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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 29247/2020 del 22/12/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Disputa ereditaria per la collazione e la divisione dei beni a seguito della morte di Lorenzin Pietro: le ricorrenti chiedevano che le donazioni fatte dal de cuius (anche indirette) fossero portate in collazione e che, ricostituita la massa, si procedesse alla divisione e alla liquidazione delle rispettive quote (eventualmente con restituzione in denaro). In subordine chiedevano la riduzione delle donazioni per lesione della legittima. Il resistente contestava l'entità della collazione, chiedeva di dedurre dal valore dei beni donati le migliorie da lui apportate e sosteneva di aver sostenuto spese in favore del defunto; inoltre si eccepiva che alcune donazioni riguardavano solo la nuda proprietà (con riserva di usufrutto). In appello era stata confermata la collazione e riconosciuta la deduzione delle migliorie, ma rigettata la richiesta di interessi dall'apertura della successione sulle somme imputate per collazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato i primi quattro motivi di ricorso (che contestavano, tra l'altro, la deducibilità delle migliorie e la loro natura di domanda riconvenzionale) e ha dichiarato inammissibile il quinto; ha invece accolto il sesto motivo relativo alla decorrenza degli interessi sulle somme dovute per collazione per imputazione, ritenendo che tali interessi legali debbano essere computati a partire dall'apertura della successione. Il dispositivo impugnato è stato cassato limitatamente a tale punto e la Corte ha deciso nel merito che sulle somme dovute da Lorenzin Giuseppe a titolo di collazione devono essere computati gli interessi legali sin dall'apertura della successione. Quanto alle altre questioni di merito (applicazione dell'art. 748 c.c. alle migliorie eseguite dal nudo proprietario, ammissibilità dell'eccezione senza domanda riconvenzionale, correttezza della valutazione del CTU e della collazione anche se la massa fosse rappresentata solo da beni donati) la Cassazione ha confermato la decisione di merito. Sulle spese ha ritenuto sussistente soccombenza reciproca e disposto la compensazione.

Norme richiamate

  • art. 748 c.c.

    La Corte conferma che l'art. 748 c.c. (deduzione delle migliorie dai valori da porre in collazione) è applicabile anche quando il donatario sia nudo proprietario, purché provi di aver effettuato le opere a sue spese; la deduzione evita un'indebita locupletazione dei coeredi non donatari

  • art. 561 c.c.

    Distinto e non applicabile: normativa sui frutti e decorrenza nell'azione di riduzione, non sulla collazione per imputazione

  • art. 745 c.c.

    Richiamato in connessione con art. 561 per la questione degli interessi; la Corte chiarisce che la disciplina pertinente è invece quella della collazione per imputazione

  • art. 166 c.p.c.

    Rilevanza procedurale sulla tempestività delle domande/eccezioni; la Corte ha ritenuto tempestiva l'eccezione sulla deduzione delle migliorie essendo stata resa in prima udienza e nell'ambito della previgente disciplina processuale applicabile al giudizio

  • art. 167 c.p.c. (previgente)

    Richiamata per la disciplina delle eccezioni/processo introdotto prima del 1/3/2006; la Corte ha ritenuto che la normativa previgente e l'art. 180 c.p.c. (all'epoca applicabile) consentivano la tempestiva formulazione dell'eccezione

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato rispetto ai vizi di motivazione; la Corte ha ritenuto non sussistente nullità e ha integrato la motivazione in conformità ai principi giurisprudenziali recenti

  • art. 91 c.p.c.

    Richiamato in relazione alla contestazione sulle spese di lite; la Corte ha ritenuto la questione assorbita dopo l'accoglimento del motivo relativo agli interessi e ha poi disposto la compensazione per soccombenza reciproca

  • art. 983 c.c.

    Richiamato per osservare che il nudo proprietario, con il consenso dell'usufruttuario, può effettuare interventi sul bene; tale possibilità giustifica l'applicabilità dell'art. 748 anche al nudo proprietario che abbia provato le migliorie

  • Cass. n. 24150/2015

    Precedente giurisprudenziale recente che afferma l'applicabilità dell'art. 748 anche al donatario nudo proprietario che dimostri di aver apportato migliorie a proprie spese; la Corte ha seguito e confermato tale orientamento

  • Cass. n. 25646/2008; Cass. n. 5659/2015; Cass. n. 9177/2018

    Giurisprudenza richiamata per il principio secondo cui, nella collazione per imputazione con integrazione in denaro, la somma corrispondente al valore del bene donato fa parte fin dall'apertura della successione della massa ereditaria e costituisce debito di valuta su cui decorrono interessi dall'apertura della successione

Massime di principio

  • La collazione è applicabile anche quando la massa ereditaria sia costituita prevalentemente da beni donati: va verificata la presenza di un relictum e il valore dei beni va ricostituito ai fini della divisione
  • Il donatario nudo proprietario può ottenere la deduzione del valore delle migliorie ai sensi dell'art. 748 c.c. se prova di averle eseguite a proprie spese; la circostanza della riserva dell'usufrutto non esclude automaticamente tale deduzione
  • La richiesta di dedurre migliorie ai fini della collazione non integra necessariamente una domanda riconvenzionale ma può costituire un'eccezione o una questione incidentale nel giudizio divisorio, e può essere proposta anche se non formulata come riconvenzionale
  • Nella collazione per imputazione (quando il donatario mantiene la proprietà del bene ma la sua quota è integrata in denaro), la somma corrispondente al valore del bene entra "ab origine" nella massa ereditaria quale debito di valuta: su tale somma decorrono gli interessi legali sin dall'apertura della successione
  • È essenziale conservare e documentare prova formale e temporale delle migliorie effettuate (fatture, autorizzazioni, data esecuzione) per ottenere la deduzione dal valore di beni donati
  • In giudizio di divisione, molte questioni patrimoniali connesse (collazione, valutazione dei beni, deduzione di spese e migliorie) sono decidibili anche senza azioni separate, ma è necessario porre attenzione alla tempestività e alla qualificazione delle domande/eccezioni
  • Sulle spese di lite, se vi è soccombenza reciproca o solo parziale accoglimento delle domande, è frequente la compensazione totale o parziale delle spese

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