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Circolare

Circolare numero 118 del 13-12-2018

Con il decreto 4 ottobre 2018 il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha confermato, per il 2018, la riduzione contributiva prevista dall’articolo 29 del D.L. n. 244/1995 e successive modifiche e integrazioni per gli operai a tempo pieno del settore edile. Con la presente circolare si forniscono le indicazioni operative per l’ammissione al regime agevolato. INDICE 1. Premessa 2. Caratteristiche della riduzione contributiva 3. Condizioni di accesso al beneficio 4. Modalità operative. Invio e gestione delle istanze e compilazione dei flussi Uniemens

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare riepiloga la riduzione contributiva confermata per il 2018 a favore delle imprese edili, pari all’11,50%, e ne illustra ambito soggettivo, condizioni di accesso e modalità operative di richiesta e fruizione. Sono indicati i datori di lavoro ammessi, i lavoratori interessati, le esclusioni, i requisiti contributivi e contrattuali, nonché le istruzioni per l’invio dell’istanza "Rid-Edil", per la gestione del codice di autorizzazione 7N e per l’esposizione dello sgravio nel flusso Uniemens. Sono inoltre precisati i termini per la presentazione delle domande e per l’utilizzo del beneficio, con le modalità particolari in caso di matricole sospese o cessate.

Riduzione contributiva 2018 per le imprese edili (11,50%)

Riduzione contributiva 2018 per le imprese edili (11,50%)

La circolare riepiloga la disciplina della riduzione contributiva confermata per l’anno 2018 in favore delle imprese edili, pari all’11,50%, e fornisce le indicazioni operative per la presentazione delle istanze e la fruizione dello sgravio. Il beneficio è disciplinato dal decreto ministeriale 4 ottobre 2018, pubblicato il 23 novembre 2018, che ha confermato anche per il 2018 la misura già prevista dalla normativa di settore.

Ambito di applicazione

La riduzione spetta ai datori di lavoro classificati nel settore industria con codici statistici contributivi da 11301 a 11305 e nel settore artigianato con codici da 41301 a 41305, purché caratterizzati dai codici Ateco 2007 da 412000 a 439909. Sono esclusi, secondo il richiamo della circolare, i soggetti che svolgono attività non considerate edilizia in senso stretto, come le opere di installazione di impianti elettrici, idraulici e lavori simili, contraddistinte dai codici Ateco 2007 da 432101 a 432909 e dai codici statistici contributivi 11306, 11307, 11308, 41306, 41307, 41308, sempre accompagnati dai codici di autorizzazione 3N e 3P.

Il beneficio riguarda esclusivamente gli operai occupati per 40 ore settimanali. Non spetta, quindi, per i lavoratori a tempo parziale.

Misura dello sgravio e base di calcolo

L’agevolazione consiste in una riduzione dell’11,50% sui contributi dovuti per le assicurazioni sociali diverse da quella pensionistica. La base di calcolo deve essere ridotta in applicazione delle disposizioni richiamate dalla circolare e deve essere determinata al netto delle eventuali misure compensative spettanti.

La riduzione non si applica al contributo dello 0,30% della retribuzione imponibile previsto dall’articolo 25, quarto comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, destinato al finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua.

Condizioni per accedere al beneficio

L’accesso allo sgravio è subordinato al rispetto delle condizioni previste dall’articolo 1, comma 1175, della legge n. 296/2006, quindi al possesso del DURC e al rispetto degli altri obblighi di legge, nonché dei contratti collettivi nazionali e, se presenti, regionali, territoriali o aziendali stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative.

È inoltre richiesto il rispetto della disciplina sulla retribuzione imponibile di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 338/1989. Non possono accedere al beneficio i datori di lavoro che abbiano riportato condanne passate in giudicato per violazioni in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro nel quinquennio antecedente la data di applicazione dell’agevolazione.

La circolare precisa inoltre che la riduzione non spetta per i lavoratori già beneficiari di altre agevolazioni contributive, come l’esonero strutturale per le assunzioni a tempo indeterminato previsto dalla legge n. 205/2017 o l’Incentivo Occupazione Mezzogiorno per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate nel 2018.

È confermato anche che il beneficio non spetta in presenza di contratti di solidarietà, limitatamente ai lavoratori ai quali viene applicata la riduzione d’orario.

Presentazione delle istanze e istruttoria

Le istanze relative all’anno 2018 devono essere inviate esclusivamente in via telematica tramite il modulo "Rid-Edil", disponibile nel cassetto previdenziale aziende, nella sezione "Comunicazioni on-line" e nella funzione "Invio nuova comunicazione".

Le domande sono sottoposte a controllo automatizzato per verificare la compatibilità dell’inquadramento aziendale con la riduzione contributiva e vengono definite entro il giorno successivo all’invio. In caso di esito positivo, alla posizione contributiva interessata viene attribuito il codice di autorizzazione 7N per il periodo da dicembre 2018 a febbraio 2019; l’esito è consultabile nel cassetto previdenziale aziende.

La circolare avverte che, qualora venga accertata la non veridicità della dichiarazione resa dal datore di lavoro, le strutture territorialmente competenti attivano le procedure nei confronti dell’autorità giudiziaria e procedono al recupero delle somme indebitamente fruite.

