Cassazione Civile, Sentenza n. 29248/2020 del 22/12/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La società ricorrente chiedeva l'annullamento della rinnovazione, dopo il ventennio, della trascrizione della domanda giudiziale di adempimento ex art. 2932 c.c. relativa a un immobile acquistato dalla ricorrente. Sosteneva che la rinnovazione era stata eseguita solo nei confronti dell'attuale proprietario (la stessa ricorrente) e non anche nei confronti degli eredi dell'originario convenuto (Marà) e degli aventi causa mediati, in violazione dell'art. 2668-bis c.c.; deduceva quindi l'invalidità della rinnovazione e la perdita dell'efficacia conservativa della trascrizione.
La decisione
Il Tribunale di primo grado dichiarò inammissibile la domanda per uso del rito camerale invece del processo ordinario; il reclamo fu respinto dalla Corte d'Appello che però, sul punto di forma, osservò che l'atto aveva prodotto il contraddittorio e che doveva essere iscritta correttamente la causa a ruolo, ma nel merito respinse la domanda ritenendola infondata. La Corte d'Appello e poi la Corte di Cassazione hanno ritenuto legittima la rinnovazione eseguita nei confronti dell'attuale titolare del bene: la normativa va interpretata in funzione della tutela della certezza dei traffici e della pubblicità immobiliare, per cui è essenziale che la rinnovazione renda edotti i terzi sull'esistenza del vincolo rispetto al soggetto che attualmente può trasmettere il diritto; è dunque superflua la rinnovazione contro eredi o aventi causa che nelle more abbiano già alienato il bene, purché dalla nota emerga la volontà di rinnovare l'originaria trascrizione. La Corte di Cassazione ha quindi rigettato il ricorso e compensato le spese del giudizio di legittimità
Norme richiamate
art. 2668-bis c.c.
La trascrizione della domanda giudiziale conserva il suo effetto per venti anni dalla sua data. L'effetto cessa se la trascrizione non è rinnovata prima che scada detto termine. Per ottenere la rinnovazione si presenta al conservatore una nota in doppio originale conforme a quella della precedente trascrizione, in cui si dichiara che si intende rinnovare la trascrizione originaria. In luogo del titolo si può presentare la nota precedente. Il conservatore deve osservare le disposizioni dell'articolo 2664. Se al tempo della rinnovazione gli immobili a cui si riferisce il titolo risultano dai registri delle trascrizioni passati agli eredi o aventi causa di colui contro il quale venne eseguita la formalità, la rinnovazione deve essere fatta anche nei confronti degli eredi o aventi causa e la nota deve contenere le indicazioni stabilite dall'articolo 2659, se queste risultano dai registri medesimi
La Corte interpreta la norma in senso funzionale alla tutela della certezza dei traffici: la rinnovazione deve rendere opponibile il vincolo all'attuale titolare del bene; è superflua la rinnovazione contro eredi o aventi causa intermedi che abbiano già alienato il bene, purché la nota manifesti la volontà di rinnovare l'originaria trascrizione e risulti la continuità delle trascrizioni
art. 2932 c.c.
La trascrizione della domanda giudiziale è strumentale a rendere opponibile a terzi l'eventuale sentenza costitutiva di adempimento (effetto ex art. 2932): se la rinnovazione riesce a informare l'attuale titolare, quest'ultimo subirà gli effetti della sentenza
art. 156 c.p.c.
Richiamato per il principio di conversione degli atti nulli che hanno raggiunto il loro scopo e quando non sia derivato alcun pregiudizio: l'adozione del rito camerale anziché del rito ordinario non comporta nullità quando la notifica abbia provocato il contraddittorio
art. 2664 c.c.
Richiamato come criterio che il conservatore deve osservare nell'iscrizione/rinnovazione (controlli formali sulla nota di rinnovazione e registrazione)
art. 2659 c.c.
Contenuti informativi che la nota deve riportare qualora risultino dai registri; la Corte richiede che la nota contenga le indicazioni utili per individuare la precedente trascrizione
art. 2650 c.c.
Principio di continuità delle trascrizioni: la rinnovazione produce effetti rispetto alla catena di titolarità che si trasmette in modo opponibile
art. 2851 c.c.
Norma analoga in tema di rinnovazione dell'iscrizione ipotecaria usata a supporto interpretativo: dove la rinnovazione è richiesta per ragioni di pubblicità e tutela dei terzi, la rinnovazione può essere eseguita nei confronti dei nuovi titolari
art. 2850 c.c.
Richiamata come fonte affine per le regole sulla nota di rinnovazione (volontà di rinnovare e conseguenze della sua omissione)
art. 100 c.p.c.
Nel ricorso era invocata quale criterio sull'interesse processuale; la Corte ha ritenuto comunque irrilevante l'interesse degli eredi/intermediari ai fini pubblicitari, dovendosi considerare essenziale l'attuale titolare
art. 360 c.p.c.
Norma richiamata in relazione ai motivi di cassazione (vizi di motivazione e violazione di legge come mezzi di impugnazione)
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13
Richiamato per l'applicazione del raddoppio del contributo unificato secondo le condizioni indicate dalla normativa
Massime di principio
- La rinnovazione della trascrizione della domanda giudiziale deve avere ad oggetto l'attuale titolare del bene: è prioritario rendere opponibile il vincolo a chi oggi può trasmettere efficacemente il diritto
- Se gli aventi causa intermedi o gli eredi hanno già alienato il bene prima della rinnovazione, non è necessaria una rinnovazione anche contro questi soggetti; è però essenziale che la nota di rinnovazione manifesti chiaramente la volontà di rinnovare l'originaria trascrizione e riporti gli estremi utili
- La finalità della rinnovazione è la tutela della certezza dei registri e la protezione dei terzi: quindi la verifica della rinnovazione può legittimamente concentrarsi sul ventennio e sull'attuale titolare risultante dai registri
- Difformità formali nell'uso del rito o nella forma dell'atto non determinano automaticamente nullità se l'atto ha raggiunto il proprio scopo e non ha arrecato pregiudizio (principio di conversione ex art. 156 c.p.c.)
- Per evitare contestazioni è opportuno: (a) redigere la nota di rinnovazione in doppio originale conforme alla precedente; (b) indicare gli estremi della precedente trascrizione; (c) descrivere i passaggi di titolarità risultanti dai registri; (d) rinnovare contro l'attuale titolare quando il bene sia passato di mano
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