Regolamento (UE) 2026/1085
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1085 della Commissione, del 20 maggio 2026, che dispone la registrazione delle importazioni di determinati esteri acrilici originari della Repubblica popolare cinese, del Regno dell’Arabia Saudita, della Repubblica del Sud Africa e degli Stati Uniti d’America al fine di consentire la riscossione di dazi antidumping sulle importazioni soggette a registrazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento dispone la registrazione doganale di specifiche importazioni di esteri acrilici provenienti da quattro paesi terzi, nell’ambito di un procedimento antidumping già avviato dalla Commissione. La registrazione serve a preservare la possibilità di imporre, se del caso, dazi antidumping con effetto retroattivo sulle importazioni interessate. Il provvedimento non determina l’esistenza del dumping né l’ammontare dei dazi futuri, che restano subordinati all’esito dell’inchiesta.
Registrazione delle importazioni di determinati esteri acrilici originari di Cina, Arabia Saudita, Sud Africa e Stati Uniti per consentire l’eventuale riscossione retroattiva di dazi antidumping.
Ambito di applicazione
Si applica alle importazioni nell’Unione di acrilato di butile (BA, CAS 141-32-2, CUS 0012413-0) e acrilato di 2-etilesile (2EHA, CAS 103-11-7, CUS 0017228-1), classificati al codice NC ex 2916 12 00 (TARIC 2916 12 00 15), originari della Repubblica popolare cinese, del Regno dell’Arabia Saudita, della Repubblica del Sud Africa e degli Stati Uniti d’America. La misura opera nei confronti delle autorità doganali degli Stati membri e riguarda esclusivamente la fase di registrazione, per un periodo di nove mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento. Non stabilisce dazi definitivi, ma prepara l’eventuale riscossione retroattiva qualora ne ricorrano i presupposti nel successivo regolamento istitutivo di dazi definitivi.
Registrazione delle importazioni di determinati esteri acrilici
Il regolamento di esecuzione (UE) 2026/1085 della Commissione dispone la registrazione doganale di talune importazioni di esteri acrilici, nell’ambito di un procedimento antidumping avviato dalla Commissione il 12 marzo 2026. La misura è adottata ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1036 e mira a preservare la possibilità di imporre, in seguito, dazi antidumping con efficacia retroattiva, qualora ne ricorrano le condizioni previste dalla normativa di base.
Contesto procedurale e finalità della misura
La Commissione richiama che l’inchiesta è stata aperta a seguito di una denuncia presentata il 28 gennaio 2026 dal Consortium for certain acrylic esters, per conto di produttori dell’Unione rappresentanti oltre il 25 % della produzione totale di determinati esteri acrilici. La registrazione non costituisce ancora una decisione sui dazi definitivi: essa serve unicamente a consentire, se l’esito dell’inchiesta lo giustificherà, la riscossione retroattiva dei dazi sulle importazioni soggette a registrazione.
Prodotto interessato e classificazione doganale
Il prodotto in esame comprende due specifici esteri acrilici:
- acrilato di butile (BA), CAS 141-32-2, CUS 0012413-0;
- acrilato di 2-etilesile (2EHA), CAS 103-11-7, CUS 0017228-1.
Essi sono attualmente classificati al codice NC ex 2916 12 00, con codice TARIC 2916 12 00 15. L’ambito soggettivo dell’origine è limitato alle importazioni provenienti da Cina, Arabia Saudita, Sud Africa e Stati Uniti d’America.
Obblighi per le autorità doganali e durata della registrazione
L’articolo 1 impone alle autorità doganali di adottare le misure necessarie per registrare le importazioni nell’Unione del prodotto in esame. La registrazione ha durata di nove mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento.
Effetti economici e criteri per i dazi futuri
La Commissione afferma che l’importo di eventuali futuri dazi dipenderà dalle risultanze dell’inchiesta antidumping. Nella denuncia erano stati indicati margini di dumping stimati pari a:
- Cina: tra 43,51 % e 48,22 %;
- Arabia Saudita: 37,35 %;
- Sud Africa: 67,88 %;
- USA: tra 23,97 % e 30,49 %.
I corrispondenti livelli di eliminazione del pregiudizio erano stati stimati come segue:
- Cina: tra 30 % e 40 %;
- Arabia Saudita: tra 10 % e 20 %;
- Sud Africa: tra 30 % e 40 %;
- USA: tra 10 % e 20 %.
La Commissione ricorda che, in linea generale, il dazio futuro sarebbe fissato al livello inferiore tra margine di dumping e margine di pregiudizio, ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 4, del regolamento di base. Resta inoltre fermo che, qualora nel corso dell’inchiesta emergano elementi di prova di distorsioni relative alle materie prime ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2 bis, il dazio potrebbe essere fissato al livello del margine di dumping ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2 ter, se un dazio inferiore non fosse sufficiente a eliminare il pregiudizio.
Dati personali, efficacia ed efficacia diretta
Il regolamento precisa che i dati personali raccolti nell’ambito della registrazione sono trattati conformemente al regolamento (UE) 2018/1725. Il provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Apertura del procedimento antidumping
La Commissione richiama l’avvio, il 12 marzo 2026, di un’inchiesta antidumping sulle importazioni nell’Unione di determinati esteri acrilici originari di Cina, Arabia Saudita, Sud Africa e USA, a seguito di una denuncia presentata il 28 gennaio 2026 da un consortium per conto di produttori dell’Unione rappresentanti oltre il 25 % della produzione totale.
Prodotto soggetto a registrazione
La misura riguarda l’acrilato di butile (BA) e l’acrilato di 2-etilesile (2EHA), identificati dai numeri CAS e CUS indicati nel regolamento, attualmente classificati al codice NC ex 2916 12 00 e al codice TARIC 2916 12 00 15.
Ordine di registrazione alle autorità doganali
Ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1036, le autorità doganali sono tenute ad adottare le misure necessarie per registrare le importazioni del prodotto in esame provenienti dai quattro paesi interessati.
Finalità della registrazione
La registrazione è disposta per consentire, ove ne ricorrano le condizioni giuridiche, la riscossione retroattiva di eventuali dazi antidumping sulle importazioni registrate.
Valutazione dei futuri dazi
La Commissione precisa che l’eventuale ammontare dei dazi dipenderà dalle risultanze dell’inchiesta. Vengono richiamate stime contenute nella denuncia sui margini di dumping e sui livelli di eliminazione del pregiudizio, ma tali valori hanno solo funzione informativa e non vincolano la decisione finale. È altresì richiamata la possibile rilevanza di distorsioni relative alle materie prime ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2 bis, e 2 ter, del regolamento di base.
Durata della registrazione
La registrazione cessa dopo nove mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore del regolamento.
Trattamento dei dati personali
I dati personali raccolti nell’ambito della registrazione sono trattati conformemente al regolamento (UE) 2018/1725.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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