temporanea di strutture precarie, ha annullato la pratica edilizia e ha conseguentemente archiviato la SCIA per la somministrazione temporanea di alimenti e bevande. Con i motivi aggiunti è stata contestata anche la successiva nota comunale che ha confermato il precedente provvedimento e disposto la sospensione, il divieto di utilizzo, la rimozione delle opere e il ripristino dei luoghi. Il TAR ha ritenuto necessario acquisire chiarimenti sullo stato dei luoghi e sulla conformità delle strutture alle prescrizioni dell'Allegato A, punto A.16, del d.P.R. n. 31/2017, con particolare riguardo alla questione se esse siano completamente prive di opere murarie o fondazioni.
La decisione
Il TAR ha disposto un incombente istruttorio a carico del Comune, ordinandogli di depositare entro quindici giorni dalla notificazione o comunicazione dell'ordinanza una relazione sui fatti di causa, corredata da eventuali documenti anche fotografici. La relazione dovrà descrivere lo stato dei luoghi e chiarire se le strutture installate dalla società rispettino le prescrizioni dell'Allegato A, punto A.16, del d.P.R. n. 31/2017 e siano completamente prive di opere murarie o fondazioni. Nelle more dell'istruttoria il Collegio ha accolto l'istanza cautelare, confermando il precedente decreto monocratico, ma solo limitatamente alla sospensione degli effetti della nota prot. n. 34411 del 29 maggio 2026 nella parte relativa alla rimozione delle opere e strutture, al ripristino dello stato dei luoghi e alla trasmissione della documentazione fotografica dell'esecuzione. La causa è stata rinviata alla camera di consiglio del 29 luglio 2026 per ogni ulteriore statuizione. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Costituisce la base normativa per la trattazione della domanda cautelare collegiale.
Allegato A, punto A.16, d.P.R. n. 31/2017
completamente prive di opere murarie o fondazioni
La disposizione è rilevante per stabilire se le strutture temporanee installate dalla società possano beneficiare del regime previsto dall'Allegato A; il TAR ha ritenuto necessario verificare in concreto la sussistenza delle relative caratteristiche.
Massime di principio
- Quando la decisione cautelare dipende dalla concreta conformità di opere temporanee alle condizioni previste da una disposizione regolamentare, il giudice può disporre un'apposita istruttoria, imponendo all'amministrazione di descrivere lo stato dei luoghi e di produrre chiarimenti e documentazione, anche fotografica.
- In presenza di un quadro fattuale non sufficientemente chiarito, il giudice amministrativo può sospendere in via cautelare soltanto gli effetti esecutivi più gravosi dell'atto impugnato, mantenendo ferme le ulteriori statuizioni e rinviando ogni decisione dopo l'acquisizione degli elementi istruttori.
- La verifica dell'applicabilità del regime previsto per strutture temporanee prive di opere murarie o fondazioni richiede un accertamento concreto delle caratteristiche materiali delle opere effettivamente installate.
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