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Circolare

Circolare numero 122 del 27-12-2018

Si descrivono i criteri e le modalità applicative della rivalutazione delle pensioni e delle prestazioni assistenziali, l’impostazione dei relativi pagamenti, nonché le modalità gestionali delle prestazioni di accompagnamento a pensione per l’anno 2019.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra il rinnovo 2019 dei trattamenti previdenziali e assistenziali, con gli indici di rivalutazione definitivi per il 2018 e provvisori per il 2019, le modalità di perequazione per fasce, gli importi del trattamento minimo e dell’indennità integrativa speciale. Vengono inoltre disciplinati i criteri speciali per le pensioni dei beneficiari vittime del terrorismo, le prestazioni assistenziali e quelle a carattere risarcitorio, nonché le regole fiscali, le gestioni private e pubbliche, i casi di sospensione/azzeramento e il calendario dei pagamenti 2019. È confermato anche l’innalzamento a 67 anni del requisito anagrafico per pensione di vecchiaia e assegno sociale.

Rivalutazione 2019 di pensioni e prestazioni assistenziali, con gestione fiscale, requisiti anagrafici e pagamenti

Rivalutazione 2019 dei trattamenti pensionistici e assistenziali

La circolare conclude le attività di rinnovo delle pensioni e delle prestazioni assistenziali per l’anno 2019, definendo gli importi aggiornati e le modalità applicative della perequazione automatica. Il documento segnala anche che gli importi indicati potranno subire variazioni per effetto della legge di bilancio 2019 e che eventuali modifiche saranno oggetto di successiva circolare.

Quadro normativo e criteri generali di perequazione

La rivalutazione è effettuata in base alla normativa vigente e, per i trattamenti pensionistici, secondo i criteri del cumulo perequativo previsti dall’articolo 34 della legge 23 dicembre 1998, n. 448. Ai fini del cumulo, le pensioni del soggetto erogate dall’INPS e dagli altri enti presenti nel Casellario centrale sono considerate come un unico trattamento, salvo le prestazioni che vengono perequate singolarmente o che non sono rivalutate.

Per la determinazione dell’importo complessivo da prendere a base della perequazione vengono considerate le prestazioni memorizzate nel Casellario Centrale delle Pensioni, erogate dagli enti diversi dall’INPS con indicazione di assoggettabilità alla perequazione cumulata, nonché quelle INPS, con esclusione di:

  • prestazioni a carico delle assicurazioni facoltative (VOBIS, IOBIS, VMP, IMP);
  • pensioni del fondo clero e ex ENPAO (CL, VOST);
  • indennizzo per cessazione attività commerciale (INDCOM);
  • prestazioni assistenziali (AS, PS, INVCIV);
  • pensioni con benefici per vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice, che seguono criteri propri;
  • prestazioni di accompagnamento a pensione (VOCRED, VOCOOP, VOESO, CRED27, COOP28, VESO92, VESO33, APESOCIAL), non rivalutate per l’intera durata.

Per le pensioni in totalizzazione e cumulo la perequazione è ripartita secondo la percentuale di apporto di ciascuna quota.

Indice di rivalutazione definitivo 2018 e provvisorio 2019

Il decreto 16 novembre 2018, pubblicato sulla G.U. n. 275 del 26 novembre 2018, ha confermato in via definitiva per il 2018 l’aumento di perequazione automatica pari a +1,1% e ha fissato per il 2019 una variazione provvisoria pari a +1,1%, salvo conguaglio.

Di conseguenza:

  • per il 2018 non è stato effettuato alcun conguaglio rispetto a quanto già corrisposto;
  • per il 2019 il trattamento minimo e gli altri valori collegati sono aggiornati secondo i nuovi importi;
  • il trattamento minimo continua a essere parametro di riferimento anche per i limiti di reddito delle prestazioni collegate al reddito.

Gli importi indicati sono:

  • dal 1° gennaio 2018: trattamento minimo pensioni lavoratori dipendenti e autonomi pari a 507,42 euro mensili, 6.596,46 euro annui; assegni vitalizi pari a 289,24 euro mensili, 3.760,12 euro annui;
  • dal 1° gennaio 2019: trattamento minimo pari a 513,01 euro mensili, 6.669,13 euro annui; assegni vitalizi pari a 292,43 euro mensili, 3.801,59 euro annui.

