Regolamento (UE) 2026/1392
Regolamento (UE) 2026/1392 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2026, relativo alla produzione e alla commercializzazione di materiale forestale di moltiplicazione, che modifica i regolamenti (UE) 2016/2031 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga la direttiva 1999/105/CE del Consiglio (regolamento FRM) (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento istituisce un quadro armonizzato dell’Unione per la produzione, certificazione, etichettatura, tracciabilità, importazione e commercializzazione del materiale forestale di moltiplicazione. La disciplina punta a garantire qualità elevata, adeguamento climatico, biodiversità forestale e corretto funzionamento del mercato interno, con un impianto fortemente basato su registri nazionali, certificato principale, etichetta ufficiale e controlli ufficiali. Il testo coordina inoltre la materia con il diritto fitosanitario, con le norme su OGM e nuove tecniche genomiche, e modifica i regolamenti (UE) 2016/2031 e (UE) 2017/625. La direttiva 1999/105/CE viene abrogata, ma sono previste ampie disposizioni transitorie fino all’esaurimento delle scorte prodotte prima del 17 luglio 2031.
Disciplina la produzione e la commercializzazione del materiale forestale di moltiplicazione (FRM) nell’Unione, sostituendo la direttiva 1999/105/CE e coordinandosi con la normativa fitosanitaria e sugli OGM/NGT.
Ambito di applicazione
Si applica alla produzione a fini di commercializzazione e alla commercializzazione di FRM delle specie arboree elencate nell’allegato I e dei relativi ibridi, destinato all’imboschimento, al rimboschimento, alla diversificazione all’interno di una particella forestale, ad altre piantagioni di alberi e alla semina diretta per silvicoltura multifunzionale, produzione di legno, biomateriali, biomassa, altri prodotti forestali e conservazione delle risorse genetiche forestali. Restano esclusi, tra l’altro, i materiali disciplinati da altre direttive sulle sementi e sul materiale di moltiplicazione vegetale, i materiali ornamentali, l’FRM prodotto esclusivamente per l’esportazione, quello usato solo per prove scientifiche/ufficiali/lavori di selezione e quello oggetto di taluni servizi senza trasferimento di titolarità. Per le specie non incluse nell’allegato I gli Stati membri possono adottare misure equivalenti, più rigorose o meno rigorose sul proprio territorio. Il regolamento si applica dal 17 luglio 2031, con regole transitorie per l’FRM prodotto prima di tale data.
Regolamento (UE) 2026/1392 sul materiale forestale di moltiplicazione
Il regolamento istituisce un sistema unico e direttamente applicabile per la produzione, la certificazione, la commercializzazione, l’importazione e il controllo del materiale forestale di moltiplicazione (FRM) nell’Unione. La finalità dichiarata è duplice: assicurare un mercato interno funzionante e, al contempo, promuovere foreste resilienti, biodiversità, adattamento climatico e servizi ecosistemici, in coerenza con il Green Deal europeo, con la normativa climatica dell’UE e con la strategia forestale e sulla biodiversità.
Ambito di applicazione e finalità
Il regolamento si applica alle specie arboree elencate nell’allegato I e ai rispettivi ibridi, quando l’FRM è prodotto a fini di commercializzazione o è commercializzato per imboschimento, rimboschimento, diversificazione all’interno di particelle forestali, altre piantagioni di alberi o semina diretta. Le finalità rilevanti sono la silvicoltura multifunzionale, la produzione di legno, biomateriali, biomassa e altri prodotti forestali, nonché la conservazione delle risorse genetiche forestali.
Sono espressamente esclusi dal campo di applicazione, tra l’altro:
- i materiali già disciplinati da altre direttive UE su sementi e materiale di moltiplicazione vegetale;
- i materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali;
- l’FRM prodotto esclusivamente per l’esportazione verso paesi terzi, se identificato come tale;
- l’FRM usato solo per prove ufficiali, finalità scientifiche o lavori di selezione, se identificato come tale;
- l’FRM oggetto di specifici contratti di servizi, purché il prestatore non acquisti la titolarità, la tracciabilità sia garantita e il fornitore sia iscritto nel registro richiesto, salvo il trasporto.
Per le specie non incluse nell’allegato I, gli Stati membri conservano un margine nazionale di regolazione, potendo adottare misure equivalenti o più/meno rigorose sul proprio territorio.
