Circolare numero 126 del 28-12-2018
Dal 1° gennaio 2019 non si applicano, ai requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici di vecchiaia e anticipata, di cui all’articolo 24, commi 6 e 10, della legge n. 214/2011, gli incrementi alla speranza di vita nei confronti dei lavoratori dipendenti che svolgono le attività gravose o addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti a condizione che siano in possesso di un’anzianità contributiva pari ad almeno 30 anni.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra l’attuazione dei commi 147 e 148 dell’articolo 1 della legge n. 205/2017 sull’esclusione dell’adeguamento ai requisiti pensionistici legato alla speranza di vita per l’anno 2019. Chiarisce quali lavoratori possono beneficiarne, quali requisiti contributivi e anagrafici si applicano nel biennio 2019/2020, quali categorie restano escluse dal beneficio e come vengono verificati i requisiti per i lavoratori gravosi. Disciplina inoltre i termini di pagamento dei trattamenti di fine servizio/fine rapporto per i dipendenti pubblici interessati e rinvia a un successivo messaggio per le modalità operative di presentazione della domanda di pensione.
Esclusione dall’adeguamento alla speranza di vita per il 2019 per lavoratori gravosi e addetti a mansioni usuranti
Esclusione dall’adeguamento alla speranza di vita per il 2019
La circolare illustra l’attuazione dell’articolo 1, commi da 147 a 153, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, in materia di esclusione dall’adeguamento ai requisiti pensionistici legato alla speranza di vita per l’anno 2019. Il documento chiarisce le categorie interessate, i requisiti richiesti, le esclusioni, le modalità di verifica dei presupposti e gli effetti sui termini di pagamento del trattamento di fine servizio o di fine rapporto.
Quadro normativo e finalità del beneficio
L’intervento riguarda gli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995, che si trovino in una delle condizioni previste dal comma 148 dell’articolo 1 della legge n. 205/2017. Per tali soggetti non si applica, ai fini della pensione di vecchiaia e della pensione anticipata di cui all’articolo 24, commi 6 e 10, del d.l. n. 201/2011, l’adeguamento alla speranza di vita previsto per il 2019 dall’articolo 12 del d.l. n. 78/2010.
La circolare richiama i decreti attuativi già emanati: il decreto 5 febbraio 2018, che ha specificato le professioni di cui all’allegato B della legge n. 205/2017, e il decreto 18 aprile 2018, che ha definito le procedure di domanda e di verifica dei requisiti da parte dell’INPS.
Requisiti pensionistici applicabili nel biennio 2019/2020
Per i soggetti beneficiari, il requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia resta fissato a 66 anni e 7 mesi anche nel biennio 2019/2020, senza l’incremento di 5 mesi che avrebbe altrimenti operato. Il requisito contributivo per la pensione anticipata rimane, sempre per il biennio 2019/2020, a 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne.
La circolare precisa però che, per i lavoratori che maturano il diritto alla prima decorrenza utile del pensionamento dal 2021, resta fermo il principio secondo cui il requisito anagrafico minimo di 67 anni deve essere garantito; conseguentemente, per tali soggetti il requisito di 66 anni e 7 mesi dovrà essere ulteriormente adeguato alla variazione della speranza di vita dal 2021.
Destinatari del beneficio
Il comma 148 individua due grandi categorie di destinatari:
- i lavoratori dipendenti che abbiano svolto da almeno sette anni negli ultimi dieci le professioni gravose indicate nell’allegato B della legge n. 205/2017, come specificate dall’allegato A del decreto 5 febbraio 2018, e che siano titolari di almeno 30 anni di contribuzione;
- i lavoratori addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti di cui all’articolo 1, comma 1, lettere a), b), c) e d), del d.lgs. n. 67/2011, purché in possesso delle condizioni previste dai commi 2 e 3 del medesimo articolo e di almeno 30 anni di anzianità contributiva.
La circolare sottolinea che i 30 anni di contribuzione devono essere maturati secondo le disposizioni vigenti nella gestione che liquida la pensione. Per il personale del comparto scuola e AFAM, ai soli fini del requisito minimo contributivo, non si applica l’articolo 59, comma 9, della legge n. 449/1997: il requisito deve quindi risultare interamente maturato.
