Cassazione Civile, Ordinanza n. 29450/2022 del 10/10/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La lite nasce dal silenzio-rifiuto opposto dall'amministrazione a una domanda di rimborso del 90% di Irpef e Iva versate per gli anni 1990, 1991 e 1992 da un soggetto residente in Sicilia, colpito dagli eventi sismici del 1990. Il contribuente aveva sostenuto di avere diritto alla restituzione, in quanto altri soggetti beneficiari della disciplina agevolativa prevista dall'art. 9, comma 17, L. 289/2002 avevano ottenuto la definizione automatica della propria posizione con pagamento del solo 10%. La CTP aveva accolto il ricorso salvo il capo sull'Iva; la CTR aveva confermato. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: (1) violazione delle norme sulla definizione agevolata e del divieto di rimborso dei tributi già versati, sostenendo che la disciplina consenta solo di pagare il residuo 10% e non di ottenere rimborsi; (2) violazione delle norme sulla legittimazione al rimborso, contestando che il contribuente potesse chiedere il rimborso anche quando le somme erano state trattenute e versate dal datore di lavoro quale sostituto d'imposta; (3) violazione delle norme sul termine per la domanda di rimborso, sostenendo che l'istanza fosse tardiva perché soggetta al termine biennale decorrente dal pagamento o dal presupposto per la restituzione, individuato nell'entrata in vigore della L. 289/2002.
La decisione
La Corte ha ritenuto inconferente il richiamo della ricorrente allo ius superveniens del 2017 per la parte relativa ai limiti di spesa, osservando che tali limiti operano solo nella fase esecutiva o di ottemperanza e non incidono sul diritto al rimborso oggetto del giudizio. Nel merito, ha rigettato il ricorso: ha richiamato l'orientamento consolidato secondo cui la disciplina dell'art. 9, comma 17, L. 289/2002 per i contribuenti colpiti dal sisma del 1990 consente, per chi non ha pagato, il versamento del solo 10%, e, per chi ha già pagato, il rimborso del 90% di quanto versato, trattandosi di ius superveniens favorevole che rende quanto già versato non dovuto ex post; ha inoltre ribadito che, in questa disciplina speciale, il rimborso compete al soggetto passivo sostanziale e non al sostituto d'imposta, ma il sostituito-lavoratore è legittimato a chiederlo; infine, ha confermato che il termine biennale per la domanda decorre dal 1 marzo 2008, per effetto dello ius superveniens del 2014, sicché la domanda del 2 dicembre 2008 era tempestiva. Nessuna statuizione è stata favorevole all'Agenzia.
Norme richiamate
art. 9, comma 17, L. 27 dicembre 2002, n. 289
La definizione automatica per i contribuenti colpiti dal sisma del 1990 opera in due modi: per chi non ha pagato, versamento del 10%; per chi ha già pagato, rimborso del 90% di quanto versato. La norma ha natura eccezionale e indennitaria, e costituisce ius superveniens favorevole al contribuente.
art. 11 disp. prel. c.c.
Richiamato dalla ricorrente, ma la Corte non ne ricava un argomento idoneo a sovvertire l'orientamento consolidato.
art. 14 disp. prel. c.c.
Richiamato dalla ricorrente, ma non ritenuto decisivo rispetto alla disciplina speciale applicabile.
art. 3, comma 1, L. 27 luglio 2000, n. 212
Richiamato dalla ricorrente in combinazione con altre norme; la Corte non lo valorizza ai fini dell'accoglimento.
art. 3, comma 3, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472
Richiamato dalla ricorrente; non ritenuto idoneo a escludere il rimborso.
art. 2033 c.c.
Richiamato come parametro per negare il rimborso dei pagamenti già eseguiti, ma la Corte lo supera in ragione della disciplina speciale favorevole.
art. 1, comma 665, L. 23 dicembre 2014, n. 190
Consente il rimborso delle imposte dirette versate in eccesso rispetto all'aliquota ridotta, a condizione della tempestiva istanza; la Corte afferma che tale disciplina si applica al diritto al rimborso ma i limiti di spesa operano solo in fase esecutiva/ottemperanza.
art. 16-octies, comma 1, D.L. 20 giugno 2017, n. 91 conv. L. 3 agosto 2017, n. 123
Lo ius superveniens richiamato dalla ricorrente è ritenuto inconferente nella fase di cognizione, perché i limiti alle spese erariali incidono solo sull'esecuzione o sull'ottemperanza.
art. 112 c.p.c.
Richiamato nei motivi dell'Agenzia; non emerge una specifica applicazione decisoria favorevole alla ricorrente.
art. 21, comma 2, secondo periodo, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
In assenza di specifiche disposizioni, la domanda di restituzione va proposta entro due anni dal pagamento o dal giorno in cui si verifica il presupposto per la restituzione; per la vicenda in esame il termine decorre dal 1 marzo 2008, sicché l'istanza del 2 dicembre 2008 è tempestiva.
art. 1, comma 665, L. 23 dicembre 2014, n. 190
Lo ius superveniens ha fissato il dies a quo del termine biennale al 1 marzo 2008.
art. 375 c.p.c.
Citato nel rinvio dalla sezione semplice alla sezione destinataria per difetto dei presupposti della trattazione accelerata.
Massime di principio
- La disciplina speciale di definizione automatica dei tributi per i contribuenti colpiti da eventi calamitosi può derogare al principio generale secondo cui la sanatoria non comporta rimborsi: chi ha già pagato può ottenere la restituzione della parte eccedente, perché il pagamento è considerato non dovuto ex post.
- Nelle agevolazioni tributarie con finalità indennitaria, la legittimazione al rimborso spetta al soggetto passivo sostanziale dell'imposta e non è esclusa dal fatto che il prelievo sia stato operato dal sostituto d'imposta; il sostituito, quale effettivo inciso dal prelievo, può chiedere il rimborso.
- Quando una disciplina sopravvenuta fissa un termine di decadenza per l'istanza di rimborso, il dies a quo va individuato secondo la previsione speciale; in mancanza, resta applicabile il termine generale biennale decorrente dal pagamento o dal verificarsi del presupposto restitutorio.
- I limiti di spesa introdotti dallo ius superveniens per talune categorie di rimborsi tributari non incidono sul diritto sostanziale accertato in giudizio, ma operano nella fase esecutiva o di ottemperanza.
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