Modalità di attribuzione della rivalutazione per il 2019

Per il 2019 continuano a valere le fasce previste dalla legge 23 dicembre 2000, n. 388:

  • fino a 3 volte il trattamento minimo: rivalutazione al 100%, pari all’1,100%;
  • oltre 3 e fino a 5 volte il trattamento minimo: rivalutazione al 90%, pari allo 0,990%;
  • oltre 5 volte il trattamento minimo: rivalutazione al 75%, pari allo 0,825%.

Sono riportati come soglie di importo, dal 1° gennaio 2019:

  • fino a 1.522,26 euro;
  • oltre 1.522,27 euro e fino a 2.537,10 euro;
  • oltre 2.537,11 euro.

Indennità integrativa speciale

L’articolo 3 del decreto dispone che gli indici di rivalutazione si applichino separatamente anche all’indennità integrativa speciale, ove spettante sulla pensione.

Gli importi risultano:

  • dal 1° gennaio 2018: 777,07 euro mensili; 757,07 euro sulla 13ª mensilità;
  • dal 1° gennaio 2019: 785,62 euro mensili; 765,62 euro sulla 13ª mensilità.

Pensioni con benefici per vittime del terrorismo e delle stragi

Dal 1° gennaio 2018, per i trattamenti diretti dei pensionati vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice, dei loro superstiti e dei familiari di cui all’articolo 3 della legge n. 206/2004, la rivalutazione automatica avviene in alternativa secondo:

  • l’indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati;
  • oppure un incremento annuo massimo dell’1,25%, applicato secondo le fasce dell’articolo 69 della legge n. 388/2000.

Tali pensioni non sono soggette al cumulo perequativo e sono sempre rivalutate singolarmente. Per il 2019, essendo l’indice ordinario inferiore all’1,25%, è stata applicata la rivalutazione per fasce nella misura:

  • 1,25% fino a 3 volte il trattamento minimo;
  • 1,125% tra 3 e 5 volte il trattamento minimo;
  • 0,9375% oltre 5 volte il trattamento minimo.

Prestazioni assistenziali e a carattere risarcitorio

Per pensioni sociali e assegni sociali si applicano gli stessi indici di rivalutazione definitivi 2018 e provvisori 2019. I valori riportati sono:

  • pensione sociale: 373,33 euro mensili nel 2018 e 377,44 euro nel 2019;
  • assegno sociale: 453,00 euro mensili nel 2018 e 457,99 euro nel 2019.

Sono inoltre aggiornati i limiti reddituali massimi personali e coniugali, che per il 2019 risultano pari a:

  • pensione sociale: 4.906,72 euro personale e 16.905,90 euro coniugale;
  • assegno sociale: 5.953,87 euro personale e 11.907,74 euro coniugale.

Per le prestazioni a favore di mutilati, invalidi civili, ciechi civili e sordomuti, la perequazione definitiva 2018 e previsionale 2019 si applica anche alle prestazioni della categoria 044-INVCIV. I limiti di reddito annuo personale sono indicati come segue:

  • invalidi totali, ciechi civili, sordomuti: 16.664,36 euro nel 2018 e 16.814,34 euro nel 2019;
  • invalidi parziali e minori: 4.853,29 euro nel 2018 e 4.906,72 euro nel 2019.

Il documento precisa inoltre che, nelle ipotesi di trasformazione dell’assegno mensile di invalidità civile in assegno sociale sostitutivo, nell’anno della trasformazione si applica il limite reddituale specifico fino al mese precedente il passaggio, mentre nel mese di trasformazione devono essere soddisfatti i limiti previsti dalla normativa richiamata.

Per le indennità e gli assegni accessori annessi alle pensioni privilegiate di prima categoria concessi agli ex dipendenti civili e militari delle amministrazioni pubbliche, la quota perequabile è aumentata dello 0,65%, in base all’indice delle retribuzioni contrattuali degli operai dell’industria calcolato al netto delle variazioni del volume di lavoro.

Nuovi requisiti anagrafici

Dal 2019 l’età di accesso alla pensione di vecchiaia e all’assegno sociale è pari a 67 anni. Il requisito è stato applicato in sede di rinnovo alle fattispecie interessate.

Gestione fiscale

La tassazione è applicata con riferimento alle somme imponibili erogate dall’INPS a uno stesso soggetto, a qualunque titolo.

Per i conguagli fiscali a consuntivo:

  • le differenze a debito sono recuperate sulle rate di gennaio e febbraio 2019, se le ritenute IRPEF non sono state correttamente operate mese per mese;
  • per i pensionati con importo annuo complessivo dei trattamenti fino a 18.000 euro e conguagli a debito superiori a 100 euro, è stata applicata la rateazione fino a novembre ai sensi dell’art. 38, comma 7, della legge n. 122/2010;
  • le somme conguagliate sono certificate nella CU2019.

