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Regolamento

Regolamento (UE) 2026/1136

Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1136 della Commissione, del 20 maggio 2026, recante modifica dell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 che stabilisce misure speciali di controllo delle malattie per la peste suina africana

Normativa europea32026R1136

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna in modo puntuale la mappatura unionale delle zone soggette a restrizioni per la peste suina africana, alla luce di nuovi focolai notificati in Germania, Italia, Polonia e Slovacchia e di una rettifica di errore materiale relativa alla Germania. La misura sostituisce integralmente l’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594, ridefinendo le aree classificate nelle zone I, II e III in numerosi Stati membri. L’atto è adottato con urgenza per contenere il rischio di ulteriore diffusione della malattia e si applica dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.

Aggiornamento dell’elenco delle zone soggette a restrizioni I, II e III per la peste suina africana, con modifica dell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica a tutti gli Stati membri dell’Unione europea ed è direttamente applicabile. Incide sulle zone geografiche elencate negli allegati del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594, nei territori degli Stati membri interessati da focolai o da evoluzioni della situazione epidemiologica della peste suina africana, con particolare riferimento a suini detenuti e selvatici. Le modifiche riguardano in modo specifico Germania, Italia, Polonia, Slovacchia e altri Stati membri già inclusi negli elenchi delle zone restrittive, secondo la ripartizione tra zone I, II e III.

Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1136: modifica dell’allegato I del regolamento (UE) 2023/594 sulle misure speciali di controllo della peste suina africana

Il regolamento interviene nel sistema unionale di contenimento della peste suina africana, malattia virale che colpisce suini domestici e selvatici e che può incidere gravemente sulla zootecnia, sulla circolazione delle partite e sulle esportazioni verso i paesi terzi. L’atto nasce dall’esigenza di reagire a una situazione epidemiologica dinamica e di aggiornare rapidamente la classificazione delle aree a rischio nell’Unione.

Contesto normativo e ratio dell’intervento

Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 disciplina misure speciali di controllo della peste suina africana da applicare, per un periodo limitato, negli Stati membri o nelle aree elencate negli allegati I e II. In particolare, l’allegato I contiene le zone soggette a restrizioni I, II e III, determinate a seguito di focolai e di valutazioni del rischio; l’allegato II riguarda aree infette o soggette a restrizioni comprendenti, tra l’altro, zone di protezione e di sorveglianza.

La Commissione rileva che, dopo l’ultimo aggiornamento operato con il regolamento di esecuzione (UE) 2026/985, la situazione epidemiologica è ulteriormente mutata. Sono stati infatti notificati nuovi focolai in Germania, Italia e Polonia nei suini selvatici, nonché un nuovo focolaio in suini detenuti in Slovacchia. Inoltre, è emersa una inesattezza materiale nell’allegato del regolamento 2026/985 per alcune aree dell’Assia, che avrebbero dovuto essere inserite tra le zone soggette a restrizioni I.

Modifica sostanziale dell’allegato I

L’articolo 1 dispone la sostituzione integrale dell’allegato I del regolamento 2023/594 con il testo allegato al nuovo regolamento. La nuova tabella aggiorna le zone soggette a restrizioni in numerosi Stati membri, con dettaglio territoriale molto puntuale a livello di land, regione, provincia, comune, distretto o porzioni di territorio delimitate da infrastrutture stradali, ferroviarie o confini amministrativi.

Tra i principali effetti sostanziali vi sono:

  • il passaggio di alcune aree dalla zona I alla zona II in Germania, Italia e Polonia, in ragione dell’aumento del rischio dovuto ai nuovi focolai nei suini selvatici;
  • il passaggio di un’area della Slovacchia dalla zona II alla zona III per effetto di un focolaio in suini detenuti;
  • la correzione delle voci relative alla Germania, con inclusione di aree dell’Assia erroneamente omesse;
  • l’aggiornamento esteso degli elenchi geografici per numerosi Stati membri, secondo la ripartizione in parte I, parte II e parte III dell’allegato I.

