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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 21089/2023 del 17/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Gli imputati hanno proposto ricorso contro la sentenza della Corte d'appello di Bari dell'11/12/2020 (che aveva parzialmente riformato la sentenza del GUP) sollevando plurime censure: carenza o illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza dell'associazione per delinquere (con richiamo alla circostanza che alcuni reati-fine avevano dato luogo ad assoluzioni); insufficiente individualizzazione del ruolo di ciascun concorrente; vizi valutativi in relazione a specifiche prove (intercettazioni, videoregistrazioni, sequestri, appostamenti) e al riconoscimento della partecipazione a delitti quali porto e detenzione d'armi e riciclaggio; errori in tema di calcolo della pena, applicazione della recidiva e cumulabilità degli aumenti (art. 99 e art. 63 c.p.); eccessività della pena e mancata concessione o mancato prevalere delle attenuanti generiche; vizi di notifica e di procedure emergenziali (mancata notifica del decreto di citazione all'imputato detenuto); richieste di riqualificazione di taluni fatti (tentato riciclaggio vs ricettazione) e generiche doglianze sulla motivazione e sull'identificazione degli imputati nelle intercettazioni.

La decisione

La Corte di Cassazione, dopo esame, ha dichiarato inammissibili i ricorsi proposti da Saracino Pasquale, Costantino Savino, Specchio Gianfranco, Braschi Antonio, Menniello Pasquale, Russo Antonio, Cirulli Filippo, Natale Martino, Saracino Luigi, Tyshkovets Mykola e Shakun Sergii per le ragioni esplicitate in motivazione: le censure risultavano genericamente formulate o prive del necessario confronto critico con il compendio probatorio o non dimostravano una manifesta illogicità della motivazione di merito; in particolare, la Corte ha ritenuto inadeguate le prospettazioni alternative non sorrette da elementi sostenibili, ha ribadito la legittimità della valorizzazione di intercettazioni, servizi di osservazione e sequestri come elementi indiziari concatenati logicamente e ha rigettato le doglianze concernenti il trattamento sanzionatorio, la qualificazione del reato e la mancanza di individualizzazione dei ruoli salvo che le doglianze fossero generiche. Per la posizione di Iaculli Giuseppe la Corte ha disposto lo stralcio in quanto il tema della recidiva reiterata è all'esame delle Sezioni Unite; la trattazione della sua posizione è rinviata, previa formazione di separato fascicolo. Conseguentemente i ricorrenti dichiarati inammissibili sono condannati al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di euro 3.000 ciascuno alla Cassa per le ammende.

Norme richiamate

  • art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

    limita l'enunciazione dei motivi in Cassazione; il Collegio richiama tale disposizione per circoscrivere la esposizione dei motivi ai fini della motivazione

  • art. 616 cod. proc. pen.

    consente la condanna alle spese e l'irrogazione di somme a titolo di riparazione per ricorsi inammissibili; la Corte lo applica per condannare ciascun ricorrente a versare euro 3.000 alla Cassa per le ammende

  • art. 83 d.l. n. 18/2020 (conv. L. n. 27/2020) e successive disposizioni emergenziali

    giustifica l'uso delle comunicazioni via PEC al difensore di fiducia per le notifiche durante il periodo emergenziale; la Corte rifiuta le censure sulla notifica in periodo COVID che si erano svolte secondo tale disciplina

  • art. 416 cod. pen. (associazione per delinquere)

    richiamata come norma sostanziale contestata; la Corte ritiene che la valutazione della sussistenza dell'associazione per delinquere sia fondata su un compendio indiziario concatenato e che la mancata consumazione di alcuni reati-fine non esclude la sussistenza del vincolo associativo

  • art. 648-bis cod. pen. (riciclaggio)

    usata per valutare la responsabilità per operazioni di smontaggio e distruzione di veicoli provento di furto; la Corte ritiene sussistente il concorso sulla base della flagranza e degli elementi indiziari

