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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-56/17

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 4 ottobre 2018. — Bahtiyar Fathi contro Predsedatel na Darzhavna agentsia za bezhantsite. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Administrativen sad Sofia-grad. — Rinvio pregiudiziale – Spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia – Frontiere, asilo e immigrazione – Regolamento (UE) n. 604/2013 – Articolo 3 – Determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo – Esame di una domanda di protezione internazionale senza decisione esplicita in merito alla determinazione dello Stato membro competente per l’esame – Direttiva 2011/95/UE – Articoli 9 e 10 – Motivi di persecuzione fondati sulla religione – Prova – Legislazione iraniana sull’apostasia – Direttiva 2013/32/UE – Articolo 46, paragrafo 3 – Ricorso effettivo. — Causa C-56/17

Giurisprudenza europea62017CJ0056

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte chiarisce che il regolamento Dublino III disciplina la determinazione dello Stato competente, ma non richiede una decisione esplicita formale quando lo Stato membro proceda direttamente all’esame nel merito senza trasferimento. Esclude poi che il giudice del ricorso debba controllare d’ufficio la corretta applicazione del sistema Dublino, perché tale profilo resta distinto dall’esame nel merito della domanda. Sul piano sostanziale, la Corte precisa che il richiedente asilo non deve dimostrare ogni componente della nozione di religione e che le sanzioni penali drastiche per apostasia possono costituire persecuzione religiosa se applicate in concreto.

Rinvio pregiudiziale in materia di protezione internazionale: applicazione del regolamento Dublino III senza decisione esplicita di competenza, estensione del sindacato ex art. 46, par. 3, direttiva 2013/32 e nozione di persecuzione per motivi religiosi, inclusa l’apostasia.

La questione giuridica

Se, in assenza di una decisione espressa sulla competenza, uno Stato membro possa esaminare nel merito una domanda di protezione internazionale; se il giudice investito del ricorso contro il rigetto debba verificare d’ufficio l’applicazione del regolamento Dublino III; se il richiedente debba provare tutte le componenti della nozione di religione per invocare persecuzione religiosa; e se la pena capitale o la reclusione previste per l’apostasia o per atti contrari alla religione di Stato possano costituire atti di persecuzione.

Principio di diritto

L’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento Dublino III non impone che lo Stato membro competente adotti una decisione esplicita di competenza prima di esaminare nel merito la domanda di protezione internazionale; il giudice che decide sul rigetto della domanda non è tenuto, ex articolo 46, paragrafo 3, della direttiva 2013/32, a verificare d’ufficio la corretta applicazione del regolamento Dublino III. In materia di persecuzione religiosa, il richiedente non deve provare tutte le componenti della nozione di "religione", ma deve rendere credibili le proprie affermazioni; inoltre, un divieto di apostasia o di atti contro la religione di Stato, sanzionato nella prassi con pena capitale o reclusione, può integrare un atto di persecuzione se tali sanzioni sono effettivamente applicate nel paese d’origine.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Regolamento (UE) n. 604/2013
  • Articolo 3 del regolamento (UE) n. 604/2013
  • Articolo 17 del regolamento (UE) n. 604/2013
  • Articolo 20 del regolamento (UE) n. 604/2013
  • Articolo 27 del regolamento (UE) n. 604/2013
  • Direttiva 2011/95/UE
  • Articoli 4, 9 e 10 della direttiva 2011/95/UE
  • Direttiva 2013/32/UE
  • Articolo 31, paragrafo 8, della direttiva 2013/32/UE
  • Articolo 32, paragrafo 2, della direttiva 2013/32/UE
  • Articolo 46, paragrafo 3, della direttiva 2013/32/UE
  • Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Articoli 10, 18 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Convenzione di Ginevra del 1951
  • CEDU, articolo 15

Oggetto sintetico della pronuncia

La sentenza riguarda una domanda di pronuncia pregiudiziale proposta da un tribunale bulgaro in una controversia su diniego di protezione internazionale a un cittadino iraniano convertito al cristianesimo. La Corte affronta, da un lato, il rapporto tra regolamento Dublino III e decisione nel merito della domanda e, dall’altro, la nozione di persecuzione per motivi religiosi ai sensi della direttiva 2011/95.

Fatti e procedimento principale

Il sig. Bahtiyar Fathi, cittadino iraniano di origine curda, ha chiesto protezione internazionale in Bulgaria sostenendo di essere stato perseguitato per motivi religiosi a causa della sua conversione al cristianesimo. Ha dichiarato di aver avuto contatti con un’emittente televisiva cristiana vietata e di essere stato detenuto e interrogato dai servizi segreti iraniani, producendo una lettera della Nejat TV del 29 novembre 2012.

La DAB ha respinto la domanda come infondata, ritenendo il racconto contraddittorio e non credibile e considerando falso il documento prodotto. Il giudice del rinvio ha osservato che non era stata adottata una decisione esplicita sulla competenza della Bulgaria ai sensi del regolamento Dublino III e ha chiesto chiarimenti anche sulla prova dei motivi religiosi di persecuzione e sulla rilevanza della normativa iraniana sull’apostasia.

Normativa rilevante

La Corte richiama:

  • il regolamento (UE) n. 604/2013 (Dublino III), in particolare gli articoli 3, 17, 20 e 27;
  • la direttiva 2011/95/UE, in particolare gli articoli 4, 9 e 10;
  • la direttiva 2013/32/UE, in particolare l’articolo 46, paragrafo 3, e gli articoli 31, paragrafo 8, e 32, paragrafo 2;
  • la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, in particolare gli articoli 10, 18 e 47;
  • la Convenzione di Ginevra e la CEDU, richiamata soprattutto tramite l’articolo 15, paragrafo 2.

