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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28704/2022 del 04/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (assicurato)

La controversia

La controversia origina da una richiesta contributiva dell'INPS relativa alla gestione separata per attività libero-professionale svolta nell'anno 2009. La corte d'appello aveva respinto l'appello dell'INPS e confermato la declaratoria di prescrizione dei contributi. L'INPS ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., denunciando la violazione degli artt. 2935 e 2941, n. 8, c.c. in relazione alla disciplina della gestione separata e degli adempimenti dichiarativi, sostenendo che la corte territoriale avesse errato nell'escludere la sospensione della prescrizione per doloso occultamento del debito contributivo da parte dell'avvocato iscritto d'ufficio, il quale non aveva compilato il quadro RR della dichiarazione dei redditi. Secondo il ricorrente, tale omissione avrebbe dovuto far presumere l'occultamento di dati essenziali per accertare l'obbligo contributivo.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che le censure dell'INPS non avevano specifica attinenza al decisum e si fondavano sull'assunto, non predicabile in via automatica, che la mancata compilazione del quadro RR integri di per sé un occultamento doloso del debito contributivo. La Corte ha richiamato precedenti di legittimità secondo cui non esiste un automatismo tra omissione dichiarativa e occultamento doloso, e ha osservato che l'eventuale accertamento dell'occultamento è giudizio di merito, censurabile, al più, nei limiti del vizio motivazionale ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., non ritualmente dedotto. Nessuna statuizione sulle spese per la mancata costituzione dell'intimata. È stato inoltre disposto l'atto relativo al raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    ricorso proposto ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Il motivo è stato formalmente dedotto come violazione di legge, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché non coerente con il decisum e perché mirava, in realtà, a contestare un accertamento di fatto.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    L'eventuale accertamento del doloso occultamento è qualificato come giudizio di merito, censurabile solo nei ristretti limiti del vizio motivazionale; tale vizio non era stato ritualmente prospettato.

  • art. 2935 c.c.

    Invocato per sostenere che la decorrenza della prescrizione dovesse essere sospesa o comunque non iniziata per effetto dell'occultamento del debito contributivo.

  • art. 2941, n. 8, c.c.

    Invocato quale norma sulla sospensione della prescrizione per doloso occultamento del debito, ritenuta non applicabile automaticamente sulla sola base dell'omessa compilazione del quadro RR.

  • art. 2, commi 26-31, L. n. 335/1995

    Richiamata come disciplina della gestione separata e dell'obbligo contributivo riferito all'attività libero-professionale.

  • art. 18, comma 12, D.L. 98/2011 conv. in L. 111/2011

    Richiamato insieme alle altre norme sulla disciplina contributiva e dichiarativa dell'obbligato.

  • art. 1 D.Lgs. n. 462/1997

    Richiamato dall'INPS in relazione agli adempimenti connessi alla dichiarazione e al versamento dei contributi.

  • art. 10, comma 1, D.Lgs. n. 241/1997

    Richiamato dall'INPS come norma relativa agli obblighi dichiarativi utilizzati per sostenere la tesi dell'occultamento.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002

    dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento... dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

    È stata dichiarata la sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. 115/2002

    Richiamato quale base del contributo unificato cui si aggiunge l'ulteriore importo in caso di rigetto/inammissibilità.

Massime di principio

  • Non esiste un automatismo tra la mancata compilazione del quadro RR nella dichiarazione dei redditi e l'occultamento doloso del debito contributivo.
  • La sospensione della prescrizione per doloso occultamento del debito richiede un accertamento in fatto del comportamento occultatorio, rimesso al giudice di merito; non può essere affermata in via presuntiva generale sulla sola omissione dichiarativa.
  • Una censura proposta formalmente come violazione di legge è inammissibile se, in realtà, mira a contestare un apprezzamento di merito senza dedurre nei corretti limiti il vizio motivazionale.
  • In cassazione le doglianze devono avere specifica attinenza al decisum; altrimenti il ricorso è inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiRicorso per cassazione
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiPrescrizioneOnere della prova

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