Contenuto territoriale dell’allegato

L’allegato sostituito è suddiviso in tre parti:

  • Parte I: zone soggette a restrizioni I, che comprendono numerose aree di Germania, Estonia, Lettonia, Ungheria, Polonia, Slovacchia, Italia, Cechia, Grecia, Croazia e Spagna.
  • Parte II: zone soggette a restrizioni II, che includono territori in Bulgaria, Germania, Estonia, Lettonia, Lituania, Ungheria, Polonia, Slovacchia, Italia, Grecia, Croazia e Spagna.
  • Parte III: zone soggette a restrizioni III, presenti in Romania, Grecia, Croazia, Lettonia, Lituania, Italia e Slovacchia.

Per l’Italia, il testo elenca in modo dettagliato comuni e porzioni di comuni interessati nelle regioni Piemonte, Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Lombardia e, nelle zone II e III, ulteriori territori in Piemonte, Liguria, Lombardia, Emilia-Romagna e Toscana. La tecnica normativa utilizzata è eminentemente cartografica e amministrativa, con delimitazioni molto precise per fini di biosicurezza e controllo dei movimenti.

Presupposti epidemiologici delle modifiche

La Commissione fonda l’aggiornamento su nuovi eventi epidemiologici notificati dagli Stati membri interessati. In particolare:

  • in Germania, un nuovo focolaio in suino selvatico in Renania settentrionale-Vestfalia ha imposto il rafforzamento della classificazione dell’area interessata;
  • in Italia, nuovi focolai in Emilia-Romagna e Piemonte hanno determinato l’innalzamento di alcune aree da zona I a zona II;
  • in Polonia, ulteriori focolai in varie regioni hanno richiesto la riallocazione di aree da zona I a zona II;
  • in Slovacchia, un focolaio in suini detenuti nella contea di Banskobystrický ha giustificato il passaggio a zona III.

La Commissione afferma espressamente che, trattandosi di una situazione dinamica, nella delimitazione delle nuove zone sono state considerate anche le aree circostanti ai focolai.

Urgenza, applicazione e vincolatività

L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il considerando finale sottolinea l’urgenza dell’intervento per il grave rischio di diffusione della peste suina africana. L’atto è inoltre dichiarato obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Implicazioni operative per gli operatori

Per allevatori, operatori della filiera suinicola, veterinari, consulenti e autorità locali, il regolamento comporta l’obbligo di verificare costantemente l’inquadramento geografico delle aziende e dei territori interessati. La classificazione in zona I, II o III incide infatti sui regimi di movimentazione degli animali e dei prodotti, sulle misure di biosicurezza e sui vincoli operativi applicabili nelle aree soggette a restrizioni.

In pratica, il documento va letto come aggiornamento tecnico-geografico immediatamente vincolante, destinato a sostituire la precedente mappatura e a orientare i controlli sanitari e le misure di contenimento della malattia nei singoli territori interessati.

Disposizioni principali

Base giuridica e finalità

L’atto è adottato dalla Commissione sulla base dell’articolo 71, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/429. La finalità è aggiornare le misure speciali di controllo per la peste suina africana in funzione dell’evoluzione epidemiologica nell’Unione e del rischio di diffusione della malattia.

Aggiornamento delle zone restrittive

L’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 è sostituito integralmente. Sono ridefinite le zone soggette a restrizioni I, II e III per numerosi territori in Germania, Italia, Polonia, Slovacchia e altri Stati membri, in base ai nuovi focolai e alla valutazione del rischio nelle aree limitrofe.

Rettifica di errore relativo alla Germania

Il regolamento corregge un errore introdotto dal regolamento di esecuzione (UE) 2026/985: alcune aree del Land Assia che avrebbero dovuto figurare tra le zone soggette a restrizioni I non erano state incluse e vengono ora aggiunte all’allegato.

Criterio di rimodulazione delle aree

Nel delimitare le nuove zone restrittive la Commissione tiene conto non solo dei focolai notificati ma anche della situazione epidemiologica nelle aree circostanti, per adeguare la classificazione al livello di rischio effettivo.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiesanità animalesicurezza alimentaremovimentazione degli animalimercato internocommercio internazionale

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