Lavoratori c.d. gravosi
Le professioni gravose richiamate dalla circolare sono le seguenti:
- operai dell’industria estrattiva, dell’edilizia e della manutenzione degli edifici;
- conduttori di gru o di macchinari mobili per la perforazione nelle costruzioni;
- conciatori di pelli e di pellicce;
- conduttori di convogli ferroviari e personale viaggiante;
- conduttori di mezzi pesanti e camion;
- personale delle professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche ospedaliere con lavoro organizzato in turni;
- addetti all’assistenza personale di persone non autosufficienti;
- insegnanti della scuola dell’infanzia ed educatori degli asili nido;
- facchini, addetti allo spostamento merci e assimilati;
- personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia;
- operatori ecologici e altri raccoglitori e separatori di rifiuti;
- operai dell’agricoltura, della zootecnia e della pesca;
- pescatori della pesca costiera, in acque interne e in alto mare, dipendenti o soci di cooperative;
- lavoratori del settore siderurgico di prima e seconda fusione e lavoratori del vetro addetti a lavori ad alte temperature non già ricompresi nel d.lgs. n. 67/2011;
- marittimi imbarcati a bordo e personale viaggiante dei trasporti marini e in acque interne.
Per queste categorie l’esclusione dall’adeguamento di 5 mesi si applica se il lavoratore ha svolto almeno 7 anni di attività gravosa negli ultimi 10 anni di attività lavorativa. Ai fini del computo si considera lo svolgimento effettivo dell’attività, desumibile dall’accredito di contribuzione obbligatoria, con inclusione dei periodi coperti da contribuzione figurativa integrativa e con esclusione dei periodi di mancato svolgimento dell’attività e di quelli coperti integralmente da contribuzione figurativa, come quella correlata all’indennità di mobilità. Sono considerati anche i riscatti relativi a periodi effettivi di attività lavorativa; per il requisito dei 7 anni, rilevano in particolare i soli riscatti riferiti ad attività gravose.
Addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti
La lettera b) del comma 148 rinvia alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti di cui al d.lgs. n. 67/2011. La circolare ricorda che si tratta, in sintesi, di:
- lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti ai sensi del decreto 19 maggio 1999 del Ministro del Lavoro e della Previdenza sociale;
- lavoratori notturni, secondo la definizione del d.lgs. n. 66/2003, con la permanenza minima richiesta;
- lavoratori addetti alla cosiddetta linea catena;
- conducenti di veicoli destinati a servizi pubblici di trasporto collettivo, con capienza complessiva non inferiore a 9 posti.
Per la verifica dei requisiti specifici richiama le istruzioni della circolare INPS n. 90/2017.
Casi esclusi dal beneficio
La circolare precisa che l’esclusione dall’adeguamento alla speranza di vita non si applica ai lavoratori precoci di cui all’articolo 1, commi da 199 a 201, della legge n. 232/2016. Per tali soggetti il requisito ridotto dei 41 anni continua infatti ad essere aggiornato: dal 1° gennaio 2019 è incrementato di 5 mesi.
Non beneficiano dell’esclusione neppure i soggetti che, al momento del pensionamento, sono titolari dell’indennità di Ape sociale di cui all’articolo 1, comma 179, della legge n. 232/2016.
Verifica dei requisiti e documentazione
Per accertare il requisito relativo allo svolgimento delle professioni gravose, l’INPS utilizza lo scambio dati con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, verificando la coerenza tra le dichiarazioni del lavoratore e del datore di lavoro e i dati presenti nelle comunicazioni obbligatorie del rapporto di lavoro, ai sensi dell’articolo 1, comma 1180, della legge n. 296/2006.
La verifica è regolata da un apposito addendum al Protocollo 2018. La circolare precisa che, dopo l’approvazione dell’addendum, saranno emanate ulteriori istruzioni procedurali con successivo messaggio.
Termini di pagamento del TFS/TFR
Per il personale dipendente delle amministrazioni pubbliche indicate dagli articoli 1, comma 2, e 70, comma 4, del d.lgs. n. 165/2001, nonché per il personale degli enti pubblici di ricerca, il comma 151 disciplina una decorrenza speciale dei termini di pagamento del trattamento di fine servizio o di fine rapporto.
Il termine di pagamento decorre dalla data in cui il soggetto avrebbe maturato il diritto alla prestazione secondo le regole ordinarie dell’articolo 24 del d.l. n. 201/2011, come adeguate alla speranza di vita. In pratica, il pagamento non può avvenire prima di 24 mesi o 12 mesi da tale data, a seconda della fattispecie prevista dalla normativa vigente sul TFS/TFR. Decorso tale periodo, l’INPS deve comunque provvedere al pagamento entro ulteriori tre mesi; oltre tale termine maturano gli interessi per ritardato pagamento.
Presentazione della domanda di pensione
Per le modalità operative di presentazione delle domande di pensione la circolare rinvia espressamente al messaggio INPS n. 4804 del 21 dicembre 2018, che contiene le istruzioni sulla presentazione delle domande per l’esclusione dall’adeguamento alla speranza di vita per l’anno 2019.