Definizioni e costruzione del sistema di tracciabilità
L’articolo 3 introduce una terminologia molto articolata, necessaria per la tracciabilità della filiera. Sono centrali le definizioni di:
- materiale di base (fonti di semi, soprassuoli, arboreti da seme, genitori, cloni, miscugli di cloni);
- unità di ammissione;
- provenienza e regione di provenienza;
- origine autoctona/indigena o non autoctona/non indigena;
- categorie dell’FRM («identificato alla fonte», «selezionato», «qualificato», «controllato»);
- organismo geneticamente modificato e pianta NGT;
- area di diffusione, sistema FOREMATIS e organismi nocivi rilevanti per la qualità.
Il sistema complessivo è costruito intorno alla combinazione di registri nazionali, elenco dell’Unione, certificato principale, etichetta ufficiale, documento dell’operatore professionale e lotti separati, con forte valorizzazione dei dati digitali.
Ammissione del materiale di base e registrazione nazionale
Il principio base è che per produrre FRM si utilizza soltanto materiale di base ammesso dalle autorità competenti. L’ammissione varia per categoria e richiede il rispetto degli allegati II-V, che disciplinano i requisiti per le diverse modalità di selezione e miglioramento genetico.
Il materiale ammesso deve essere:
- valutato rispetto alle finalità d’uso;
- verificato anche sotto il profilo della sostenibilità e dell’adattamento climatico/ecologico;
- registrato con riferimento all’unità di ammissione;
- inserito in un registro nazionale elettronico, aggiornato e messo a disposizione della Commissione e degli altri Stati membri tramite FOREMATIS.
Per le categorie «selezionato», «qualificato» e «controllato» sono previste nuove ispezioni periodiche. L’ammissione è revocata se i requisiti cessano di essere soddisfatti.
La Commissione può inoltre modificare, mediante atti delegati, gli allegati II-V per adeguarli all’evoluzione scientifica, tecnica e internazionale.
Categorie dell’FRM e requisiti di commercializzazione
L’FRM può essere commercializzato solo se accompagnato da:
- etichetta ufficiale;
- documento dell’operatore professionale;
- conformità ai requisiti di categoria;
- assenza di organismi nocivi rilevanti per la qualità, oppure presenza talmente esigua da non compromettere la qualità.
Le categorie hanno una logica gerarchica:
- «identificato alla fonte»: livello minimo, basato su provenienza nota e tracciabilità dell’ubicazione del materiale di base;
- «selezionato»: fondato su soprassuoli valutati a livello di popolazione, con un certo grado di omogeneità;
- «qualificato»: basato su arboreti da seme, genitori, cloni o miscugli di cloni selezionati individualmente;
- «controllato»: categoria più rigorosa, in cui la superiorità è dimostrata con prove comparative o valutazione genetica.
Per i lotti di semi il regolamento richiede ulteriori informazioni tecniche, tra cui purezza, germinazione o vitalità, peso di 1 000 semi, numero di semi germinabili e, per gli ibridi artificiali, percentuale di ibridi. La Commissione stabilisce cosa sia un «piccolo quantitativo», esentando in tali casi alcuni di questi dati.
È prevista anche una deroga temporanea per vendere rapidamente semi della raccolta corrente prima del completamento dell’esame di germinazione, con obbligo di informazione successiva all’acquirente e notifica all’autorità competente.
OGM, NGT e coordinamento fitosanitario
Il regolamento contiene regole specifiche per l’FRM geneticamente modificato e per quello contenente piante ottenute con determinate nuove tecniche genomiche:
- gli OGM possono essere commercializzati solo se autorizzati per la coltivazione nell’Unione e se appartenenti alla categoria «controllato»;
- le piante NGT di categoria 1 o 2 sono trattate con requisiti specifici, sempre entro la categoria «controllato», e con riferimento alla disciplina del regolamento (UE) 2026/1388.
Il regolamento richiede inoltre che l’FRM rispetti le norme fitosanitarie del regolamento (UE) 2016/2031 sugli organismi nocivi da quarantena e regolamentati non da quarantena. La combinazione dell’etichetta FRM con il passaporto delle piante è espressamente consentita, con modifiche puntuali all’allegato VII del regolamento fitosanitario.
