Cassazione Civile, Ordinanza n. 14441/2024 del 23/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (notaio)
La controversia
La società ricorrente aveva acquistato un immobile sito in Milano a rogito notarile, con indicazione nell'atto che il bene era libero da oneri, pesi, vincoli, iscrizioni e trascrizioni. Dopo l'acquisto, emergendo l'esistenza di una servitù altius non tollendi risultante da un atto di provenienza del 1919, la società aveva agito contro il notaio chiedendo il risarcimento del danno da inesatto adempimento professionale, assumendo che l'omessa evidenziazione della servitù aveva inciso sul valore del bene acquistato e, secondo la prospettazione difensiva in cassazione, anche sulla possibilità di demolire e ricostruire l'edificio con maggiore altezza e quindi sul prezzo corrisposto. La Corte d'appello aveva respinto l'impugnazione della società, ritenendo che il danno lamentato fosse in sostanza collegato alla perdita della possibilità di sopraelevare o realizzare un edificio più alto, ma che tale diritto non esistesse per effetto della servitù già gravante sul fondo; aveva inoltre ritenuto che non vi fosse prova di un danno risarcibile causalmente collegato alla condotta del notaio. In cassazione la società ha dedotto, con il primo motivo, violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia e travisamento della domanda, sostenendo che il giudice di merito avrebbe trascurato la richiesta di risarcimento del minor valore del bene nel sinallagma di vendita, concentrandosi solo sulla mancata sopraelevazione; con il secondo motivo ha denunciato la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. per la compensazione integrale delle spese di merito.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo, affermando che non vi era violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato perché la Corte d'appello aveva esaminato unitariamente la domanda risarcitoria e aveva deciso sull'intera pretesa, escludendo in fatto e in diritto che il danno fosse configurabile. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché si trattava di una censura priva di autonoma attinenza al vizio della sentenza, sostanzialmente condizionata all'eventuale accoglimento del ricorso. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato, con condanna della ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità in favore del resistente e con applicazione dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
La violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato sussiste solo quando il giudice attribuisca o neghi un bene diverso da quello richiesto, oppure fondi la decisione su fatti o titoli nuovi ed estranei al thema decidendum; non ricorre quando il giudice decida sull'intera domanda senza alterarne gli elementi essenziali.
art. 360 n. 4 c.p.c.
Il motivo di ricorso può essere fondato solo su un effettivo vizio di nullità della sentenza o del procedimento, non su una diversa lettura del merito della domanda.
art. 91 c.p.c.
Le spese seguono la soccombenza, con condanna della parte soccombente alla rifusione delle spese in favore della controparte.
art. 92 c.p.c.
La censura sulla compensazione delle spese è infondata se non dimostra una specifica violazione dei presupposti di legge e non si traduce in una critica autonoma della sentenza.
art. 380-bis 1 c.p.c.
Il ricorso è stato trattato in adunanza camerale secondo il rito camerale semplificato.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Il rigetto del ricorso comporta la dichiarazione dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1 bis, d.P.R. n. 115 del 2002
È richiamato per individuare l'importo base del contributo unificato cui si aggiunge l'ulteriore importo in caso di rigetto.
Massime di principio
- La violazione dell'art. 112 c.p.c. non sussiste quando il giudice di merito, pur con una diversa motivazione, esamini e respinga l'intera domanda risarcitoria proposta, senza attribuire o negare un bene diverso da quello dedotto in giudizio.
- Quando la pretesa risarcitoria è costruita intorno alla perdita di una facoltà edificatoria non esistente per la presenza di un vincolo reale già gravante sul bene, il danno non può essere riconosciuto se il diritto asseritamente leso non risulta in concreto configurabile.
- Ai fini del vizio di omessa pronuncia, non è sufficiente che il giudice non segua la specifica qualificazione del danno prospettata dalla parte, occorrendo che abbia effettivamente omesso di decidere su una domanda o su un capo autonomo di essa.
- La censura sulle spese di lite è inammissibile se non individua un autonomo errore di diritto nella statuizione e si limita a contestarla in via dipendente dall'auspicato accoglimento del ricorso principale.
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