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Sentenza

Sentenza n. 1622/2026 - Milano, Sezione 2

per l'annullamento - Della comunicazione AGEA Regime quote latte “Ricalcolo del prelievo supplementare imputato” Prot. n. AGEA.AGA.2022.35137 Comunicazione: CP700-4485346-P notificata all'azienda agricola in data 06 ottobre 2022 con la quale Agea ha provveduto a ricalcolare il prelievo supplementare latte per il periodo 2002/03 nonché di ogni altro atto comunque connesso, presupposto o conseguente, anche se non conosciuto compreso il provvedimento di “aggiornamento” del Registro Nazionale dei debiti presso Agea ex art. 8 ter L.33/99 (indicato, non allegato e non conosciuto) e/o in corso di definizione al momento della notificazione del presente atto, in quanto lesivo.

Giustizia amministrativa202203378

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: comunicazione AGEA di ricalcolo del prelievo supplementare latte relativo al periodo 2002/03, con conseguente aggiornamento del Registro Nazionale dei debiti

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (agenzia amministrativa)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’azienda agricola ha impugnato la comunicazione AGEA notificata il 6 ottobre 2022, deducendo plurimi vizi: eccesso e carenza di potere, incompetenza, manifesta irragionevolezza e violazione del principio di legalità; difetto di motivazione e di istruttoria, nullità ai sensi dell’art. 21-septies della l. 241/1990, violazione dell’art. 3 della l. 241/1990, della parità di trattamento e dei principi di lealtà e correttezza; violazione della disciplina unionale in materia di prelievo supplementare, dell’obbligo di ripartire il prelievo tra i produttori che avevano contribuito a determinarlo, dei principi di uguaglianza, certezza del diritto e non discriminazione, nonché violazione del giudicato e applicazione di norme abrogate; illogicità, manifesta ingiustizia, sviamento, carenza di motivazione e istruttoria e insussistenza del prelievo; prescrizione ai sensi della normativa unionale, dell’art. 2948, n. 4, c.c. e, in subordine, della prescrizione ordinaria; violazione degli artt. 8-ter, 8-quater e 8-quinquies della l. 33/2009, illegittimità dell’intimazione e della decorrenza degli interessi; errata quantificazione del debito e omessa motivazione sui recuperi PAC effettuati negli anni; nonché domanda di risarcimento dei danni. Nelle more, la ricorrente ha rappresentato che l’art. 10-bis, comma 4, del d.l. 69/2023, convertito dalla l. 103/2023, ha previsto l’inefficacia ex lege delle comunicazioni di ricalcolo AGEA già notificate prima dell’entrata in vigore della legge di conversione, sostituendole con nuove comunicazioni conformi alla disciplina sopravvenuta, e ha quindi chiesto la declaratoria di improcedibilità.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. La sopravvenienza normativa recata dall’art. 10-bis, comma 4, del d.l. 69/2023, convertito dalla l. 103/2023, ha infatti privato di effetto, ex lege, la comunicazione AGEA impugnata, notificata prima dell’entrata in vigore della legge di conversione, imponendo all’Amministrazione una nuova rideterminazione del prelievo secondo le disposizioni sopravvenute. Non essendo più efficace l’atto gravato, è venuto meno l’interesse alla decisione sui vizi dedotti, senza esame del merito delle censure. Il Tribunale ha disposto nulla per le spese, in considerazione della mancata costituzione dell’Amministrazione.

Norme richiamate

  • art. 10-bis, comma 4, d.l. 13 giugno 2023, n. 69, convertito dalla l. 10 agosto 2023, n. 103

    Tutte le comunicazioni di ricalcolo già notificate dall'AGEA prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono prive di effetto e sono sostituite da quelle effettuate ai sensi dei commi precedenti

    Le comunicazioni AGEA di ricalcolo già notificate prima dell’entrata in vigore della legge di conversione sono divenute inefficaci ex lege e devono essere sostituite da nuove comunicazioni conformi alla disciplina sopravvenuta.

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    L’inefficacia sopravvenuta dell’atto impugnato determina il sopravvenuto difetto di interesse e l’improcedibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Quando una norma sopravvenuta priva ex lege di efficacia l’atto amministrativo impugnato e ne impone la sostituzione o riedizione, il ricorso avverso l’atto originario diviene improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, senza necessità di esaminare nel merito i vizi dedotti.
  • L’inefficacia ex lege di una comunicazione amministrativa non determina automaticamente la definizione sostanziale della posizione del privato: l’Amministrazione conserva il potere-dovere di adottare una nuova determinazione nel rispetto della disciplina sopravvenuta.

Come è indicizzato

MaterieRevoca e recupero dei contributiEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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