Corte di giustizia, Sentenza C-12/17
Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 4 ottobre 2018. — Tribunalul Botoşani et Ministerul Justiţiei contro Maria Dicu. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Cluj. — Rinvio pregiudiziale – Politica sociale – Organizzazione dell’orario di lavoro – Direttiva 2003/88/CE – Diritto alle ferie annuali retribuite – Direttiva 2010/18/UE – Accordo quadro riveduto in materia di congedo parentale – Congedo parentale non considerato come periodo di lavoro effettivo. — Causa C-12/17
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di giustizia ha chiarito che il diritto alle ferie annuali retribuite, pur essendo un principio fondamentale del diritto sociale dell’Unione, si calcola in linea di principio sulla base del lavoro effettivamente svolto nel periodo di riferimento. Il congedo parentale non rientra tra le assenze che devono essere assimilate al lavoro effettivo ai fini di tale calcolo. Ne consegue che una normativa nazionale che escluda il congedo parentale dal computo delle ferie annuali retribuite è compatibile con l’articolo 7 della direttiva 2003/88.
Con la pronuncia la Corte stabilisce che il congedo parentale fruito durante il periodo di riferimento può essere escluso dal calcolo delle ferie annuali retribuite, non essendo assimilabile a periodo di lavoro effettivo ai sensi dell’articolo 7 della direttiva 2003/88.
La questione giuridica
Se l’articolo 7 della direttiva 2003/88/CE debba essere interpretato nel senso che osta a una normativa nazionale che, ai fini della determinazione della durata delle ferie annuali retribuite, non considera il periodo di congedo parentale per un figlio fino a due anni di età come periodo di lavoro effettivo.
Principio di diritto
L’articolo 7 della direttiva 2003/88 non osta a una normativa nazionale che, nel determinare i diritti alle ferie annuali retribuite di un lavoratore per un dato periodo di riferimento, non assimili il congedo parentale fruito durante quel periodo a un periodo di lavoro effettivo. La Corte ritiene che, a differenza della malattia o del congedo di maternità, il congedo parentale è normalmente frutto di una scelta del lavoratore, non comporta impedimenti fisici o psichici al lavoro e, quando comporta la sospensione del rapporto di lavoro secondo il diritto nazionale, sospende anche gli obblighi reciproci delle parti.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Direttiva 2003/88/CE
- Articolo 7 della direttiva 2003/88/CE
- Articolo 1 della direttiva 2003/88/CE
- Articolo 15 della direttiva 2003/88/CE
- Articolo 17 della direttiva 2003/88/CE
- Articolo 31, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 6, paragrafo 1, TUE
- Direttiva 2010/18/UE
- Accordo quadro riveduto in materia di congedo parentale (allegato alla direttiva 2010/18/UE)
- Clausola 2 dell’accordo quadro riveduto in materia di congedo parentale
- Clausola 5 dell’accordo quadro riveduto in materia di congedo parentale
- Clausola 8 dell’accordo quadro riveduto in materia di congedo parentale
Ferie annuali retribuite e congedo parentale: esclusione del periodo di congedo dal calcolo delle ferie
La causa C-12/17 riguarda un rinvio pregiudiziale della Curtea de Apel Cluj in materia di organizzazione dell’orario di lavoro e diritto alle ferie annuali retribuite. La Corte è chiamata a stabilire se il congedo parentale fruito nel periodo di riferimento debba essere considerato, ai fini del computo delle ferie annuali, come lavoro effettivo.
Fatti e procedimento principale
La sig.ra Maria Dicu, magistrato presso il Tribunalul Botoșani, nel 2015 ha fruito prima del congedo di maternità, poi di un congedo parentale dal 4 febbraio al 16 settembre 2015, e infine di 30 giorni di ferie annuali retribuite. Poiché il diritto rumeno prevede per i giudici e i procuratori 35 giorni lavorativi di ferie annue, la lavoratrice ha chiesto il riconoscimento di cinque giorni residui per il 2015. Il Tribunalul Botoșani ha respinto la domanda, ritenendo che il congedo parentale non potesse essere qualificato come periodo di lavoro effettivo ai fini del calcolo delle ferie.
Questioni sottoposte alla Corte
Il giudice del rinvio chiede in sostanza se l’articolo 7 della direttiva 2003/88 osti a una disposizione nazionale che, nel determinare la durata delle ferie annuali retribuite, escluda il periodo di congedo parentale dal novero dei periodi di lavoro effettivo.
Normativa rilevante
La Corte richiama in particolare:
- l’articolo 7 della direttiva 2003/88, che garantisce a ogni lavoratore almeno quattro settimane di ferie annuali retribuite;
- l’articolo 1, paragrafo 2, della stessa direttiva, relativo al campo di applicazione;
- l’articolo 15 e l’articolo 17 della direttiva 2003/88, per il quadro delle eventuali disposizioni più favorevoli e delle deroghe;
- la clausola 5 dell’accordo quadro riveduto in materia di congedo parentale, allegato alla direttiva 2010/18/UE, che disciplina il mantenimento dei diritti acquisiti e il regime del rapporto di lavoro durante il congedo;
- l’articolo 31, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.
Ragionamento della Corte
La Corte ribadisce anzitutto che il diritto alle ferie annuali retribuite costituisce un principio particolarmente importante del diritto sociale dell’Unione e mira a consentire al lavoratore il riposo, la distensione e la ricreazione rispetto all’attività svolta.
Tale finalità presuppone, in linea di principio, un’attività lavorativa effettivamente prestata nel periodo di riferimento; perciò le ferie annuali sono normalmente determinate in funzione dei periodi di lavoro effettivo maturati.
La Corte distingue però il congedo parentale dalle ipotesi di malattia e di maternità. L’assenza per malattia è imprevedibile e indipendente dalla volontà del lavoratore, mentre il congedo parentale deriva in genere da una scelta del lavoratore di occuparsi del figlio. Inoltre, il lavoratore in congedo parentale non è soggetto alle limitazioni fisiche o psichiche proprie della malattia e si trova in una situazione diversa anche rispetto alla maternità, che tutela la condizione biologica della donna e il rapporto madre-figlio.
La Corte sottolinea poi che, nel caso in cui il diritto nazionale preveda la sospensione del rapporto di lavoro durante il congedo parentale, sono sospesi temporaneamente anche gli obblighi reciproci delle parti, in particolare l’obbligo del lavoratore di svolgere le mansioni contrattuali. Ne consegue che il periodo di congedo parentale non può essere assimilato a un periodo di lavoro effettivo ai fini dell’articolo 7 della direttiva 2003/88.
Infine, la Corte chiarisce che il principio secondo cui un congedo garantito dal diritto dell’Unione non deve pregiudicare un altro congedo avente finalità diversa non consente di imporre agli Stati membri di considerare il congedo parentale come lavoro effettivo ai fini delle ferie annuali retribuite.
Decisione
La Corte risponde che l’articolo 7 della direttiva 2003/88 non osta a una normativa nazionale che, ai fini della determinazione dei diritti alle ferie annuali retribuite, non consideri il periodo di congedo parentale fruito nel periodo di riferimento come periodo di lavoro effettivo.
Principio affermato
Il congedo parentale, quando comporti la sospensione del rapporto di lavoro secondo il diritto nazionale, non è assimilabile a periodo di lavoro effettivo ai fini del computo delle ferie annuali retribuite garantite dall’articolo 7 della direttiva 2003/88, e una disciplina nazionale in tal senso è compatibile con il diritto dell’Unione.
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