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Sentenza

Sentenza n. 1198/2026 - Roma, Sezione 2B

per l'annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del provvedimento dirigenziale del Dipartimento Sanità e Salute dell’Assessorato Sanità, Salute e Politiche Sociali della Regione Valle d’Aosta n. 8049 del 14 dicembre 2022, recante “Definizione dell’elenco delle Aziende fornitrici di dispositivi medici e attribuzione dei relativi importi da queste dovuti per il ripiano del superamento del tetto di spesa della Regione Autonoma Valle d’Aosta per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018” e dei relativi allegati, nonché delle relative note di comunicazione e pubblicazione e degli atti alle stesse presupposti, tra cui la deliberazione del Commissario dell’Azienda USL della Valle d’Aosta n. 313 del 26 agosto 2019 e dei relativi allegati, in ottemperanza alle disposizioni della circolare del Ministero della Salute del 29 luglio 2019, prot. n. 22413, nonché di tutti i relativi modelli di rilevazione economica consolidati regionali CE, in quanto occorra, delle delibere di approvazione dei bilanci regionali, e di ogni altro atto procedimentale, anche ignoto, tra cui la comunicazione di avvio del procedimento e ogni altra corrispondenza inerente; - del Decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, del 6 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 settembre 2022, Serie generale n. 216; - del Decreto del Ministero della Salute del 6 ottobre 2022 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 26 ottobre 2022, Serie generale n. 251; - della circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero della Salute, del 19 febbraio 2016 (prot. 0001341-P-19/02/2016 del Ministero della salute – DGSIS) recante “Fatture elettroniche riguardanti dispositivi medici – Indicazioni operative per l’applicazione delle disposizioni previste dall’art. 9 - ter, comma 6, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78”; - della circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero della Salute del 21 aprile 2016 (prot. 0003251-P-21/04/2016 del Ministero della salute –DGSIS) recante “Fatture elettroniche riguardanti dispositivi medici –Indicazioni operative per l’applicazione delle disposizioni previste dall’art. 9 ter, comma 6, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 – Integrazione della nota del 19 febbraio 2016”; - della circolare del Ministero della Salute del 29 luglio 2019, prot. n. 22413, con la quale è stata promossa una riconciliazione, da parte degli enti del SSN, tra il fatturato dei singoli fornitori relativo ai dispositivi medici ed i valori contabilizzati nel modello CE di ciascun anno 2015-2018, di contenuto ignoto; - degli accordi sanciti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, in data 7 novembre 2019 (rep. atti n. 181/CSR e 182/CSR); - della circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze e del Ministero della Salute del 17 marzo 2020 recante “Fatture elettroniche riguardanti dispositivi medici - Individuazione delle fatture di interesse per l'applicazione delle disposizioni previste dall'articolo 9-ter del decreto-legge 19 giugno 2015 n. 78, come modificato dalla Legge 30 dicembre 2018, n. 145, art. 1, comma 557”; - in quanto occorra del Decreto del Ministro della Salute del 15 giugno 2012 recante “Nuovi modelli di rilevazione economica "Conto economico" (CE) e "Stato patrimoniale" (SP) delle aziende del Servizio sanitario nazionale”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 10 luglio 2012, Serie generale n. 159, Supplemento ordinario n. 144 e del Decreto del Ministro della Salute del 24 maggio 2019 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 147 del 25 giugno 2019, Supplemento ordinario n. 23 di “Adozione dei nuovi modelli di rilevazione economica conto economico (CE), stato patrimoniale (SP), dei costi di livelli essenziali di assistenza, (LA) e conto del presidio (CP), degli enti del servizio sanitario nazionale”; - di ogni altro atto presupposto, preparatorio, conseguente e connesso a quelli sopraindicati; per quanto riguarda i motivi aggiunti dep. 5/4/23: per l’annullamento: - del provvedimento dirigenziale dell’Assessorato Sanità e Politiche Sociali, Dipartimento Sanità e Salute della Regione Val d’Aosta n. 1298 dell’8 marzo 2023, recante “Presa d’atto delle disposizioni di cui al Decreto Legge 29 dicembre 2022, n. 198, come convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 