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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-191/17

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 4 ottobre 2018. — Bundeskammer für Arbeiter und Angestellte contro ING-DiBa Direktbank Austria Niederlassung der ING-DiBa AG. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberster Gerichtshof. — Direttiva 2007/64/CE – Servizi di pagamento nel mercato interno – Nozione di “conto di pagamento” – Eventuale inclusione di un conto di risparmio che consente al suo utente di effettuare versamenti e prelievi attraverso un conto corrente aperto a suo nome. — Causa C-191/17

Giurisprudenza europea62017CJ0191

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha chiarito che la nozione di "conto di pagamento" non si estende automaticamente ai conti di risparmio online. Decisivo è che il conto consenta direttamente operazioni di pagamento, e non solo trasferimenti tramite un conto corrente di appoggio intestato allo stesso cliente. Di conseguenza, il conto di risparmio oggetto della controversia resta fuori dall’ambito della direttiva 2007/64/CE.

Nozione di "conto di pagamento" nella direttiva 2007/64/CE: esclusione di un conto di risparmio online operabile solo tramite conto corrente di appoggio.

La questione giuridica

Se l’articolo 4, punto 14, della direttiva 2007/64/CE debba essere interpretato nel senso che un conto di risparmio online, sul quale il cliente può effettuare versamenti e prelievi tramite un conto corrente di appoggio intestato allo stesso cliente, rientri nella nozione di "conto di pagamento" e quindi nell’ambito di applicazione della direttiva.

Principio di diritto

Un conto di risparmio online non rientra nella nozione di "conto di pagamento" ai sensi dell’articolo 4, punto 14, della direttiva 2007/64/CE quando non consente di effettuare direttamente operazioni di pagamento verso terzi o da terzi, ma richiede necessariamente l’interposizione di un conto corrente di appoggio; il fatto che il conto consenta prelievi a vista o versamenti non è sufficiente, poiché ciò che rileva è la possibilità di eseguire operazioni di pagamento a cadenza giornaliera direttamente da quel conto.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Direttiva 2007/64/CE
  • Articolo 4, punti 3, 5 e 14, direttiva 2007/64/CE
  • Allegato della direttiva 2007/64/CE
  • Direttiva 2014/92/UE
  • Articolo 1, paragrafo 6, direttiva 2014/92/UE
  • Articolo 2, punto 3, direttiva 2014/92/UE

Nozione di "conto di pagamento" e conto di risparmio online

La pronuncia resa nella causa C-191/17, su rinvio pregiudiziale dell’Oberster Gerichtshof (Austria), concerne l’interpretazione dell’articolo 4, punto 14, della direttiva 2007/64/CE sui servizi di pagamento nel mercato interno. La Corte era chiamata a stabilire se un conto di risparmio online, utilizzabile per versamenti e prelievi solo tramite un conto corrente di appoggio intestato allo stesso cliente, debba essere qualificato come "conto di pagamento".

Fatti e procedimento principale

La controversia opponeva la Bundeskammer für Arbeiter und Angestellte, che agisce per la tutela degli interessi dei consumatori, alla ING-DiBa Direktbank Austria. Oggetto della lite erano alcune clausole delle condizioni generali di contratto della banca, ritenute contrarie allo ZaDiG, legge austriaca di recepimento della direttiva 2007/64/CE. Il giudice del rinvio doveva prima verificare se tale normativa fosse applicabile, il che dipendeva dalla qualificazione dei conti di risparmio online come conti di pagamento.

Normativa rilevante

La Corte richiama anzitutto:

  • l’articolo 4, punto 14, della direttiva 2007/64/CE, che definisce il "conto di pagamento" come un conto detenuto a nome di uno o più utenti di servizi di pagamento e utilizzato per l’esecuzione di operazioni di pagamento;
  • l’articolo 4, punto 5, della stessa direttiva, sulla nozione di "operazione di pagamento";
  • l’allegato della direttiva 2007/64/CE, in particolare i punti 2 e 3, relativi ai servizi che permettono prelievi e l’esecuzione di ordini di pagamento;
  • la direttiva 2014/92/UE, soprattutto il considerando 12, il considerando 14, l’articolo 1, paragrafo 6, e l’articolo 2, punto 3, richiamati come contesto interpretativo per la nozione di conto di pagamento.

Ragionamento della Corte

La Corte osserva che il testo dell’articolo 4, punto 14, della direttiva 2007/64/CE, considerato da solo, non consente di risolvere con certezza se un conto come quello controverso rientri nella definizione. Per questo motivo, interpreta la disposizione alla luce del contesto normativo, in particolare della direttiva 2014/92/UE, che contiene una definizione quasi identica di conto di pagamento e chiarisce che i conti di risparmio sono, in linea di principio, esclusi dall’ambito di applicazione, salvo che possano essere usati per operazioni di pagamento ordinarie.

Da tale contesto la Corte ricava due elementi centrali:

  • la semplice denominazione di "conto di risparmio" non è decisiva;
  • il criterio decisivo è la capacità del conto di consentire direttamente operazioni di pagamento a cadenza giornaliera.

La Corte sottolinea inoltre che la possibilità di effettuare operazioni di pagamento a favore di terzi e da terzi è un elemento costitutivo della nozione di conto di pagamento. Se per compiere tali operazioni è necessario passare attraverso un conto di appoggio, il conto di risparmio non può essere considerato un conto di pagamento. Il fatto che il cliente possa disporre delle somme a vista non basta, perché ciò che conta è l’idoneità del conto a fungere direttamente da strumento per operazioni di pagamento.

Decisione

La Corte risponde quindi che l’articolo 4, punto 14, della direttiva 2007/64/CE dev’essere interpretato nel senso che un conto di risparmio che consente di esigere a vista somme depositate, ma dal quale versamenti e prelievi possono essere effettuati soltanto tramite un conto corrente, non rientra nella nozione di "conto di pagamento".

Implicazioni operative

Per gli operatori bancari e per chi assiste consumatori o imprese, la pronuncia indica che la qualificazione di un prodotto bancario non dipende dal nome commerciale, ma dalla sua funzione concreta. Se il conto non permette direttamente ordini di pagamento, bonifici o prelievi nei termini richiesti dalla disciplina dei servizi di pagamento, esso resta fuori dall’ambito applicativo della direttiva 2007/64/CE e della normativa nazionale di recepimento.

Come è indicizzato

Materieservizi di pagamentoconti di pagamentodiritto bancariotutela dei consumatori

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