Questioni pregiudiziali

Il giudice del rinvio ha chiesto, in sintesi:

  • se lo Stato membro possa esaminare la domanda senza una previa decisione esplicita di competenza ai sensi del regolamento Dublino III;
  • se il giudice del ricorso debba controllare d’ufficio la corretta applicazione del regolamento Dublino III;
  • se il richiedente debba provare tutte le componenti della nozione di "religione" per invocare la persecuzione religiosa;
  • se il divieto di apostasia o di atti contrari alla religione di Stato, punito con pena di morte o reclusione, possa costituire persecuzione;
  • se, in mancanza di prove sulle componenti della religione, la domanda possa essere considerata infondata o manifestamente infondata.

Ragionamento della Corte sulle questioni Dublino

La Corte osserva che il regolamento Dublino III stabilisce criteri e meccanismi per determinare lo Stato competente, ma non prescrive che tale determinazione debba necessariamente sfociare in una decisione esplicita formale quando lo Stato membro procede direttamente all’esame della domanda. Il sistema del regolamento mira soprattutto a consentire una rapida individuazione dello Stato competente e a garantire l’accesso effettivo alla procedura di protezione internazionale.

La Corte rileva anche che il regolamento prevede garanzie specifiche soprattutto in caso di decisione di trasferimento, mentre non contiene un obbligo generale di adottare una decisione espressa sulla propria competenza quando lo Stato membro decide di trattare la domanda nel merito. Ne consegue che l’articolo 3, paragrafo 1, non osta a che le autorità nazionali esaminino la domanda senza una decisione esplicita di competenza.

Quanto al ricorso effettivo, la Corte distingue tra il controllo sulla decisione di merito e quello sulle regole di competenza del regolamento Dublino III. L’articolo 46, paragrafo 3, della direttiva 2013/32 impone al giudice un esame completo ed ex nunc degli elementi di fatto e di diritto relativi alla domanda, ma non lo obbliga a verificare d’ufficio la corretta applicazione del regolamento Dublino III, le cui procedure tra Stati membri restano disciplinate autonomamente dal regolamento stesso.

Ragionamento della Corte sulla persecuzione religiosa e sulla prova

La Corte ricorda che l’articolo 10, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2011/95 contiene una definizione ampia di "religione", comprendente convinzioni teiste, non teiste e ateiste, riti, professioni di fede e comportamenti personali o sociali fondati su un credo religioso. Tuttavia, da ciò non deriva che il richiedente debba fornire dichiarazioni o documenti su ciascuna componente di tale nozione.

Ciò che è richiesto è che le affermazioni del richiedente siano presentate in modo credibile, secondo il meccanismo di cooperazione e valutazione previsto dall’articolo 4 della direttiva 2011/95. La Corte richiama il principio per cui gli elementi non provati documentalmente possono essere presi in considerazione se ricorrono le condizioni cumulative dell’articolo 4, paragrafo 5, lettere da a) a e), e in particolare se il racconto è coerente, plausibile e il richiedente è generalmente attendibile.

La Corte precisa inoltre che, in tema di religione, occorre considerare sia il foro interno sia la manifestazione esterna della fede, ma non è necessario che il richiedente provi ogni aspetto dottrinale, rituale o comportamentale della sua appartenenza o conversione.

Ragionamento della Corte sulla normativa iraniana e sull’apostasia

Con riferimento alla sesta questione, la Corte afferma che un divieto di atti contro la religione di Stato, sanzionato con pena capitale o reclusione, può costituire un atto di persecuzione ai sensi dell’articolo 9 della direttiva 2011/95, purché tali sanzioni siano effettivamente applicate nella prassi nel paese d’origine. La Corte richiama il fatto che gli atti di persecuzione includono anche provvedimenti legislativi o giudiziari discriminatori e sanzioni penali sproporzionate o discriminatorie.

La valutazione concreta spetta al giudice nazionale, che deve accertare, sulla base delle dichiarazioni del richiedente, dei documenti prodotti e di fonti affidabili, se il rischio di applicazione reale di tali pene sussista. La Corte precisa che non rileva, ai fini di tale valutazione, che la misura sia giustificata internamente come tutela dell’ordine pubblico o dei diritti altrui.

Decisione/dispositivo

La Corte risponde che:

  • l’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento Dublino III non impedisce allo Stato membro di esaminare il merito della domanda senza una decisione esplicita di competenza;
  • l’articolo 46, paragrafo 3, della direttiva 2013/32 non impone al giudice di verificare d’ufficio la corretta applicazione del regolamento Dublino III;
  • l’articolo 10, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2011/95 non richiede che il richiedente provi tutte le componenti della nozione di religione, ma solo che le sue affermazioni siano credibili;
  • l’articolo 9, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2011/95 consente di qualificare come persecuzione il divieto di apostasia o di atti contro la religione di Stato quando esso sia sanzionato nella prassi con pena di morte o reclusione.

Principi affermati

  • Il sistema Dublino III non impone una formalizzazione espressa della competenza quando lo Stato membro procede direttamente all’esame della domanda.
  • Il ricorso effettivo ex articolo 46, paragrafo 3, direttiva 2013/32 riguarda il merito della domanda, non il controllo officioso della competenza Dublino.
  • La nozione di religione ai fini della direttiva 2011/95 è ampia e non richiede la prova di ogni sua componente.
  • La criminalizzazione dell’apostasia o di atti religiosi, se accompagnata da sanzioni effettivamente applicate di massima gravità, può integrare persecuzione.

Come è indicizzato

Materieprotezione internazionaleregolamento dublinodiritto d’asilopersecuzione per motivi religiosiricorso effettivo

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