  • art. 56 cod. pen. (tentativo)

    richiamato dalla Corte di merito in relazione all'insussistenza del superamento della soglia del tentativo per taluni episodi, senza però precludere il valore indiziario complessivo ai fini dell'associazione

  • art. 99, comma 4 cod. pen. (recidiva reiterata)

    discussa nei ricorsi (anche con rinvio alle Sezioni Unite per la qualificazione dei presupposti); la Corte ha valutato la doglianza come generica in assenza di specifici riferimenti

  • art. 63, comma 4 cod. pen. (criterio moderatore nel cumulo delle circostanze)

    richiamato nel giudizio sul cumulo di aumenti di pena (art. 648-bis e recidiva); la Corte analizza l'applicabilità del criterio moderatore e valuta la doglianza sul calcolo della pena

  • artt. 178 lett. c) e 179 cod. proc. pen.

    norme sulla notifica degli atti agli imputati; la Corte considera infondate le censure quando la notifica è stata effettuata secondo le disposizioni emergenziali

  • art. 521 cod. proc. pen. (principio di correlazione fra imputazione e sentenza)

    invocato dal ricorrente per contestare la disomogeneità tra imputazione e decisione di merito; la Corte ricorda che la violazione sussiste solo in caso di eterogeneità non superabile dall'accesso agli atti e dalle risultanze note

  • art. 192 cod. proc. pen. (valutazione della prova)

    richiamata nelle doglianze sulla valutazione delle intercettazioni e degli elementi indiziari; la Corte reputa congrua la valutazione di merito se la motivazione connette logicamente gli indizi

  • art. 62-bis e art. 133 cod. pen. (attenuanti generiche e loro valutazione)

    richiamati nelle doglianze sulla mancata o non prevalente concessione delle attenuanti; la Corte ritenne motivata la graduazione delle attenuanti in base a elementi individualizzanti

  • art. 114 cod. pen. (partecipazione di minima importanza)

    disciplina l'esclusione dell'attenuante della minima partecipazione nei casi di concorso numeroso; la Corte ha escluso l'applicabilità dell'attenuante quando la partecipazione logistico-organizzativa è causalmente rilevante

Massime di principio

  • La consumazione di reati-fine non è condizione necessaria per la configurabilità di un'associazione per delinquere: anche indizi circostanziati e ripetuti (intercettazioni, appostamenti, sopralluoghi, disponibilità di mezzi e armi, basi logistiche) possono provare il vincolo associativo.
  • Per censurare in Cassazione la motivazione di merito come manifestamente illogica è necessario proporre una tesi alternativa razionalmente sostenibile e fondata su elementi processuali acquisiti; ipotesi meramente congetturali o non corroborate non sono idonee.
  • Le intercettazioni e gli elementi indiziari, se valutati in un nesso logico complessivo, possono legittimamente fondare un giudizio di responsabilità; la Corte di legittimità controlla che la motivazione di merito abbia dato adeguata concatenazione logica agli indizi.
  • In materia di calcolo delle pene e di concorso di circostanze aggravanti, occorre valutare l'applicabilità del criterio moderatore dell'art. 63 c.p. alla specifica combinazione di aggravanti (ad effetto speciale vs effetto comune); la doglianza deve essere specifica e sostenuta da calcoli comparativi concreti.
  • Le doglianze processuali di natura formale (es. notifica in periodo emergenziale) vanno valutate alla luce delle norme temporanee e delle modalità previste (PEC, comunicazioni ai difensori): il rispetto delle regole emergenziali può rendere inammissibile la censura.
  • La mancata individualizzazione del contributo di ciascun concorrente all'interno di un sodalizio richiede censure precise: la generica contestazione dell'omessa individualizzazione è spesso inammissibile se non indicati elementi alternativi che dissocino l'imputato dal nucleo probatorio.
  • Richiedere riqualificazioni di reato (es. ricettazione vs riciclaggio o tentativo) in Cassazione necessita di un confronto puntuale con gli elementi probatori e con la motivazione di merito; semplici argomentazioni teoriche non sono sufficienti.

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