Cassazione Penale, Sentenza n. 39945/2025 del 11/12/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
De Girolamo impugna la sentenza di appello che aveva dichiarato estinto per prescrizione il reato di truffa (capo 2) e aveva ridotto la pena per il reato di indebito utilizzo e falsificazione di carta di credito (art. 493-ter, capo 1). I motivi di ricorso erano: 1) mancata considerazione di una causa oggettiva sopravvenuta (il suo arresto) che avrebbe escluso l'elemento soggettivo/oggettivo del reato; 2) vizi nel trattamento sanzionatorio (mancata motivazione sulle circostanze attenuanti e diniego della sospensione condizionale); 3) omessa declaratoria di estinzione per prescrizione del reato di cui al capo 1), pur essendo stata dichiarata la prescrizione per il capo 2).
La decisione
La Suprema Corte ha ritenuto i primi due motivi inammissibili per genericità, ma ha accolto il terzo motivo. Ha ricostruito il termine massimo di prescrizione per il delitto di cui all'art. 493-ter e la ricorerta recidiva ex art. 99, comma 2, n. 2, pervenendo a un termine di prescrizione di nove anni, al quale è stato aggiunto il periodo di sospensione di 167 giorni (03/12/2019-18/05/2020) dovuto al rinvio per astensione dei difensori. La Corte ha escluso la sospensione ulteriore legata al rinvio 18/05/2020-11/02/2021 prevista dall'art. 83 d.l. n. 18/2020 (comma 9), in quanto tale norma è stata poi dichiarata incostituzionale nella parte rilevante dalla Corte Costituzionale (sent. n. 140/2021) e la giurisprudenza ha confermato che i rinvii successivi al "primo periodo" emergenziale non sospendono la prescrizione. Di conseguenza il termine di prescrizione era già spirato prima della pronuncia d'appello e la sentenza di appello è stata annullata senza rinvio perché il reato è estinto per prescrizione.
Norme richiamate
art. 493-ter cod. pen.
Norma che punisce l'indebito utilizzo e la falsificazione di carta di credito; la Corte ha valutato il termine massimo di prescrizione riferibile a questo reato per il calcolo complessivo della prescrizione.
art. 99 cod. pen., secondo comma, n. 2
Prevede l'aggravante della recidiva che incide sulla pena ed è rilevante anche per determinare la durata del termine di prescrizione (la recidiva ha portato al computo di un termine massimo fino a nove anni).
art. 83 d.l. 17 marzo 2020, n. 18, comma 9
Norma emergenziale che prevedeva la sospensione del corso della prescrizione per rinvii successivi nelle udienze durante il periodo emergenziale; la Corte ha ritenuto che, per i rinvii successivi al primo periodo emergenziale, tale sospensione non poteva essere automaticamente computata, specie dopo la pronuncia di incostituzionalità.
Sentenza Corte Costituzionale n. 140/2021
Dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 83, comma 9, nella parte che prevedeva la sospensione automatica della prescrizione per i rinvii disposti oltre il primo periodo emergenziale; per effetto di tale pronuncia non si può considerare sospeso il termine di prescrizione per i rinvii oltre il primo periodo salvo diverso provvedimento presidenziale.
Sez. U. n. 12602 del 17/12/2015 (Ricci)
Giurisprudenza della Corte di Cassazione che ammette il ricorso per cassazione finalizzato a far valere l'estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza impugnata, anche se sollevata con un unico motivo, quando la questione sia stata proposta in sede di merito.
Sez. 6, n. 25842 del 16/05/2024 (Baccaglini)
Precedente richiamato come fattispecie assimilabile che conferma l'impossibilità di computare la sospensione della prescrizione per rinvii successivi al primo periodo emergenziale richiamando la sentenza della Corte Costituzionale.
Massime di principio
- Se la prescrizione del reato è maturata prima della pronuncia impugnata e la questione è stata sollevata in grado di merito, la Cassazione può annullare la sentenza senza rinvio per estinzione del reato.
- Nel calcolo della prescrizione vanno considerati i termini massimi prevedibili in base alla pena applicabile, comprese eventuali aggravanti come la recidiva (art. 99), che possono estendere il termine prescrizionale.
- I periodi di sospensione della prescrizione devono essere computati solo se risultano effettivamente applicabili secondo le norme vigenti e le pronunce costituzionali: le disposizioni emergenziali (es. art. 83 d.l. n. 18/2020) possono essere escluse o limitate dalla Corte Costituzionale.
- Il giudice d'appello deve motivare espressamente sulla questione della prescrizione quando prospettata dalle parti; l'omissione può costituire motivo decisivo di annullamento.
- I motivi di ricorso generici o non specificamente confrontati con la motivazione della sentenza di merito sono spesso dichiarati inammissibili: è necessario puntare a un'argomentazione precisa e collegata ai punti decisivi della motivazione impugnata.
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