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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-337/17

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 4 ottobre 2018. — Feniks Sp. z o.o. contro Azteca Products & Services SL. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Okręgowy w Szczecinie. — Rinvio pregiudiziale – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Regolamento (UE) n. 1215/2012 – Competenza giurisdizionale, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale – Competenze speciali – Articolo 7, punto 1, lettera a) – Nozione di “materia contrattuale” – Azione pauliana. — Causa C-337/17

Giurisprudenza europea62017CJ0337

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha stabilito che l’azione pauliana proposta dal creditore contro il terzo acquirente può essere qualificata come controversia in materia contrattuale ai fini dell’articolo 7, punto 1, lettera a), del regolamento n. 1215/2012. Il criterio decisivo è che il diritto di credito del ricorrente derivi da obbligazioni liberamente assunte dal debitore tramite contratto. La Corte ha inoltre chiarito che la domanda non rientra nel regolamento sulle insolvenze se non è inserita in una procedura concorsuale.

Azione pauliana e competenza speciale in materia contrattuale ai sensi del regolamento Bruxelles I bis

La questione giuridica

Se un’azione pauliana proposta dal creditore contro il terzo acquirente, per far dichiarare inefficace nei propri confronti la vendita compiuta dal debitore in pregiudizio dei suoi diritti, rientri nella nozione di "materia contrattuale" di cui all’articolo 7, punto 1, lettera a), del regolamento n. 1215/2012; e se, ai fini dell’interpretazione, sia pertinente la sentenza Handte.

Principio di diritto

Un’azione pauliana è ricompresa nella competenza speciale dell’articolo 7, punto 1, lettera a), del regolamento n. 1215/2012 quando il credito fatto valere deriva da obbligazioni liberamente assunte in base a un contratto: in tal caso la causa dell’azione è contrattuale, anche se il convenuto è il terzo acquirente e non il debitore originario. La competenza può quindi radicarsi davanti al giudice del luogo di esecuzione dell’obbligazione contrattuale dedotta in giudizio, purché la controversia non rientri in una procedura di insolvenza esclusa dal regolamento Bruxelles I bis.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Regolamento (UE) n. 1215/2012
  • Articolo 1, paragrafo 1, regolamento (UE) n. 1215/2012
  • Articolo 1, paragrafo 2, lettera b), regolamento (UE) n. 1215/2012
  • Articolo 4, paragrafo 1, regolamento (UE) n. 1215/2012
  • Articolo 7, punto 1, lettera a), regolamento (UE) n. 1215/2012
  • Articolo 7, punto 1, lettera b), regolamento (UE) n. 1215/2012
  • Regolamento (CE) n. 1346/2000
  • Articolo 1, paragrafo 1, regolamento (CE) n. 1346/2000

Azione pauliana e competenza speciale in materia contrattuale ai sensi del regolamento Bruxelles I bis

La sentenza riguarda un rinvio pregiudiziale del Sąd Okręgowy w Szczecinie in una controversia tra una creditrice polacca e una società spagnola acquirente di un immobile. La questione centrale era se l’azione pauliana, proposta per far dichiarare inefficace nei confronti del creditore la vendita compiuta dal debitore in pregiudizio delle sue ragioni, rientri nella nozione di materia contrattuale dell’articolo 7, punto 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1215/2012.

Fatti e procedimento principale

La Feniks aveva un credito nei confronti della Coliseum, derivante da un contratto di esecuzione di opere edili. Poiché la Coliseum aveva ceduto un immobile sito a Stettino alla Azteca, la Feniks ha agito ex articoli 527 e seguenti del codice civile polacco per ottenere l’inefficacia dell’atto di disposizione nei propri confronti, sostenendo che la vendita fosse stata compiuta in frode ai creditori.

L’Azteca ha eccepito il difetto di competenza internazionale del giudice polacco, invocando la regola generale dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento n. 1215/2012, cioè la competenza del giudice del domicilio del convenuto in Spagna. Il giudice del rinvio ha ritenuto però che la controversia potesse ricadere nell’articolo 7, punto 1, lettera a), perché collegata al contratto da cui derivava il credito della Feniks.