Per la tassazione 2019:

  • l’IRPEF è determinata sull’ammontare complessivo delle pensioni erogate dall’INPS o da altri enti e delle eventuali altre prestazioni INPS registrate nel Casellario Centrale Pensioni;
  • le detrazioni operano sull’imponibile complessivo e sono ripartite proporzionalmente;
  • per il 2019 sono state attribuite le stesse detrazioni per familiari a carico in essere a dicembre 2018;
  • la richiesta di tassazione a maggiore aliquota o di rinuncia alle detrazioni personali deve essere rinnovata ogni anno;
  • se la richiesta non viene rinnovata entro il 16 gennaio 2019, si applica la tassazione per scaglioni dalla prima rata utile.

Le addizionali IRPEF sono trattenute in rate mensili di pari importo secondo il seguente calendario:

  • addizionale regionale a saldo 2018: gennaio-novembre 2019;
  • addizionale comunale a saldo 2018: gennaio-novembre 2019;
  • addizionale comunale in acconto 2019: marzo-novembre 2019.

Se Regioni o Comuni modificano le aliquote, gli importi delle addizionali a saldo sono rideterminati a partire da aprile 2019.

È inoltre prevista l’esenzione fiscale per i superstiti orfani oltre l’importo di 1.000 euro, ai sensi dell’art. 1, comma 249, della legge n. 232/2016, con conguaglio a credito eventualmente spettante per il 2018 corrisposto sulla mensilità di gennaio 2019.

Trattazione delle pensioni delle gestioni private

Per le gestioni private, la rivalutazione dell’1,1% è attribuita anche alle quote di pensione dovute a un beneficiario diverso dal pensionato nei piani di pagamenti ridotti o disgiunti, identificati dai codici:

  • M4, assegno divorzile per ex coniuge superstite;
  • M5, assegno alimentare per figli;
  • M6, assegno alimentare per ex coniuge.

La rivalutazione è stata applicata anche all’importo "Altra pensione" memorizzato per i piani di recupero N1 - Trattenuta Fondo Clero.

Per le pensioni ai superstiti con contitolari in scadenza o già scaduti:

  • dal mese di scadenza dell’ultimo contitolare è stato impostato il pagamento della sola quota del contitolare in essere;
  • in assenza dei redditi dell’ultimo contitolare, la posizione è stata individuata con il valore 997 nel campo CIDEMIN;
  • per pensioni ancora vigenti con tutti i contitolari scaduti prima del 2019, è stato utilizzato il valore GP3CK02Z 998.

Per i trattamenti di famiglia:

  • in assenza di dichiarazione non sono stati revocati;
  • se sulla pensione del richiedente non risultano redditi successivi al 2015, il pagamento è sospeso da gennaio 2019;
  • per tali posizioni sono stati valorizzati GP2KF11 e CIDEMIN con i codici indicati in circolare.

Gli assegni ordinari di invalidità con revisione sanitaria nel 2019 sono stati azzerati dal mese successivo alla data di revisione. Per alcune posizioni delle gestioni speciali, il pagamento è stato localizzato a cassa sede.

In tema di ricostituzione d’ufficio:

  • le pensioni con variazioni d’importo antecedenti gennaio 2019 sono state poste in pagamento con l’importo aggiornato e contraddistinte con il codice 4 o 7 nel campo GP1AF05R;
  • le pensioni non rivalutate ma pagate allo stesso importo del 2018 sono state contraddistinte con il codice 5;
  • le posizioni per le quali i dati reddituali non consentivano il calcolo sono state rinnovate con il codice 0 e valore 004 in GP1CIDEMIN.

Le pensioni rinnovate con importo pari a zero sono elencate in un apposito percorso Intranet, e le strutture territoriali devono verificarle e procedere, se del caso, alla ricostituzione o eliminazione.

Trattazione delle pensioni della gestione pubblica

Per la gestione pubblica, la misura mensile dell’indennità integrativa speciale dal 1° gennaio 2019 è pari a 785,62 euro e quella sulla 13ª mensilità a 765,62 euro. Nei cumuli intervenuti dal 1° gennaio 2018 l’indennità è stata bloccata all’importo in pagamento a tale data, attribuendo la perequazione solo sulla voce pensione; tali situazioni sono state contraddistinte dal codice D8.

