Cassazione Penale, Sentenza n. 10941/2022 del 25/03/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile l'opposizione al decreto penale di condanna del 21/10/2020 (ammenda di euro 6.500 per violazione art. 4 L. 110/1975 - porto di strumento atto ad offendere: mazza da baseball). Il ricorrente sosteneva che l'opposizione era stata depositata in formato nativo digitale, sottoscritta digitalmente e trasmessa tramite PEC alla casella individuata dal direttore generale dei sistemi informativi automatizzati, invocando l'applicabilità dell'art. 24 DL 137/2020 (e delle modifiche introdotte in sede di conversione) e il principio del favor impugnationis per ottenere l'ammissibilità dell'opposizione.
La decisione
Il ricorso è stato respinto. La Corte ha ritenuto che alla data di trasmissione (12/11/2020) non fosse consentito utilizzare la PEC per proporre l'opposizione al decreto penale di condanna, atteso che l'art. 24 DL 137/2020, nell'originario testo, non derogava alle norme primarie e regolamentari che disciplinano le impugnazioni. La Corte ha inoltre escluso che la disposizione intertemporale di sanatoria (art. 24, comma 6-decies, introdotta in sede di conversione) potesse sanare un atto trasmesso con modalità non consentita, posto che la norma conversionale non ha modificato le norme primarie e regolamentari che impedivano l'uso della PEC per le impugnazioni nella fase considerata. Conseguentemente l'opposizione è rimasta inammissibile e il ricorrente è stato condannato alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 461 cod. proc. pen.
Norma processuale richiamata in relazione all'inammissibilità delle impugnazioni; la Corte l'ha applicata per confermare l'inammissibilità dell'opposizione proposta tramite PEC in data anteriore alla conversione normativa che ha disciplinato la materia.
art. 24, d.l. 28/10/2020, n. 137 (commi rilevanti: comma 4; commi 6-bis a 6-novies; comma 6-decies)
Il testo originario (comma 4) non poteva derogare alle norme primarie e regolamentari sul deposito e sulle impugnazioni; la legge di conversione (commi aggiunti) ha poi disciplinato in modo dettagliato l'uso del formato digitale e della PEC per le impugnazioni, ma la disposizione intertemporale di sanatoria (comma 6-decies) non è stata ritenuta idonea a sanare atti trasmessi con modalità non consentite alla data di invio quando permangono conflitti con norme primarie e regolamentari.
Legge di conversione 18/12/2020, n. 176
Ha modificato ed integrato il DL 137/2020 introducendo commi che regolano l'uso del file nativo digitale, la sottoscrizione digitale e la trasmissione alla casella PEC individuata dal direttore generale; ha anche introdotto la previsione temporale e la clausola recante una apparente disciplina 'sanante' per atti trasmessi tra l'entrata in vigore del DL e la conversione, ma la Corte ha ritenuto che tale sanatoria non superi i limiti imposti dalle norme primarie e regolamentari.
decreto del Ministro della giustizia 21/02/2011, n. 44 (regolamento regole tecniche per processo telematico)
Regola le tecnicalità del processo telematico e richiede il decreto dirigenziale previsto dall'art. 35 del regolamento per l'effettiva applicazione: la Corte ha sottolineato che le disposizioni emergenziali non avevano derogato a queste regole tecniche, rappresentando un limite all'utilizzo immediato della PEC per le impugnazioni.
d.l. 29/12/2009, n. 193 (conv. L. 22/02/2010, n. 24), art. 4
Prevede limiti all'applicazione diretta del CAD nel processo; la Corte ha evidenziato la mancanza di una disciplina derogatoria esplicita rispetto a questa norma primaria che impediva l'applicazione diretta delle disposizioni del CAD e, per questo motivo, ostacolava l'uso della PEC per le impugnazioni fino a una chiara disciplina derogatoria.
d.lgs. 7/3/2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale - CAD)
Quadro normativo generale sull'uso delle tecnologie digitali; la Corte ha ricordato che l'applicazione nel processo è mediata da norme primarie e regolamentari che, se non derogate, ne limitano l'applicazione alle impugnazioni.
Giurisprudenza: Sez.1, n. 32566 del 03/11/2020 (Caprioli)
Decisione richiamata per il principio secondo cui l'art. 24, comma 4, DL 137/2020 non poteva trovare applicazione per le impugnazioni in presenza di previsioni codicistiche e regolamentari specifiche; la Corte si è allineata a questo orientamento.
Giurisprudenza: Sez.1, n. 41098 del 15/10/2021 (Pirone)
Decisione citata in relazione alle cause di inammissibilità introdotte dalla disciplina di conversione e alla necessità di rispettare i requisiti tecnici imposti per l'uso del formato digitale e della PEC.
Giurisprudenza: Sez.4, n. 21056 del 23/01/2018 (D'Angelo)
Richiamata a supporto del principio che l'utilizzo della PEC per atti processuali è vincolato alle norme primarie e regolamentari e non può essere applicato in assenza della necessaria disciplina.
Massime di principio
- La presentazione di impugnazioni o opposizioni tramite PEC è ammessa solo se la normativa primaria e quella regolamentare consentono esplicitamente tale modalità; una norma emergenziale non può derogare implicitamente a disposizioni di rango primario.
- La conversione di un decreto-legge può introdurre regole che autorizzano l'uso della PEC per le impugnazioni, ma la efficacia retroattiva o sanante di tali norme va valutata con attenzione: non sempre la 'sanatoria' risolve conflitti con norme primarie o regolamenti tecnici vigenti alla data di trasmissione dell'atto.
- Per rendere efficace un deposito telematico di impugnazione è necessario che l'atto sia formato in nativo digitale, sottoscritto digitalmente e trasmesso alla casella PEC espressamente individuata dalle norme/atti competenti; in mancanza di uno di questi requisiti l'atto rischia di essere dichiarato inammissibile.
- In situazioni dubbie è preferibile utilizzare le modalità di deposito tradizionali o integrare tempestivamente il deposito con ulteriori forme riconosciute, nonché verificare l'esistenza del provvedimento dirigenziale (o indicazioni ufficiali) che indica la casella PEC competente.
- Il principio del favor impugnationis non può prevalere quando sussiste un chiaro ostacolo normativo o regolamentare alla modalità di deposito prescelta; occorre valutare preventivamente la compatibilità formale dell'atto con le norme processuali vigenti.
- La parte che propone impugnazioni telematiche in periodi normativamente 'transitori' dovrebbe conservare evidenze tecniche (data/ora di sottoscrizione digitale, ricevute di PEC, identificazione della casella destinataria) e, se possibile, ottenere conferme ufficiali dall'ufficio giudiziario per ridurre il rischio di inammissibilità.
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