Modalità di esposizione nel flusso Uniemens

I datori di lavoro autorizzati possono esporre la riduzione nel flusso Uniemens con specifiche modalità: il beneficio corrente va indicato con il codice causale L206, mentre il recupero degli arretrati va esposto con il codice causale L207.

Per gli operai non più in forza, il datore di lavoro può fruire del beneficio valorizzando nel primo flusso Uniemens utile gli stessi elementi previsti per gli operai ancora in forza; in tal caso non devono essere valorizzate le settimane, i giorni retribuiti e il calendario giornaliero, ma deve essere indicato il codice NFOR, che identifica gli operai non più in carico presso l’azienda.

La fruizione del beneficio avviene tramite le denunce contributive Uniemens fino al mese di competenza febbraio 2019.

Casi di matricole sospese o cessate

Per le matricole sospese o cessate, il recupero dello sgravio per i mesi antecedenti la sospensione o la cessazione richiede l’invio dell’istanza tramite la funzione "Contatti" del cassetto previdenziale aziende, allegando una dichiarazione conforme al fac-simile riportato in allegato alla circolare.

La struttura territoriale competente, verificata la spettanza del beneficio, attribuisce il codice 7N all’ultimo mese in cui la matricola risultava attiva. I datori di lavoro autorizzati in questo modo devono utilizzare la procedura di regolarizzazione contributiva (UniEmens/vig) per fruire del beneficio spettante.

Termini

Lo sgravio riguarda il periodo da gennaio a dicembre 2018. Le domande per la sua applicazione potevano essere inviate fino al 15 marzo 2019. La fruizione mediante Uniemens è consentita fino alla competenza di febbraio 2019.

Punti principali

Conferma della misura per il 2018

Il decreto ministeriale 4 ottobre 2018 ha confermato per l’anno 2018 la riduzione contributiva nella misura dell’11,50% a favore delle imprese edili, richiamando la disciplina originaria dell’articolo 29 del decreto-legge n. 244/1995. La circolare fornisce il quadro normativo e le istruzioni operative per il riconoscimento del beneficio.

Ambito soggettivo e lavoratori interessati

Possono accedere alla riduzione i datori di lavoro del settore industria con codici statistici contributivi da 11301 a 11305 e del settore artigianato con codici da 41301 a 41305, purché caratterizzati dai codici Ateco 2007 da 412000 a 439909. Il beneficio riguarda solo gli operai occupati per 40 ore settimanali e non si applica ai lavoratori part-time.

Misura, base di calcolo ed esclusioni

Lo sgravio consiste in una riduzione dell’11,50% sui contributi dovuti per le assicurazioni sociali diverse da quella pensionistica. La base di calcolo deve essere ridotta ai sensi delle disposizioni richiamate dalla circolare e determinata al netto delle eventuali misure compensative spettanti. Il beneficio non si applica al contributo dello 0,30% della retribuzione imponibile destinato ai fondi interprofessionali per la formazione continua.

Condizioni di accesso al beneficio

L’agevolazione è subordinata al possesso del DURC e al rispetto degli altri obblighi di legge, dei contratti collettivi nazionali e, se presenti, di quelli regionali, territoriali o aziendali stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative. Occorre inoltre rispettare le regole in materia di retribuzione imponibile e non aver riportato condanne definitive per violazioni della normativa su salute e sicurezza sul lavoro nel quinquennio precedente. La riduzione non spetta per i lavoratori già destinatari di altre specifiche agevolazioni contributive, come l’esonero strutturale per le assunzioni a tempo indeterminato o l’Incentivo Occupazione Mezzogiorno. È inoltre esclusa in presenza di contratti di solidarietà limitatamente ai lavoratori interessati dalla riduzione d’orario.

Presentazione delle istanze e controlli

Le domande per il 2018 devono essere presentate esclusivamente in via telematica tramite il modulo "Rid-Edil" disponibile nel cassetto previdenziale aziende. Le istanze sono sottoposte a controllo automatizzato sulla compatibilità dell’inquadramento aziendale e vengono definite entro il giorno successivo all’invio. In caso di esito positivo, viene attribuito il codice di autorizzazione 7N per il periodo da dicembre 2018 a febbraio 2019, con visualizzazione dell’esito nel cassetto previdenziale.

Fruizione nel flusso Uniemens e casi particolari

Le imprese autorizzate espongono il beneficio corrente in Uniemens con il codice causale L206 e il recupero degli arretrati con il codice L207. Per matricole sospese o cessate, la richiesta va inoltrata tramite la funzione "Contatti" del cassetto previdenziale allegando la dichiarazione conforme al fac-simile; la struttura territoriale, verificata la spettanza, attribuisce il codice 7N all’ultimo mese di attività. In tali casi la fruizione avviene tramite la procedura di regolarizzazione contributiva (UniEmens/vig). Per gli operai non più in forza, il beneficio può essere esposto nel primo flusso utile valorizzando gli stessi elementi previsti per gli operai in forza, senza indicare settimane, giorni retribuiti e calendario giornaliero, ma valorizzando il codice NFOR.

Termini e recuperi

Lo sgravio si riferisce al periodo da gennaio a dicembre 2018 e può essere fruito tramite le denunce contributive Uniemens fino alla competenza di febbraio 2019. Le domande per la riduzione contributiva 2018 potevano essere inviate fino al 15 marzo 2019. In caso di dichiarazioni non veritiere, le strutture territoriali attivano le procedure del caso e recuperano le somme indebitamente fruite.

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