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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-242/17

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 4 ottobre 2018. — Legatoria Editoriale Giovanni Olivotto (LEGO) SpA contro Gestore dei servizi energetici (GSE) SpA e a. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato. — Rinvio pregiudiziale – Ambiente – Promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili – Bioliquidi utilizzati per un impianto termoelettrico – Direttiva 2009/28/CE – Articolo 17 – Criteri di sostenibilità per i bioliquidi – Articolo 18 – Sistemi nazionali di certificazione della sostenibilità – Decisione di esecuzione 2011/438/UE – Sistemi volontari di certificazione della sostenibilità dei biocarburanti e dei bioliquidi approvati dalla Commissione europea – Normativa nazionale che prevede l’obbligo per gli operatori intermedi di presentare i certificati di sostenibilità – Articolo 34 TFUE – Libera circolazione delle merci. — Causa C-242/17

Giurisprudenza europea62017CJ0242

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha chiarito che il riconoscimento del sistema ISCC da parte della Commissione valeva, nel periodo rilevante, per i biocarburanti e non per i bioliquidi. Di conseguenza, l’Italia poteva imporre ai bioliquidi obblighi ulteriori di certificazione senza violare l’articolo 18, paragrafo 7, della direttiva 2009/28/CE. La Corte ha inoltre ritenuto compatibili con il diritto dell’Unione gli obblighi nazionali imposti anche agli intermediari della catena di consegna, perché idonei a garantire tracciabilità e prevenzione delle frodi e non sproporzionati.

Bioliquidi e certificazione di sostenibilità: compatibilità con la direttiva 2009/28/CE e con l’articolo 34 TFUE di obblighi nazionali aggiuntivi per gli intermediari della catena di consegna.

La questione giuridica

Se l’articolo 18, paragrafo 7, della direttiva 2009/28/CE, letto con la decisione di esecuzione 2011/438/UE, osti a una normativa nazionale che impone oneri ulteriori rispetto a quelli derivanti dall’adesione a un sistema volontario riconosciuto dalla Commissione; e, in caso negativo, se gli operatori economici della catena di consegna dei bioliquidi, inclusi gli intermediari privi di disponibilità fisica del prodotto, possano essere assoggettati a obblighi nazionali di certificazione, comunicazione e informazione. La Corte ha esaminato anche la compatibilità della normativa con l’articolo 34 TFUE.

Principio di diritto

L’articolo 18, paragrafo 7, della direttiva 2009/28/CE non osta a una normativa nazionale che, per i bioliquidi, imponga obblighi di certificazione più ampi rispetto a quelli previsti da un sistema volontario riconosciuto dalla Commissione, quando tale sistema sia stato approvato soltanto per i biocarburanti e non per i bioliquidi. Inoltre, gli articoli 18, paragrafi 1 e 3, della direttiva e l’articolo 34 TFUE non ostano a che uno Stato membro imponga, nell’ambito del proprio sistema nazionale di verifica della sostenibilità dei bioliquidi, obblighi di certificazione, comunicazione e informazione a tutti gli operatori della catena di consegna, compresi gli intermediari senza disponibilità fisica del prodotto, purché la misura sia giustificata dagli obiettivi di tutela ambientale e prevenzione delle frodi e rispetti il principio di proporzionalità.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Articolo 34 TFUE
  • Articolo 36 TFUE
  • Articolo 114 TFUE
  • Direttiva 2009/28/CE
  • Direttiva 98/70/CE
  • Direttiva (UE) 2015/1513
  • Decisione di esecuzione 2011/438/UE

Bioliquidi e certificazione di sostenibilità: compatibilità della disciplina italiana con il diritto UE

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Consiglio di Stato (Italia) in una controversia tra L.E.G.O. SpA e il Gestore dei servizi energetici (GSE) sulla revoca di incentivi per un impianto alimentato da bioliquidi. La questione centrale è se la disciplina italiana, che richiede certificati di sostenibilità e coinvolge anche gli intermediari della filiera, sia compatibile con la direttiva 2009/28/CE e con la libera circolazione delle merci.

