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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-105/17

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 4 ottobre 2018. — Komisia za zashtita na potrebitelite contro Evelina Kamenova. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Administrativen sad - Varna. — Rinvio pregiudiziale – Tutela dei consumatori – Direttiva 2005/29/CE – Articolo 2, lettere b) e d) – Direttiva 2011/83/UE – Articolo 2, punto 2 – Nozioni di “professionista” e di “pratiche commerciali”. — Causa C-105/17

Giurisprudenza europea62017CJ0105

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte chiarisce che la nozione di "professionista" nelle direttive 2005/29 e 2011/83 va interpretata in modo uniforme e in senso funzionale. Nel caso di una persona fisica che vende beni su una piattaforma online, la qualificazione dipende da elementi concreti che indichino un'attività professionale organizzata. Di conseguenza, il mero fatto di aver pubblicato più annunci di vendita non è sufficiente, da solo, né a rendere la persona un professionista né a qualificare l'attività come pratica commerciale.

Nozione di "professionista" e di "pratica commerciale" nella vendita online da parte di persona fisica: qualificazione solo se l'attività è svolta nell'ambito di un'attività commerciale, industriale, artigianale o professionale

La questione giuridica

Se una persona fisica che pubblica contemporaneamente su un sito Internet più annunci di vendita di beni nuovi e usati possa essere qualificata come "professionista" ai sensi dell'articolo 2, lettera b), della direttiva 2005/29 e dell'articolo 2, punto 2, della direttiva 2011/83, e se tale attività costituisca una "pratica commerciale" ai sensi dell'articolo 2, lettera d), della direttiva 2005/29, con conseguente applicabilità delle regole di tutela del consumatore e degli obblighi informativi.

Principio di diritto

Una persona fisica che vende online, anche in modo simultaneo e numericamente rilevante, beni nuovi o usati non è automaticamente un "professionista" né le sue inserzioni costituiscono di per sé una "pratica commerciale": la qualifica dipende da una valutazione caso per caso e richiede che l'attività sia svolta nel quadro di un'attività commerciale, industriale, artigianale o professionale. Il solo numero di annunci, la contemporaneità delle inserzioni o la finalità di lucro non bastano, da soli, a fondare tali qualificazioni; spetta al giudice nazionale verificare tutte le circostanze rilevanti.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Direttiva 2005/29/CE
  • Articolo 2, lettere b) e d), direttiva 2005/29/CE
  • Articolo 3, paragrafo 1, direttiva 2005/29/CE
  • Direttiva 2011/83/UE
  • Articolo 2, punto 2, direttiva 2011/83/UE
  • Articolo 3, paragrafo 1, direttiva 2011/83/UE
  • Articolo 6, paragrafo 1, direttiva 2011/83/UE
  • Articolo 9, paragrafo 1, direttiva 2011/83/UE
  • Articolo 114 TFUE

Nozione di professionista e pratica commerciale nella vendita online

La causa riguarda un rinvio pregiudiziale dell’Administrativen sad – Varna (Bulgaria) nell’ambito di una controversia tra l’autorità bulgara per la tutela dei consumatori e la sig.ra Evelina Kamenova, sanzionata per non avere fornito talune informazioni nei propri annunci di vendita pubblicati su un sito Internet. La Corte è chiamata a chiarire se una persona fisica che inserisce contemporaneamente più annunci online per beni nuovi e usati possa rientrare nella nozione di "professionista" e se tale attività costituisca una "pratica commerciale" ai sensi della direttiva 2005/29.

Fatti e procedimento principale

Un consumatore aveva acquistato un orologio su www.olx.bg mediante vendita a distanza e aveva poi contestato la mancata corrispondenza del bene rispetto all’annuncio. A seguito dei controlli, la Komisiya za zashtita na potrebitelite (KZP) aveva individuato nella sig.ra Kamenova la venditrice, rilevando che sotto lo pseudonimo "eveto-ZZ" erano stati pubblicati otto annunci di vendita di diversi prodotti. La KZP aveva quindi irrogato sanzioni amministrative per violazione degli obblighi informativi previsti dal diritto bulgaro di recepimento della direttiva 2011/83, ritenendo la venditrice un professionista.

Il giudice di primo grado aveva annullato la decisione, ritenendo che la sig.ra Kamenova non avesse la qualità di professionista. In sede di impugnazione, il giudice del rinvio ha chiesto alla Corte se il solo fatto di pubblicare numerosi annunci online basti a integrare la nozione di professionista e di pratica commerciale.