Punti principali
Ambito dell’esclusione per il 2019
La legge n. 205/2017 esclude, per specifiche categorie di lavoratori, l’adeguamento all’incremento della speranza di vita previsto per il 2019 ai fini sia della pensione di vecchiaia sia della pensione anticipata. Il beneficio riguarda gli iscritti all’AGO, alle forme sostitutive ed esclusive e alla gestione separata, purché rientrino nelle condizioni previste dal comma 148 e abbiano almeno 30 anni di contribuzione.
Destinatari del beneficio
Possono accedere all’esclusione i lavoratori dipendenti che hanno svolto da almeno 7 anni negli ultimi 10 una delle professioni gravose individuate dall’allegato B della legge n. 205/2017 e i lavoratori addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti di cui al d.lgs. n. 67/2011, con i requisiti di permanenza richiesti dalla legge. Per entrambe le categorie è necessario il possesso di almeno 30 anni di anzianità contributiva, maturata secondo le regole della gestione che liquida la pensione.
Categorie di lavori gravosi
La circolare elenca le professioni considerate gravose: operai dell’industria estrattiva, edilizia e manutenzione edifici; conduttori di gru e macchinari mobili per perforazione; conciatori; conducenti di convogli ferroviari e personale viaggiante; autisti di mezzi pesanti e camion; infermieri e ostetriche ospedaliere turnisti; addetti all’assistenza di persone non autosufficienti; insegnanti della scuola dell’infanzia ed educatori di asili nido; facchini e addetti allo spostamento merci; addetti alle pulizie; operatori ecologici e separatori di rifiuti; operai agricoli, zootecnici e della pesca; pescatori costieri e in acque interne o in alto mare; lavoratori siderurgici di prima e seconda fusione e del vetro ad alte temperature; marittimi imbarcati e personale viaggiante dei trasporti marini e in acque interne.
Lavorazioni particolarmente faticose e pesanti
Per gli addetti alle lavorazioni usuranti il richiamo è al d.lgs. n. 67/2011 e alle categorie già individuate dalla normativa: mansioni particolarmente usuranti, lavoratori notturni con specifiche permanenze, lavoratori della linea catena e conducenti di veicoli adibiti a servizi pubblici di trasporto collettivo con capienza non inferiore a 9 posti. La verifica dei requisiti richiama le istruzioni della circolare n. 90/2017.
Requisiti pensionistici per il biennio 2019/2020
Per i soggetti ammessi al beneficio, il requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia resta pari a 66 anni e 7 mesi anche nel biennio 2019/2020, senza l’aumento di 5 mesi legato alla speranza di vita. Il requisito contributivo per la pensione anticipata resta pari a 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne.
Esclusioni dal beneficio
L’esclusione dall’adeguamento non si applica ai lavoratori precoci titolari del requisito contributivo ridotto previsto dalla legge n. 232/2016: per loro, dal 1° gennaio 2019, il requisito di 41 anni è incrementato di 5 mesi. Inoltre, il beneficio non si applica a chi, al momento del pensionamento, percepisce l’Ape sociale.
Cumulo dei periodi assicurativi
Per il conseguimento del diritto ai trattamenti in esame non si applicano le disposizioni sul cumulo dei periodi assicurativi della legge n. 228/2012, poiché alla data di domanda non sarebbe possibile individuare il periodo richiesto dal comma 148. La circolare richiama inoltre il principio secondo cui il cumulo consente il pensionamento solo con i requisiti anagrafici e contributivi più elevati tra quelli delle gestioni interessate.
Verifica documentale per i lavoratori gravosi
La sussistenza del requisito relativo allo svolgimento delle professioni gravose è verificata dall’INPS tramite scambio dati con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, confrontando le dichiarazioni del lavoratore e del datore di lavoro con le comunicazioni obbligatorie del rapporto di lavoro. La procedura è disciplinata da un addendum al Protocollo 2018; le istruzioni operative saranno fornite con successivo messaggio.
Trattamento di fine servizio o fine rapporto
Per i dipendenti pubblici e degli enti pubblici di ricerca che accedono al pensionamento beneficiando dell’esclusione, il termine di pagamento del TFS/TFR decorre dalla data in cui avrebbero maturato il diritto secondo i requisiti ordinari dell’articolo 24 del d.l. n. 201/2011, come adeguati alla speranza di vita. Il pagamento avviene non prima di 24 mesi o 12 mesi da tale data, a seconda dei casi, e comunque entro tre mesi oltre tali termini, con maturazione di interessi in caso di ritardo.
Presentazione della domanda
Le modalità di presentazione della domanda di pensione sono rinviate al messaggio INPS n. 4804 del 21 dicembre 2018, che disciplina operativamente le istanze per l’esclusione dall’adeguamento alla speranza di vita per l’anno 2019.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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