Cassazione Penale, Sentenza n. 21089/2023 del 17/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Gli imputati hanno proposto ricorso contro la sentenza della Corte d'appello di Bari dell'11/12/2020 (che aveva parzialmente riformato la sentenza del GUP) sollevando plurime censure: carenza o illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza dell'associazione per delinquere (con richiamo alla circostanza che alcuni reati-fine avevano dato luogo ad assoluzioni); insufficiente individualizzazione del ruolo di ciascun concorrente; vizi valutativi in relazione a specifiche prove (intercettazioni, videoregistrazioni, sequestri, appostamenti) e al riconoscimento della partecipazione a delitti quali porto e detenzione d'armi e riciclaggio; errori in tema di calcolo della pena, applicazione della recidiva e cumulabilità degli aumenti (art. 99 e art. 63 c.p.); eccessività della pena e mancata concessione o mancato prevalere delle attenuanti generiche; vizi di notifica e di procedure emergenziali (mancata notifica del decreto di citazione all'imputato detenuto); richieste di riqualificazione di taluni fatti (tentato riciclaggio vs ricettazione) e generiche doglianze sulla motivazione e sull'identificazione degli imputati nelle intercettazioni.
La decisione
La Corte di Cassazione, dopo esame, ha dichiarato inammissibili i ricorsi proposti da Saracino Pasquale, Costantino Savino, Specchio Gianfranco, Braschi Antonio, Menniello Pasquale, Russo Antonio, Cirulli Filippo, Natale Martino, Saracino Luigi, Tyshkovets Mykola e Shakun Sergii per le ragioni esplicitate in motivazione: le censure risultavano genericamente formulate o prive del necessario confronto critico con il compendio probatorio o non dimostravano una manifesta illogicità della motivazione di merito; in particolare, la Corte ha ritenuto inadeguate le prospettazioni alternative non sorrette da elementi sostenibili, ha ribadito la legittimità della valorizzazione di intercettazioni, servizi di osservazione e sequestri come elementi indiziari concatenati logicamente e ha rigettato le doglianze concernenti il trattamento sanzionatorio, la qualificazione del reato e la mancanza di individualizzazione dei ruoli salvo che le doglianze fossero generiche. Per la posizione di Iaculli Giuseppe la Corte ha disposto lo stralcio in quanto il tema della recidiva reiterata è all'esame delle Sezioni Unite; la trattazione della sua posizione è rinviata, previa formazione di separato fascicolo. Conseguentemente i ricorrenti dichiarati inammissibili sono condannati al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di euro 3.000 ciascuno alla Cassa per le ammende.
Norme richiamate
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
limita l'enunciazione dei motivi in Cassazione; il Collegio richiama tale disposizione per circoscrivere la esposizione dei motivi ai fini della motivazione
art. 616 cod. proc. pen.
consente la condanna alle spese e l'irrogazione di somme a titolo di riparazione per ricorsi inammissibili; la Corte lo applica per condannare ciascun ricorrente a versare euro 3.000 alla Cassa per le ammende
art. 83 d.l. n. 18/2020 (conv. L. n. 27/2020) e successive disposizioni emergenziali
giustifica l'uso delle comunicazioni via PEC al difensore di fiducia per le notifiche durante il periodo emergenziale; la Corte rifiuta le censure sulla notifica in periodo COVID che si erano svolte secondo tale disciplina
art. 416 cod. pen. (associazione per delinquere)
richiamata come norma sostanziale contestata; la Corte ritiene che la valutazione della sussistenza dell'associazione per delinquere sia fondata su un compendio indiziario concatenato e che la mancata consumazione di alcuni reati-fine non esclude la sussistenza del vincolo associativo
art. 648-bis cod. pen. (riciclaggio)
usata per valutare la responsabilità per operazioni di smontaggio e distruzione di veicoli provento di furto; la Corte ritiene sussistente il concorso sulla base della flagranza e degli elementi indiziari
art. 56 cod. pen. (tentativo)
richiamato dalla Corte di merito in relazione all'insussistenza del superamento della soglia del tentativo per taluni episodi, senza però precludere il valore indiziario complessivo ai fini dell'associazione
art. 99, comma 4 cod. pen. (recidiva reiterata)
discussa nei ricorsi (anche con rinvio alle Sezioni Unite per la qualificazione dei presupposti); la Corte ha valutato la doglianza come generica in assenza di specifici riferimenti
art. 63, comma 4 cod. pen. (criterio moderatore nel cumulo delle circostanze)
richiamato nel giudizio sul cumulo di aumenti di pena (art. 648-bis e recidiva); la Corte analizza l'applicabilità del criterio moderatore e valuta la doglianza sul calcolo della pena
artt. 178 lett. c) e 179 cod. proc. pen.