febbraio 2023, n. 14, in ordine ai termini di scadenza relativi alla procedura di ripiano del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici della Regione Autonoma della Valle d’Aosta per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018. Modifica del punto 4 del provvedimento dirigenziale n. 8049 del 14 dicembre 2022” (doc. 11); - di ogni altro atto presupposto, preparatorio, conseguente e connesso a quelli sopraindicati, ivi compresi gli atti già impugnati con il ricorso introduttivo del giudizio, e cioè: - del provvedimento dirigenziale del Dipartimento Sanità e Salute dell’Assessorato Sanità, Salute e Politiche Sociali della Regione Valle d’Aosta n. 8049 del 14 dicembre 2022, recante “Definizione dell’elenco delle Aziende fornitrici di dispositivi medici e attribuzione dei relativi importi da queste dovuti per il ripiano del superamento del tetto di spesa della Regione Autonoma Valle d’Aosta per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018” e dei relativi allegati, nonché delle relative note di comunicazione e pubblicazione e degli atti alle stesse presupposti, tra cui la deliberazione del Commissario dell’Azienda USL della Valle d’Aosta n. 313 del 26 agosto 2019 e dei relativi allegati, in ottemperanza alle disposizioni della circolare del Ministero della Salute del 29 luglio 2019, prot. n. 22413, nonché di tutti i relativi modelli di rilevazione economica consolidati regionali CE, in quanto occorra, delle delibere di approvazione dei bilanci regionali, e di ogni altro atto procedimentale, anche ignoto, tra cui la comunicazione di avvio del procedimento e ogni altra corrispondenza inerente; - il Decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, del 6 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 settembre 2022, Serie generale n. 216; - il Decreto del Ministero della Salute del 6 ottobre 2022 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 26 ottobre 2022, Serie generale n. 251; - la circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero della Salute, del 19 febbraio 2016 (prot. 0001341-P-19/02/2016 del Ministero della salute – DGSIS) recante “Fatture elettroniche riguardanti dispositivi medici – Indicazioni operative per l’applicazione delle disposizioni previste dall’art. 9 - ter, comma 6, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78”; - la circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero della Salute del 21 aprile 2016 (prot. 0003251-P-21/04/2016 del Ministero della salute –DGSIS) recante “Fatture elettroniche riguardanti dispositivi medici – Indicazioni operative per l’applicazione delle disposizioni previste dall’art. 9 ter, comma 6, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 – Integrazione della nota del 19 febbraio 2016”; - la circolare del Ministero della Salute del 29 luglio 2019, prot. n. 22413, con la quale è stata promossa una riconciliazione, da parte degli enti del SSN, tra il fatturato dei singoli fornitori relativo ai dispositivi medici ed i valori contabilizzati nel modello CE di ciascun anno 2015-2018, di contenuto ignoto; - gli accordi sanciti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, in data 7 novembre 2019 (rep. atti n. 181/CSR e 182/CSR); - la circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze e del Ministero della Salute del 17 marzo 2020 recante “Fatture elettroniche riguardanti dispositivi medici -Individuazione delle fatture di interesse per l'applicazione delle disposizioni previste dall'articolo 9-ter del decreto-legge 19 giugno 2015 n. 78, come modificato dalla Legge 30 dicembre 2018, n. 145, art. 1, comma 557”; - in quanto occorra del Decreto del Ministro della Salute del 15 giugno 2012 recante “Nuovi modelli di rilevazione economica "Conto economico" (CE) e "Stato patrimoniale" (SP) delle aziende del Servizio sanitario nazionale”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 10 luglio 2012, Serie generale n. 159, Supplemento ordinario n. 144 e del Decreto del Ministro della Salute del 24 maggio 2019 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 147 del 25 giugno 2019, Supplemento ordinario n. 23 di “Adozione dei nuovi modelli di rilevazione economica conto economico (CE), stato patrimoniale (SP), dei costi di livelli essenziali di assistenza, (LA) e conto del presidio (CP), degli enti del servizio sanitario nazionale”. nonche’ per la condanna delle resistenti al risarcimento del danno ingiusto subito dalla ricorrente