Normativa rilevante

La Corte richiama anzitutto:

  • l’articolo 2, lettera b), della direttiva 2005/29, che definisce il "professionista";
  • l’articolo 2, lettera d), della direttiva 2005/29, che definisce le "pratiche commerciali delle imprese nei confronti dei consumatori";
  • l’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2005/29, relativo all’ambito di applicazione;
  • l’articolo 2, punto 2, della direttiva 2011/83, che contiene una definizione sostanzialmente identica di "professionista";
  • l’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2011/83, che ne delimita l’applicazione ai contratti tra professionista e consumatore;
  • gli articoli 6, paragrafo 1, e 9, paragrafo 1, della direttiva 2011/83, relativi rispettivamente agli obblighi informativi precontrattuali e al diritto di recesso;
  • l’articolo 114 TFUE, quale base giuridica comune delle due direttive;
  • l’articolo 267 TFUE, quale fondamento del rinvio pregiudiziale.

Ragionamento della Corte sulla nozione di professionista

La Corte osserva che le definizioni di "professionista" nelle direttive 2005/29 e 2011/83 sono pressoché identiche e devono essere interpretate in modo uniforme, poiché le due direttive perseguono obiettivi comuni di buon funzionamento del mercato interno e di elevato livello di tutela dei consumatori.

La Corte ribadisce che la nozione di professionista è ampia e funzionale: non dipende dalla qualifica formale del soggetto, ma dal fatto che l’attività sia svolta nel quadro di un’attività commerciale, industriale, artigianale o professionale. La nozione si contrappone a quella di consumatore, che designa la persona fisica al di fuori di tali attività e che si trova in posizione di inferiorità informativa, economica e giuridica rispetto al professionista.

In tale prospettiva, la Corte afferma che la qualificazione richiede una valutazione caso per caso. Il giudice nazionale deve verificare, sulla base di tutti gli elementi di fatto, se la vendita online presenti caratteri di organizzazione, continuità, regolarità o inserimento in un’attività professionale. Tra gli indici rilevanti la Corte menziona, in particolare:

  • l’organizzazione della vendita;
  • il fine di lucro;
  • l’eventuale possesso di informazioni o competenze tecniche superiori a quelle del consumatore;
  • lo status giuridico del venditore;
  • il collegamento con un’attività commerciale o professionale;
  • l’assoggettamento all’IVA;
  • l’eventuale percezione di compensi o provvigioni;
  • l’acquisto di beni per la rivendita;
  • la regolarità, frequenza o simultaneità delle operazioni;
  • il tipo e il numero dei prodotti offerti.

La Corte precisa però che tali criteri non sono né tassativi né esclusivi e che nessuno di essi, isolatamente considerato, è sufficiente a qualificare automaticamente il venditore come professionista. In particolare, né la finalità di lucro né la pubblicazione simultanea di più annunci bastano da sole.

Ragionamento della Corte sulla nozione di pratica commerciale

Quanto alla nozione di "pratica commerciale", la Corte ricorda che l’articolo 2, lettera d), della direttiva 2005/29 ha una formulazione molto ampia, ma richiede comunque che la pratica sia posta in essere da un professionista e sia direttamente connessa alla promozione, vendita o fornitura di un prodotto ai consumatori.

Ne deriva che una condotta può costituire pratica commerciale soltanto se è riconducibile a un professionista. Poiché nel caso di specie il mero numero degli annunci e la loro simultaneità non consentono di presumere automaticamente la qualità di professionista, anche la qualificazione dell’attività come pratica commerciale non può essere affermata in astratto. La Corte conclude quindi che spetta al giudice del rinvio verificare se, in concreto, l’attività della sig.ra Kamenova rientrasse nell’ambito di un’attività professionale.

Decisione e dispositivo

La Corte risponde che gli articoli 2, lettere b) e d), della direttiva 2005/29 e l’articolo 2, punto 2, della direttiva 2011/83 devono essere interpretati nel senso che una persona fisica che pubblica su un sito Internet, contemporaneamente, un certo numero di annunci per la vendita di beni nuovi e d’occasione può essere qualificata come "professionista", e la relativa attività può costituire una "pratica commerciale", solo se essa agisce nel quadro della propria attività commerciale, industriale, artigianale o professionale. La verifica concreta di tale circostanza compete al giudice nazionale, sulla base di tutte le circostanze del caso.

Principio affermato

La sentenza afferma un criterio sostanziale e non meramente quantitativo: la vendita online ripetuta o simultanea di beni da parte di una persona fisica non è di per sé sufficiente per attrarla nell’ambito della disciplina consumeristica come attività di un professionista. Occorre un accertamento concreto della dimensione professionale dell’attività, altrimenti non si applicano automaticamente né la disciplina sulle pratiche commerciali sleali né gli obblighi informativi e il diritto di recesso previsti dalla direttiva 2011/83.

Come è indicizzato

Materietutela dei consumatorivendita onlinepratiche commerciali slealicontratti a distanzadiritto dell'informazione precontrattuale

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