Restano confermati anche i precedenti blocchi dell’indennità integrativa speciale già operanti al 31 dicembre 1997, 31 dicembre 2007, 31 dicembre 2011 e 31 dicembre 2013, con i codici indicati nel testo.

Sull’incumulabilità delle pensioni ai superstiti con il reddito del beneficiario, la gestione Dipendenti Pubblici ha adeguato l’importo della pensione indiretta o reversibile al 1° gennaio 2019 considerando la pensione diretta in pagamento, se di importo superiore rispetto al reddito già memorizzato. È inoltre precisato che, per le verifiche reddituali, l’ultimo anno verificato è il 2016 e che i redditi 2017 e 2018 potevano essere inferiori; per questo è stato trascinato centralmente il reddito 2016 all’anno 2019 per le posizioni oggetto dell’ultima verifica.

La rivalutazione delle quote di pensione dovute ad altro beneficiario si applica anche quando un unico trattamento pensionistico, indiretto o di reversibilità, è attribuito pro quota al coniuge superstite e al coniuge divorziato titolare di assegno divorzile. Gli assegni di mantenimento per ex coniuge superstite e/o figli devono invece essere adeguati dalle sedi secondo quanto stabilito dal giudice.

Per le esenzioni fiscali relative alle vittime del dovere e alle detassazioni in applicazione di convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni, le strutture territoriali devono rimborsare IRPEF e, se del caso, l’acconto dell’addizionale comunale solo se di competenza dell’anno 2019. Per eventuali rimborsi riferiti al 2018, il testo distingue il caso in cui l’esenzione fosse già impostata entro dicembre 2018, con conguaglio a credito gestito centralmente, dal caso in cui la detassazione debba essere ancora inserita in piattaforma fiscale dalle sedi.

Prestazioni assistenziali e trasformazioni per età

Per le prestazioni di invalidità civile soggette a revisione sanitaria, il pagamento continua anche oltre la data di scadenza della revisione, in applicazione dell’art. 25, comma 6-bis, del decreto-legge n. 90/2014, fino alla conclusione del procedimento di verifica.

Le indennità previste per i lavoratori affetti da talassemia major, drepanocitosi, talassodrepanocitosi e talassemia intermedia sono state rinnovate per il 2019 adeguandole al trattamento minimo, con riferimento alle categorie INVCIV indicate.

Quanto alla trasformazione delle pensioni di invalidità civile in assegno sociale, il requisito anagrafico minimo dal 1° gennaio 2019 è pari a 67 anni. Le prestazioni spettanti a invalidi civili e sordomuti che compiono 67 anni entro il 31 dicembre 2019 sono ricalcolate attribuendo l’assegno sociale dal mese successivo al compimento dell’età, se sono presenti i dati reddituali necessari. In mancanza di tali informazioni, l’assegno sociale viene attribuito senza gli aumenti previsti dalle norme richiamate sulla maggiorazione sociale; in tali casi le strutture territoriali devono procedere alla ricostituzione della pensione aggiornando i redditi del titolare e, se coniugato, anche del coniuge.

Prestazioni di accompagnamento a pensione

Le prestazioni di accompagnamento alla pensione corrisposte ai sensi della legge n. 92/2012 e l’Ape social non hanno natura pensionistica e conservano per tutta la durata l’importo stabilito alla decorrenza. Il pagamento avviene sempre con separata disposizione, anche se il titolare percepisce altre prestazioni previdenziali o assistenziali, per consentire la quantificazione della provvista a carico delle aziende esodanti. Le prestazioni con scadenza nel 2019 sono azzerate nel mese indicato nel campo dedicato, con pagamento dell’eventuale tredicesima insieme all’ultima mensilità.

Pagamenti e certificato di pensione

I pagamenti dei trattamenti pensionistici, degli assegni, delle pensioni e delle indennità di accompagnamento per invalidi civili, nonché delle rendite vitalizie INAIL, sono effettuati il primo giorno bancabile di ciascun mese o il giorno successivo se festivo o non bancabile, con un unico mandato di pagamento. Per gennaio l’erogazione avviene il secondo giorno bancabile.

Il calendario riportato distingue, per mese, la data di pagamento per Poste e banche. Inoltre, per le prestazioni previdenziali e assistenziali è disponibile sul sito INPS il certificato di pensione, consultabile dal titolare con le ordinarie credenziali di accesso.

