Tribunale, Sentenza T-17/17
Sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 4 ottobre 2018. — Radu Constantinescu contro Parlamento europeo. — Funzione pubblica – Funzionari – Scolarità – Ammissione al nido d’infanzia – Decisione di iscrivere il figlio in un nido d’infanzia diverso da quello in cui era precedentemente iscritto – Erronea designazione della parte convenuta nel ricorso – Irricevibilità – Responsabilità. — Causa T-17/17
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale ha dichiarato irricevibile il ricorso di un funzionario del Parlamento europeo diretto contro il Parlamento per contestare la decisione dell’OIL relativa all’iscrizione del figlio in un nido d’infanzia. Ha ritenuto che il convenuto corretto fosse la Commissione europea, perché l’atto impugnato proveniva dall’OIL, e che il ricorrente avesse insistito nella designazione errata del Parlamento. Di conseguenza, è stata respinta anche la domanda risarcitoria, strettamente connessa alla domanda di annullamento.
Funzione pubblica UE: irricevibilità del ricorso per erronea designazione del convenuto e rigetto conseguente della domanda risarcitoria in una controversia sull’ammissione di un figlio al nido d’infanzia
La questione giuridica
Se un ricorso ex articolo 270 TFUE diretto all’annullamento di una decisione dell’OIL sia ricevibile quando il ricorrente ha convenuto il Parlamento europeo anziché la Commissione europea, e se la domanda di risarcimento collegata debba essere respinta in conseguenza dell’irricevibilità della domanda di annullamento.
Principio di diritto
Quando l’atto lesivo è adottato da un organo o ufficio cui siano stati delegati poteri dell’APN, il ricorso deve essere proposto contro l’istituzione da cui dipende tale APN delegataria, non contro un’altra istituzione; se il ricorrente persiste nel convenire la parte errata, la domanda di annullamento è irricevibile. Se la domanda di risarcimento è strettamente connessa alla domanda di annullamento, il suo rigetto consegue automaticamente all’irricevibilità di quest’ultima. Nel caso di specie, il Tribunale ha quindi respinto integralmente il ricorso, pur condannando il Parlamento alle spese per il comportamento fuorviante tenuto nella fase precontenziosa.
Norme richiamate
- Articolo 270 TFUE
- Articolo 2, paragrafo 2, dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
- Articolo 90 dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
- Articolo 91 bis dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
- Decisione 2003/524/CE della Commissione del 6 novembre 2002
- Articolo 42 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Articolo 76 del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 134 del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 135, paragrafo 2, del regolamento di procedura del Tribunale
Funzione pubblica – ammissione al nido d’infanzia e erronea designazione del convenuto
La pronuncia riguarda un ricorso ex articolo 270 TFUE proposto da un funzionario del Parlamento europeo avverso una decisione dell’Ufficio «Infrastrutture e logistica» a Lussemburgo (OIL) relativa all’assegnazione del figlio a un nido d’infanzia diverso da quello richiesto. Il Tribunale affronta soprattutto un tema di ricevibilità: chi sia il convenuto corretto quando l’atto impugnato proviene da un ufficio interistituzionale operante nell’ambito della Commissione.
Fatti e procedimento principale
Il ricorrente, funzionario del Parlamento, aveva inizialmente iscritto i figli al nido delle istituzioni europee sito al Kirchberg. Nel 2016, al momento dell’ammissione del figlio maggiore al centro polivalente per l’infanzia (CPE), l’OIL comunicava che il bambino sarebbe stato accolto presso il CPE della scuola europea di Mamer e non presso quello del Kirchberg. Il ricorrente presentava reclamo al Parlamento, che lo respingeva il 7 ottobre 2016. Successivamente egli proponeva ricorso dinanzi al Tribunale chiedendo l’annullamento della decisione dell’OIL e della decisione di rigetto del reclamo, oltre al risarcimento del danno materiale e morale.
Oggetto del ricorso e contenuto autonomo del rigetto del reclamo
Il Tribunale ricorda che, quando la decisione di rigetto del reclamo è priva di contenuto autonomo e meramente confermativa, il ricorso deve essere considerato diretto contro l’atto originario oggetto del reclamo. Nel caso di specie, pertanto, l’attenzione si concentra sulla decisione dell’OIL del 27 maggio 2016, non sulla successiva decisione di rigetto del Parlamento.
Normativa rilevante sulla delega dell’APN e sulla parte convenuta
Il Tribunale richiama:
- l’articolo 2, paragrafo 2, dello Statuto, che consente alle istituzioni di affidare ad un’altra istituzione o ad un organismo interistituzionale l’esercizio di poteri dell’APN, con alcune eccezioni;
- l’articolo 91 bis dello Statuto, secondo cui i ricorsi nei settori in cui opera la delega sono diretti contro l’istituzione da cui dipende l’APN delegataria;
- la decisione 2003/524/CE della Commissione, che istituisce l’OIL e stabilisce che il direttore dell’OIL è APN e AACC nei limiti dei poteri conferitigli dalla Commissione;
- l’articolo 15, paragrafo 3, della medesima decisione, che prevede che le domande e i reclami relativi all’esercizio di tali poteri siano presentati alla DG Personale e amministrazione e che i ricorsi in tali settori siano diretti contro la Commissione.
Ragionamento del Tribunale sulla ricevibilità
Il Tribunale accerta che la decisione impugnata è stata adottata dall’OIL. Da ciò, in combinazione con l’articolo 91 bis dello Statuto e con la decisione istitutiva dell’OIL, deriva che il convenuto corretto è la Commissione europea. Il Parlamento, pur avendo trattato il reclamo del ricorrente e pur avendo in sede processuale riconosciuto che l’atto era stato emesso dall’OIL e non da esso, non era l’autore dell’atto lesivo.
Il Tribunale richiama la giurisprudenza secondo cui l’errore nella designazione della parte convenuta non comporta necessariamente irricevibilità se il ricorso consente di individuare senza ambiguità il vero autore dell’atto; tuttavia, questa soluzione non vale quando il ricorrente persiste nel designare come convenuto un soggetto che sa non essere autore dell’atto impugnato. Nel caso concreto, dalle osservazioni del ricorrente emerge che egli era consapevole dell’incertezza sulla competenza, ma insisteva nel ritenere il Parlamento l’autorità competente. Il ricorso viene quindi dichiarato irricevibile perché non proposto contro la Commissione.
Domanda di risarcimento
Il Tribunale applica il principio costante secondo cui, nelle controversie di funzione pubblica, la domanda risarcitoria strettamente connessa alla domanda di annullamento segue la sorte di quest’ultima. Poiché la domanda di annullamento è stata respinta per irricevibilità, anche la domanda di risarcimento viene respinta.
Spese
Sebbene il ricorso sia integralmente respinto, il Tribunale condanna il Parlamento alle spese. La decisione si fonda sull’articolo 135, paragrafo 2, del regolamento di procedura, valorizzando il comportamento del Parlamento, che aveva dichiarato la propria competenza sul reclamo pur non essendo l’autore dell’atto impugnato e non aveva chiarito al ricorrente l’erronea individuazione del convenuto, contribuendo così all’errore processuale.
Principio desumibile dalla sentenza
La sentenza ribadisce che, nelle controversie del personale UE, la corretta individuazione del convenuto dipende dall’autore dell’atto lesivo e dall’eventuale schema di delega dei poteri dell’APN. L’errore persistente nella designazione della parte convenuta comporta l’irricevibilità della domanda di annullamento; la domanda di danni collegata viene poi respinta per derivazione, anche se il comportamento dell’istituzione può incidere sulla ripartizione delle spese.
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