Circolare numero 119 del 18-12-2018
Con la presente circolare si forniscono le modalità applicative dell’articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, che prevede che i periodi di servizio comunque prestati possono essere riscattati, con un onere parziale a carico dell’interessato e fino ad un massimo di cinque anni, ai fini del riconoscimento degli aumenti di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce che il personale militare in servizio attivo può riscattare, a titolo parzialmente oneroso e nel limite complessivo di cinque anni, i periodi di servizio comunque prestato ai sensi dell’art. 5, comma 3, del D.lgs. n. 165/1997. Vengono precisati l’ambito soggettivo, la nozione di "periodi di servizio comunque prestato", le modalità telematiche di domanda, le regole operative per l’accoglimento delle istanze, i criteri di calcolo dell’onere e le modalità di pagamento. Sono esclusi gli ex militari transitati all’impiego civile; per il superstite avente diritto a pensione la domanda va presentata entro 90 giorni dal decesso.
Riscatto, ai fini pensionistici, dei periodi di servizio comunque prestato dal personale militare
Riscatto delle maggiorazioni per servizio comunque prestato dal personale militare
La circolare fornisce le istruzioni applicative dell’art. 5, comma 3, del D.lgs. 30 aprile 1997, n. 165, in materia di riscatto, ai fini pensionistici, dei periodi di servizio comunque prestato dal personale militare. L’intervento si colloca nel quadro del limite complessivo di cinque anni di maggiorazioni previsto per il servizio svolto con percezione dell’indennità di impiego operativo e integra precedenti istruzioni INPDAP già rese per le diverse Forze armate e per l’Arma dei Carabinieri.
Quadro normativo di riferimento
L’art. 5, comma 1, del D.lgs. n. 165/1997 prevede che, per il personale militare, gli aumenti del periodo di servizio svolto con percezione dell’indennità di impiego operativo siano concessi entro il limite massimo complessivo di cinque anni. Il comma 3 dello stesso articolo consente il riscatto, previo pagamento di una parte dell’onere, dei "periodi di servizio comunque prestato". L’art. 7, comma 3, stabilisce inoltre che gli aumenti maturati entro il 31 dicembre 1997 con percezione della relativa indennità restano validi anche se eccedenti i cinque anni e non sono ulteriormente aumentabili dal 1° gennaio 1998.
La circolare precisa di aver acquisito il nulla osta del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e dichiara di integrare le istruzioni già fornite nelle circolari INPDAP n. 19, 20, 21 e 22 del 18 settembre 2009, relative rispettivamente a Esercito Italiano, Aeronautica Militare, Marina Militare e Arma dei Carabinieri.
Ambito di applicazione
Le istruzioni riguardano il personale in servizio attivo nel ruolo militare. Sono esclusi gli ex militari transitati all’impiego civile, poiché hanno acquisito uno status diverso e non possono più avvalersi della facoltà di riscatto. È invece ammessa la presentazione della domanda da parte del superstite avente diritto a pensione, purché entro i 90 giorni successivi alla data del decesso del militare.
Significato della locuzione "periodi di servizio comunque prestato"
La circolare chiarisce che la nozione di "servizio comunque prestato" coincide con il servizio computabile ai fini del trattamento di quiescenza, dalla data di assunzione fino alla data di cessazione del servizio, secondo l’art. 1847 del Codice dell’ordinamento militare (d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66), che riproduce l’art. 8, comma 2, del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092.
Il riscatto può riguardare anche:
- il periodo trascorso come Allievo presso enti addestrativi e Accademie Militari, poiché gli allievi contraggono un vero e proprio arruolamento volontario sin dall’inizio del servizio;
- il servizio militare di leva espletato dal personale militare in Servizio Permanente Effettivo (SPE);
- il personale volontario in ferma breve o prolungata non in servizio permanente effettivo, a condizione che i periodi da supervalutare siano successivi al 1° gennaio 1998, data di entrata in vigore del D.lgs. n. 165/1997.
