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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36391/2023 del 31/08/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

L'imputato impugnava la conferma della condanna per il reato previsto dall'art. 336 cod. pen. contestando: (1) violazione di legge e vizio di motivazione per presunta 'fusione' della condotta relativa al reato per cui era stato assolto con quella oggetto del processo e per mancata verifica della legittimità e della finalità della perquisizione; (2) violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza, lamentando che la frase "sbirri di merda" cui la Corte avrebbe fatto riferimento non era nel capo di imputazione; (3) estinzione del reato per prescrizione intervenuta dopo la sentenza di appello.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i primi due motivi per genericità e per mancata specificazione delle censure ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen., ritenendo invece che la Corte di appello avesse motivato in modo congruo la ricostruzione fattuale (tra cui le minacce esplicite "se avessi una pistola vi sparerei" e il gesto di mimare mitragliare), avendo inoltre chiarito come la perquisizione fosse imminente e che le minacce avevano effettivamente impedito o differito l'esecuzione. Il terzo motivo (prescrizione) è stato ritenuto inammissibile poiché l'evento criminoso risale al 11/11/2014 e, con il termine massimo indicato (7 anni e 6 mesi), il reato non era estinto alla data della sentenza impugnata (05/05/2022); inoltre l'inammissibilità del ricorso impediva di dichiarare l'eventuale prescrizione maturata successivamente. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 336 cod. pen.

    La norma è stata applicata per configurare il reato di minaccia nei confronti di militari dell'arma: la Corte ha ritenuto sussistente l'elemento materiale (frasi minacciose e gesti mimici) e quello soggettivo, posti in relazione all'imminente perquisizione

  • art. 41 T.U.L.P.S.

    La perquisizione era stata disposta ai sensi di questa norma; la Corte di appello ha ritenuto che gli agenti in divisa avessero informato l'imputato dell'imminente attività di ricerca e non è stata prospettata in modo convincente l'illegittimità della perquisizione

  • art. 341-bis cod. pen.

    Richiamata in sentenza solo per segnalare che l'imputato era stato assolto rispetto al reato previsto da questa disposizione; la Corte ha evitato di 'fondere' le due fattispecie nel giudizio di responsabilità

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Richiamato implicitamente come criterio: il ricorso per cassazione deve indicare specifiche e ordinate ragioni di censura; la genericità, la frammentarietà e la mancanza di un confronto ragionato con il percorso motivazionale della sentenza impugnata rendono il ricorso inammissibile

Massime di principio

  • In sede di cassazione le censure devono essere specifiche, ordinate e direttamente connesse ai vizi di legittimità previsti dall'art. 606 c.p.p.: esposizioni generiche o 'magmatiche' possono condurre all'inammissibilità.
  • La prova del dolo o della consapevolezza può essere desunta non solo da parole testuali riportate nel capo di imputazione ma dall'insieme del comportamento (frasi, gesti, contesto): singole espressioni non ripetute nel capo d'imputazione possono essere valorizzate se il contesto e altri elementi fattuali sono indicati nell'accusa.
  • La legittimità di atti come la perquisizione va contestata con argomentazioni precise: un generico dubbio sull'illegittimità difficilmente è idoneo a scalfire una motivazione congrua che descrive l'informazione resa all'interessato e l'ordinaria modalità di esecuzione.
  • Il calcolo della prescrizione si compie con riferimento alla data del fatto e alla data della pronuncia impugnata; se, alla data della sentenza impugnata, il reato non è ancora prescritto, la dichiarazione di inammissibilità del ricorso impedisce in genere di far valere una prescrizione sopravvenuta in cassazione.
  • Minacce esplicite unite a gesti mimici diretti a intimidire possono integrare pienamente il reato di minaccia nei confronti di pubblici ufficiali anche se alcuni dettagli linguistici non compaiono testualmente nel capo di imputazione.
  • Nelle impugnazioni è importante evitare la valorizzazione atomistica di singoli elementi decontestualizzati: il sindacato di legittimità richiede il confronto con il complesso percorso motivazionale della decisione impugnata.

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