Punti principali

Rivalutazione dei trattamenti previdenziali

Il decreto ministeriale del 16 novembre 2018 ha confermato per il 2018 l’indice definitivo di perequazione pari a +1,1% e ha fissato per il 2019 un indice provvisorio pari a +1,1%, salvo conguaglio. La rivalutazione si applica con il criterio del cumulo perequativo ai trattamenti complessivamente posseduti dal soggetto, con esclusioni per alcune prestazioni assistenziali, le prestazioni di accompagnamento a pensione e i trattamenti con regole proprie. Per il 2019 l’aumento è riconosciuto integralmente fino a tre volte il trattamento minimo, al 90% tra tre e cinque volte, e al 75% oltre tale soglia. Sono riportati anche gli importi del trattamento minimo e dell’indennità integrativa speciale per il 2018 e il 2019.

Pensioni delle vittime del terrorismo e delle stragi

Per i trattamenti diretti dei pensionati vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice, dei superstiti e dei familiari di cui alla legge n. 206/2004, la rivalutazione automatica si applica singolarmente e non con il cumulo perequativo. Dal 1° gennaio 2018 il legislatore ha previsto una rivalutazione annuale pari all’indice ISTAT dei prezzi al consumo oppure, in alternativa, un incremento annuale fino all’1,25% secondo le fasce dell’art. 69 della legge n. 388/2000, se più favorevole. Per il 2019, essendo l’indice ordinario inferiore all’1,25%, si applica la rivalutazione per fasce del 1,25%, 1,125% e 0,9375%.

Prestazioni assistenziali e risarcitorie

La circolare aggiorna pensioni sociali e assegni sociali con gli indici di rivalutazione 2018 e 2019 e riporta i relativi importi mensili, annuali e i limiti reddituali personali e coniugali. Sono aggiornati anche i trattamenti a favore di mutilati, invalidi civili, ciechi civili e sordomuti, con l’innalzamento dei limiti di reddito personali. Inoltre, la quota perequabile delle indennità e degli assegni accessori collegati alle pensioni privilegiate di prima categoria viene aumentata dello 0,65%, sulla base dell’indice delle retribuzioni contrattuali dell’industria.

Gestione fiscale

La circolare chiarisce che i conguagli IRPEF a debito non trattenuti mese per mese sono recuperati sulle rate di gennaio e febbraio 2019, con rateazione fino a novembre per i conguagli superiori a 100 euro e con pensioni annue fino a 18.000 euro. Vengono confermate le regole di tassazione sul complesso delle pensioni e delle altre prestazioni imponibili del medesimo soggetto, la ripartizione proporzionale delle detrazioni, la necessità di rinnovare annualmente l’eventuale tassazione a maggiore aliquota o la rinuncia alle detrazioni personali e la disciplina delle addizionali regionali e comunali. È richiamata anche l’esenzione fiscale per i superstiti orfani oltre i 1.000 euro e la relativa certificazione ai fini fiscali.

Gestione delle pensioni nelle gestioni private e pubbliche

Per le pensioni delle gestioni private e pubbliche sono disciplinati numerosi casi particolari: rivalutazione di quote dovute ad altro beneficiario, gestione delle pensioni ai superstiti con contitolari scaduti, sospensione dei trattamenti di famiglia in assenza di redditi recenti, azzeramento degli assegni ordinari di invalidità in revisione sanitaria, gestione fiscale di posizioni localizzate a cassa sede e impostazione dei codici di ricostituzione d’ufficio. Per la gestione pubblica sono inoltre precisate le regole sull’indennità integrativa speciale, sull’incumulabilità delle pensioni ai superstiti con il reddito del beneficiario e sulle esenzioni fiscali relative a vittime del dovere e convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni.

Prestazioni assistenziali, accompagnamento a pensione e pagamenti

Per le prestazioni assistenziali soggette a revisione sanitaria è confermato il pagamento anche oltre la data di scadenza della revisione, nelle more dell’iter di verifica. Le indennità per lavoratori affetti da talassemia, drepanocitosi e patologie correlate sono rinnovate per il 2019 adeguandole al trattamento minimo. Le pensioni di invalidità civile e sordomutismo che raggiungono i 67 anni entro il 2019 sono trasformate in assegno sociale dal mese successivo al compimento dell’età, con gestione differenziata se mancano i dati reddituali. Le prestazioni di accompagnamento a pensione non hanno natura pensionistica, conservano l’importo originario per tutta la durata e, se in scadenza nel 2019, sono azzerate nel mese indicato. Infine, sono indicati il calendario dei pagamenti mensili 2019 e la disponibilità del certificato di pensione sul sito INPS.

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