Presentazione della domanda di riscatto
La domanda deve essere presentata esclusivamente per via telematica, secondo le modalità già richiamate dalla circolare INPS n. 12 del 25 gennaio 2013. I canali ammessi sono:
- il servizio online INPS sul sito www.inps.it, tramite PIN INPS, SPID o Carta Nazionale dei Servizi (CNS);
- il Contact Center multicanale, telefonando al numero verde 803 164 da rete fissa o al numero 06 164164 da cellulare, con accesso mediante PIN;
- patronati e intermediari dell’Istituto, tramite i loro servizi telematici, anche in assenza di PIN.
Nel modulo di domanda occorre selezionare nella sezione "Tipologia" la voce "Altro" e inserire nel campo editabile la dicitura: "Riscatto maggiorazione del servizio comunque prestato ai sensi dell’art. 5, comma 3, del D.Lgs. 165/1997".
Per il personale dell’Arma dei Carabinieri, le domande presentate dal 1° ottobre 2017 sono attribuite alla competenza del "Polo Prestazioni Pensionistiche e Previdenziali" della Direzione provinciale di Chieti, in base alla circolare n. 131 del 19 settembre 2017.
Istruzioni operative per la definizione delle istanze
La struttura territoriale competente deve esaminare la domanda solo se, alla data di presentazione, il militare non abbia già raggiunto il limite massimo di cinque anni di maggiorazioni, a prescindere dalla collocazione temporale delle stesse. Il riscatto può essere riconosciuto esclusivamente per i periodi non già maggiorabili ex se.
La circolare riporta tre esempi applicativi riferiti a una domanda presentata il 15 marzo 2017 per ottenere la maggiorazione di un quinto su un periodo di 5 anni, al fine di conseguire una maggiorazione pari a un anno:
- se alla data della domanda il richiedente ha già maturato 5 o più anni di maggiorazioni, l’istanza va respinta;
- se ha già maturato 3 anni di maggiorazione, l’istanza può essere accolta nella misura richiesta;
- se ha già maturato 4 anni e 6 mesi di maggiorazioni, il riscatto può essere riconosciuto solo entro il limite residuo di 6 mesi.
Modalità di calcolo dell’onere di riscatto
L’onere di riscatto viene determinato in base alle regole previste per la liquidazione della pensione con sistema retributivo o contributivo, tenendo conto della collocazione temporale dei periodi da riscattare, ai sensi dell’art. 2, commi 3, 4 e 5, del D.lgs. 30 aprile 1997, n. 184.
In particolare:
- per i periodi da valutare con il sistema retributivo, si applicano i coefficienti delle tabelle emanate per l’attuazione dell’art. 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, secondo il criterio della riserva matematica;
- per i periodi da valutare con il sistema contributivo, si applicano le aliquote contributive di finanziamento vigenti nel regime in cui il riscatto opera alla data di presentazione della domanda.
Una volta determinato il contributo di riscatto secondo tali criteri, l’onere a carico del richiedente è pari al 27% dell’importo, in applicazione dell’art. 3, comma 5, del D.lgs. n. 165/1997, che qualifica tali aumenti come computabili a titolo in parte oneroso. La percentuale del 27% deriva dal rapporto tra la contribuzione previdenziale dovuta dal lavoratore e quella complessivamente dovuta. La circolare specifica che:
- fino al 31 dicembre 2006 l’aliquota totale è pari al 32,95% e quella a carico del dipendente all’8,75%, con rapporto pari al 26,55% arrotondato al 27%;
- dal 1° gennaio 2007 l’aliquota totale è pari al 33% e quella a carico del dipendente all’8,80%, con rapporto pari al 26,66% arrotondato al 27%.
Modalità di pagamento dell’onere
L’onere di riscatto può essere versato:
- in unica soluzione, entro 90 giorni dalla notifica del provvedimento;
- in forma rateale, per un numero di rate non superiore al numero dei mesi riscattati.