Fatti e procedimento principale

L.E.G.O. gestiva un impianto termoelettrico alimentato con olio vegetale grezzo di palma, qualificato come bioliquido. In seguito a controlli, il GSE ha ritenuto che non fossero stati presentati i certificati di sostenibilità richiesti dalla normativa italiana e ha chiesto la restituzione degli incentivi percepiti per il periodo 2012-2014.

Il contenzioso interno verteva in particolare sulla posizione della società Movendi Srl, intermediaria nella catena di approvvigionamento, che secondo l’autorità italiana avrebbe dovuto presentare a sua volta la certificazione di sostenibilità, pur non avendo disponibilità fisica del bioliquido.

Normativa UE rilevante

La Corte richiama soprattutto:

  • la direttiva 2009/28/CE, in particolare gli articoli 17 e 18;
  • la decisione di esecuzione 2011/438/UE, che riconosceva il sistema volontario ISCC;
  • l’articolo 34 TFUE, sulla libera circolazione delle merci;
  • l’articolo 36 TFUE, per le possibili giustificazioni;
  • l’articolo 114 TFUE, quale base dell’armonizzazione.

Prima questione: portata del riconoscimento del sistema ISCC

La Corte osserva che l’articolo 17 della direttiva 2009/28 armonizza in modo esaustivo i criteri di sostenibilità, ma la verifica del rispetto di tali criteri, disciplinata dall’articolo 18, lascia agli Stati membri un margine di intervento nelle modalità applicative.

Tuttavia, il punto decisivo è che la decisione di esecuzione 2011/438 ha riconosciuto il sistema ISCC solo per dimostrare la sostenibilità dei biocarburanti, non dei bioliquidi. Poiché nel procedimento principale si tratta di bioliquidi, la Corte conclude che l’Italia poteva legittimamente prevedere obblighi nazionali aggiuntivi per la loro certificazione. In tale misura, l’articolo 18, paragrafo 7, della direttiva non impedisce l’imposizione di oneri ulteriori.

Seconda questione: obblighi anche per gli intermediari senza disponibilità fisica

Quanto alla seconda questione, la Corte interpreta l’articolo 18, paragrafi 1 e 3, della direttiva 2009/28 nel senso che gli Stati membri conservano un ampio margine di discrezionalità nel determinare quali operatori della catena di consegna debbano fornire la prova del rispetto dei criteri di sostenibilità.

La normativa italiana, imponendo obblighi di certificazione, comunicazione e informazione a tutti gli operatori della catena, inclusi gli intermediari senza disponibilità fisica del prodotto, è stata ritenuta compatibile con la direttiva perché funzionale alla tracciabilità del bioliquido e alla prevenzione delle frodi.

Esame alla luce dell’articolo 34 TFUE

La Corte affronta anche il profilo della libera circolazione delle merci, benché il giudice nazionale non lo avesse espressamente formulato. L’obbligo di certificazione imposto agli intermediari è considerato idoneo a ostacolare, almeno potenzialmente, l’importazione di bioliquidi e quindi costituisce una misura di effetto equivalente a restrizioni quantitative.

Tale restrizione, però, può essere giustificata da esigenze imperative di tutela dell’ambiente e di prevenzione delle frodi. La Corte ritiene che la misura italiana sia idonea e necessaria, poiché consente di mantenere la tracciabilità lungo tutta la filiera e di evitare manipolazioni o falsificazioni della documentazione relativa ai bioliquidi.

Decisione e portata pratica

La Corte risponde che:

  • il riconoscimento del sistema ISCC non impediva all’Italia di imporre requisiti specifici per i bioliquidi;
  • gli Stati membri possono imporre obblighi di certificazione anche agli intermediari della filiera, se ciò è funzionale al controllo della sostenibilità;
  • la disciplina nazionale, nel caso concreto, non viola l’articolo 34 TFUE perché giustificata e proporzionata.

Per i professionisti, la sentenza conferma che il riconoscimento UE di un sistema volontario non sempre preclude ulteriori adempimenti nazionali, se il sistema riconosciuto non copre lo stesso ambito materiale del prodotto interessato.

Come è indicizzato

Materieenergia da fonti rinnovabilibioliquidicertificazione della sostenibilitàlibera circolazione delle merciprevenzione delle frodi

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