Giustizia amministrativa202216584

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III QuaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: atti statali e regionali applicativi del payback dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, inclusi il provvedimento regionale di quantificazione dell'importo dovuto e il successivo atto di modifica dei termini

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni pubbliche)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società fornitrice di dispositivi medici ha impugnato gli atti statali e regionali applicativi della disciplina sul payback dei dispositivi medici relativa agli anni 2015-2018, chiedendone l'annullamento e il risarcimento del danno. Con motivi aggiunti ha impugnato anche il provvedimento regionale che aveva preso atto della sopravvenuta disciplina legislativa sui termini della procedura. Nel corso del giudizio è entrato in vigore l'art. 7, comma 1, d.l. n. 95/2025, convertito dalla l. n. 118/2025, che ha previsto, per gli anni considerati, l'estinzione dell'obbligazione mediante il versamento della quota ridotta del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali o provinciali, precludendo ulteriori azioni giurisdizionali connesse all'obbligo di pagamento. In udienza il difensore della ricorrente ha dichiarato che la società aveva effettuato il versamento ridotto previsto dalla nuova disciplina e che non aveva pertanto interesse alla prosecuzione del giudizio.

La decisione

Il TAR ha dichiarato improcedibili il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti per sopravvenuta carenza di interesse. La dichiarazione resa in udienza dal difensore, secondo cui la società aveva versato la somma ridotta prevista dall'art. 7, comma 1, d.l. n. 95/2025 e non intendeva proseguire il contenzioso, ha fatto venir meno l'interesse concreto e attuale alla decisione sulle impugnazioni e sulla domanda risarcitoria. Il giudice non ha quindi esaminato nel merito le censure rivolte agli atti applicativi del payback. Le spese di lite sono state integralmente compensate tra tutte le parti, in ragione dell'andamento del giudizio.

Norme richiamate

  • art. 7, comma 1, d.l. n. 95/2025, convertito dalla l. n. 118/2025

    Per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 gli obblighi a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici ... si intendono assolti con il versamento ... della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali ... L'integrale versamento ... estingue l'obbligazione ... precludendo loro ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa con l'obbligo di corresponsione degli importi relativi agli anni predetti.

    La disciplina sopravvenuta consente di estinguere l'obbligazione di payback relativa agli anni 2015-2018 mediante il versamento della quota ridotta del 25 per cento e preclude ulteriori azioni giurisdizionali connesse all'obbligo di pagamento; nel caso concreto, il versamento e la dichiarazione di rinuncia alla prosecuzione hanno determinato la sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 9-ter, comma 9, d.l. n. 78/2015, convertito dalla l. n. 125/2015

    Richiamato quale fondamento della disciplina degli obblighi di payback a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici per gli anni oggetto di causa.

  • art. 9-ter, comma 9-bis, d.l. n. 78/2015, convertito dalla l. n. 125/2015

    Richiamato dalla disciplina sopravvenuta con riguardo ai provvedimenti regionali e provinciali oggetto delle impugnazioni e agli effetti dell'eventuale inadempimento.

Massime di principio

  • Quando, nel corso del giudizio, una disciplina sopravvenuta consente al ricorrente di estinguere l'obbligazione oggetto della controversia mediante il pagamento di una quota ridotta e il ricorrente dichiara di avere effettuato tale pagamento e di non avere interesse alla prosecuzione, il ricorso diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
  • La sopravvenuta carenza di interesse può essere dichiarata sulla base della dichiarazione resa in udienza dal difensore della parte ricorrente, quando essa attesti il venir meno dell'interesse concreto e attuale alla decisione.

Come è indicizzato

MaterieFarmaci e dispositiviEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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