Il pagamento rateale non comporta maggiorazioni di interessi, in applicazione dell’art. 150 del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092.
Punti principali
Quadro normativo e finalità
La circolare dà attuazione all’art. 5, commi 1 e 3, del D.lgs. 30 aprile 1997, n. 165, che limita a cinque anni complessivi gli aumenti di servizio per il personale militare e consente il riscatto, previo pagamento parziale dell’onere, dei periodi di servizio comunque prestato. Richiama inoltre l’art. 7, comma 3, del medesimo decreto, per gli aumenti maturati entro il 31 dicembre 1997, e integra precedenti istruzioni INPDAP del 2009 per Esercito, Aeronautica, Marina e Arma dei Carabinieri.
Ambito di applicazione soggettivo
Le istruzioni riguardano il personale in servizio attivo nel ruolo militare. Non possono avvalersene gli ex militari transitati all’impiego civile, in quanto hanno acquisito un diverso status. È ammessa la domanda da parte del superstite avente diritto a pensione, entro 90 giorni dalla data di decesso del militare.
Significato di "periodi di servizio comunque prestato"
La locuzione comprende il servizio computabile ai fini del trattamento di quiescenza, dalla data di assunzione del servizio fino alla cessazione. Il riscatto può riguardare anche il periodo trascorso come Allievo presso enti addestrativi e Accademie Militari, nonché il servizio militare di leva svolto dal personale militare in SPE. È inoltre esercitabile dal personale volontario in ferma breve o prolungata non in servizio permanente effettivo, purché i periodi da supervalutare ricadano dopo il 1° gennaio 1998.
Presentazione della domanda
La domanda deve essere presentata esclusivamente in via telematica tramite il sito INPS con PIN, SPID o CNS, oppure tramite Contact Center multicanale o tramite patronati e intermediari abilitati. Nel modulo va selezionata la tipologia "Altro" e va inserita la dicitura "Riscatto maggiorazione del servizio comunque prestato ai sensi dell’art. 5, comma 3, del D.Lgs. 165/1997". Per il personale dell’Arma dei Carabinieri, le domande presentate dal 1° ottobre 2017 sono di competenza del Polo Prestazioni Pensionistiche e Previdenziali della Direzione provinciale di Chieti.
Criteri operativi di accoglimento
La struttura territoriale esamina la domanda solo se, alla data di presentazione, il militare non ha già raggiunto il limite massimo di cinque anni di maggiorazioni. Il riscatto è concedibile solo per i periodi non già maggiorabili ex se. A titolo esemplificativo, la domanda è respinta se il richiedente ha già maturato 5 o più anni di maggiorazioni; è accolta se le maggiorazioni pregresse sono inferiori e il residuo consente il riconoscimento richiesto; se le maggiorazioni già maturate sono pari a quattro anni e sei mesi, il riscatto è riconoscibile solo entro il limite residuo di sei mesi.
Calcolo dell’onere di riscatto
L’onere si determina in base al sistema pensionistico applicabile e alla collocazione temporale dei periodi riscattati, secondo l’art. 2, commi 3, 4 e 5, del D.lgs. n. 184/1997. Per il sistema retributivo si applicano i coefficienti della riserva matematica; per il contributivo si applicano le aliquote di finanziamento vigenti al momento della domanda. L’onere a carico del richiedente è pari al 27% del contributo di riscatto così determinato, in quanto gli aumenti sono computabili a titolo in parte oneroso. La circolare spiega che il 27% deriva dal rapporto tra contribuzione del lavoratore e contribuzione complessiva, con riferimento alle aliquote vigenti fino al 31 dicembre 2006 e dal 1° gennaio 2007.
Pagamento dell’onere
L’onere può essere pagato in unica soluzione entro 90 giorni dalla notifica del provvedimento oppure in forma rateale, per un numero di rate non superiore ai mesi riscattati, senza interessi, ai sensi dell’art. 150 del D.P.R. n. 1092/1973.
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