Normativa rilevante

La Corte richiama in particolare:

  • il regolamento (UE) n. 1215/2012, soprattutto l’articolo 1, paragrafo 1, l’articolo 1, paragrafo 2, lettera b), l’articolo 4, paragrafo 1, e l’articolo 7, punto 1, lettere a) e b);
  • il regolamento (CE) n. 1346/2000, articolo 1, paragrafo 1, per verificare l’eventuale attrazione della controversia nell’ambito delle procedure di insolvenza;
  • l’articolo 267 TFUE, quale base del rinvio pregiudiziale.

Questione di applicabilità del regolamento n. 1215/2012

La Corte affronta preliminarmente il possibile collegamento con il regolamento sulle insolvenze. Richiama il principio di riparto tra regolamento n. 1215/2012 e regolamento n. 1346/2000: le azioni escluse dal primo perché riconducibili a procedure concorsuali rientrano nel secondo, mentre le azioni non rientranti nel regolamento sulle insolvenze restano soggette al regolamento Bruxelles I bis.

Nel caso concreto, la Corte osserva che l’azione della Feniks non appare inserita in un procedimento fallimentare o di amministrazione controllata e che, dalle informazioni fornite, non risulta neppure avviata una procedura di insolvenza nei confronti della Coliseum. L’azione mira inoltre a tutelare il singolo creditore e non ad incrementare il patrimonio del debitore, sicché rientra nella materia civile e commerciale ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento n. 1215/2012.

Ragionamento sulla nozione di "materia contrattuale"

La Corte ribadisce che la nozione di materia contrattuale va interpretata autonomamente e restrittivamente, in modo da garantire prevedibilità e certezza del diritto. La competenza speciale dell’articolo 7, punto 1, lettera a), presuppone l’esistenza di un’obbligazione liberamente assunta da una parte nei confronti di un’altra e posta a fondamento dell’azione.

Applicando tale criterio, la Corte rileva che l’azione pauliana si fonda sul diritto di credito del creditore e mira a preservare la garanzia patrimoniale del debitore in vista dell’esecuzione delle obbligazioni contrattualmente assunte. La causa dell’azione è dunque, in sostanza, la violazione delle obbligazioni che il debitore aveva liberamente contratto nei confronti del creditore.

La circostanza che l’azione sia diretta contro il terzo acquirente e non contro il debitore non impedisce l’applicazione dell’articolo 7, punto 1, lettera a), poiché la competenza speciale si fonda sulla causa dell’azione e non sull’identità delle parti. Inoltre, un foro radicato nel luogo di esecuzione dell’obbligazione contrattuale soddisfa meglio i criteri di prevedibilità e buona amministrazione della giustizia rispetto al foro generale del domicilio del convenuto.

Luogo di esecuzione e prevedibilità del foro

Nel caso concreto, la Corte osserva che il contratto da cui deriva il credito riguardava l’esecuzione di opere edili in Polonia. Pertanto, il luogo di esecuzione dell’obbligazione dedotta in giudizio, ai sensi dell’articolo 7, punto 1, lettera b), è la Polonia. Ciò rende coerente la competenza del giudice polacco con l’obiettivo di prevedibilità: un operatore che acquista un immobile in tali circostanze può ragionevolmente aspettarsi di essere convenuto dinanzi al giudice del luogo in cui le obbligazioni originarie sono state eseguite.

Dispositivo

La Corte risponde che, in una situazione come quella del procedimento principale, un’azione pauliana mediante la quale il titolare di diritti di credito derivanti da un contratto chiede che sia dichiarato inefficace nei suoi confronti l’atto con cui il debitore ha ceduto un bene a un terzo rientra nella norma di competenza internazionale dell’articolo 7, punto 1, lettera a), del regolamento n. 1215/2012.

Principio affermato

Il principio di diritto è che l’azione revocatoria ordinaria/pauliana è "contrattuale" ai fini del regolamento Bruxelles I bis quando il credito del quale il creditore chiede tutela nasce da obbligazioni contrattuali liberamente assunte dal debitore. In tale ipotesi, il giudice competente può essere quello del luogo di esecuzione dell’obbligazione contrattuale, anche se la domanda è proposta contro il terzo acquirente del bene e non contro il debitore originario.

Come è indicizzato

Materiecompetenza giurisdizionale internazionalemateria contrattualeazione paulianainsolvenzariconoscimento ed esecuzione delle decisioni civili e commerciali

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