norme sulla notifica degli atti agli imputati; la Corte considera infondate le censure quando la notifica è stata effettuata secondo le disposizioni emergenziali
art. 521 cod. proc. pen. (principio di correlazione fra imputazione e sentenza)
invocato dal ricorrente per contestare la disomogeneità tra imputazione e decisione di merito; la Corte ricorda che la violazione sussiste solo in caso di eterogeneità non superabile dall'accesso agli atti e dalle risultanze note
art. 192 cod. proc. pen. (valutazione della prova)
richiamata nelle doglianze sulla valutazione delle intercettazioni e degli elementi indiziari; la Corte reputa congrua la valutazione di merito se la motivazione connette logicamente gli indizi
art. 62-bis e art. 133 cod. pen. (attenuanti generiche e loro valutazione)
richiamati nelle doglianze sulla mancata o non prevalente concessione delle attenuanti; la Corte ritenne motivata la graduazione delle attenuanti in base a elementi individualizzanti
art. 114 cod. pen. (partecipazione di minima importanza)
disciplina l'esclusione dell'attenuante della minima partecipazione nei casi di concorso numeroso; la Corte ha escluso l'applicabilità dell'attenuante quando la partecipazione logistico-organizzativa è causalmente rilevante
Massime di principio
- La consumazione di reati-fine non è condizione necessaria per la configurabilità di un'associazione per delinquere: anche indizi circostanziati e ripetuti (intercettazioni, appostamenti, sopralluoghi, disponibilità di mezzi e armi, basi logistiche) possono provare il vincolo associativo.
- Per censurare in Cassazione la motivazione di merito come manifestamente illogica è necessario proporre una tesi alternativa razionalmente sostenibile e fondata su elementi processuali acquisiti; ipotesi meramente congetturali o non corroborate non sono idonee.
- Le intercettazioni e gli elementi indiziari, se valutati in un nesso logico complessivo, possono legittimamente fondare un giudizio di responsabilità; la Corte di legittimità controlla che la motivazione di merito abbia dato adeguata concatenazione logica agli indizi.
- In materia di calcolo delle pene e di concorso di circostanze aggravanti, occorre valutare l'applicabilità del criterio moderatore dell'art. 63 c.p. alla specifica combinazione di aggravanti (ad effetto speciale vs effetto comune); la doglianza deve essere specifica e sostenuta da calcoli comparativi concreti.
- Le doglianze processuali di natura formale (es. notifica in periodo emergenziale) vanno valutate alla luce delle norme temporanee e delle modalità previste (PEC, comunicazioni ai difensori): il rispetto delle regole emergenziali può rendere inammissibile la censura.
- La mancata individualizzazione del contributo di ciascun concorrente all'interno di un sodalizio richiede censure precise: la generica contestazione dell'omessa individualizzazione è spesso inammissibile se non indicati elementi alternativi che dissocino l'imputato dal nucleo probatorio.
- Richiedere riqualificazioni di reato (es. ricettazione vs riciclaggio o tentativo) in Cassazione necessita di un confronto puntuale con gli elementi probatori e con la motivazione di merito; semplici argomentazioni teoriche non sono sufficienti.
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