Operatori professionali: registrazione, autorizzazione, tracciabilità e controlli
Gli operatori professionali devono essere stabiliti nell’Unione e registrati nel sistema del regolamento (UE) 2016/2031 in ciascuno Stato membro in cui svolgono attività relative all’FRM. Devono inoltre essere disponibili per i contatti con le autorità competenti e tenere registrazioni complete per almeno dieci anni, in forma non alterabile, anche digitale.
Essi hanno l’obbligo di:
- garantire la tracciabilità e l’individuazione dell’FRM in ogni fase;
- conservare e fornire informazioni sui fornitori e sui destinatari;
- facilitare l’accesso degli utilizzatori alle informazioni sull’idoneità climatica ed ecologica del materiale;
- consentire ispezioni, accesso ai locali, ai sistemi informatici, ai documenti e all’FRM;
- collaborare durante i controlli ufficiali.
Su richiesta, possono essere autorizzati a svolgere sotto sorveglianza ufficiale alcune o tutte le attività necessarie alla produzione e commercializzazione, nonché a rilasciare etichette ufficiali. L’autorizzazione dipende da conoscenze, qualificazione del personale, capacità di monitorare i punti critici del processo e sistemi idonei per lotti ed etichettatura.
L’autorizzazione può essere revocata o modificata se i requisiti vengono meno, se l’operatore non adotta misure correttive o se l’autorizzazione è stata ottenuta fraudolentemente.
Registri nazionali, elenco dell’Unione e provenienze
Gli Stati membri devono demarcare le regioni di provenienza per le specie interessate dalle categorie «identificato alla fonte» e «selezionato», pubblicando le mappe e rendendole accessibili via FOREMATIS.
Ogni Stato membro istituisce inoltre un registro nazionale elettronico del materiale di base ammesso, con contenuti minimi dettagliati, tra cui:
- specie e nome comune;
- categoria e tipo di materiale di base;
- riferimento di registro;
- ubicazione e coordinate;
- dimensioni della fonte/soprassuolo/arboreto;
- origine e indicazione di materiale autoctono/indigeno o non indigeno;
- finalità d’uso;
- eventuali informazioni supplementari, comprese quelle relative a OGM e NGT.
Sulla base dei registri nazionali la Commissione pubblica un elenco elettronico dell’Unione del materiale di base ammesso.
Certificato principale, lotti, etichetta ufficiale e documento dell’operatore
Il certificato principale attesta che l’FRM deriva da materiale di base ammesso, da propagazione vegetativa successiva, da mescolanza di lotti o da importazione sostitutiva. Viene rilasciato dalle autorità competenti su richiesta dell’operatore professionale, con un codice unico e riferimento unico di registro del materiale di base.
Il regolamento prevede:
- modelli e contenuti del certificato principale definiti dalla Commissione con atti di esecuzione;
- possibilità di certificato principale elettronico;
- elenco nazionale dei certificati rilasciati;
- sostituzione dei certificati rilasciati ai sensi della direttiva 1999/105/CE su richiesta dell’operatore.
Durante tutte le fasi produttive e commerciali l’FRM deve restare in lotti separati e identificati. La mescolanza di lotti è ammessa solo entro regole precise e deve preservare l’omogeneità; per alcune mescolanze è possibile usare il codice d’identità della regione di provenienza.
L’etichetta ufficiale deve accompagnare ogni lotto commercializzato, con contenuti minimi obbligatori e possibilità di formato elettronico. Il documento dell’operatore professionale integra l’etichetta con ulteriori dati: destinatario, quantità, Stato membro o paese terzo di produzione/origine, data, codice documento, eventuale propagazione vegetativa e informazioni supplementari per i semi.
Le unità seminali devono essere commercializzate solo in imballaggi chiusi e sigillati, con tracciabilità dell’eventuale apertura; i semi recalcitranti sono esenti dalla sigillatura.
Regimi derogatori, sperimentazione e requisiti nazionali più rigorosi
Il testo prevede varie clausole di flessibilità:
- articolo 22: ammissione da parte di operatori professionali di materiale di base destinato alla categoria «identificato alla fonte» in zone colpite da condizioni meteorologiche e climatiche estreme e difficilmente accessibili;
- articolo 23: ammissione provvisoria, per massimo dieci anni, del materiale destinato alla categoria «controllato» sulla base di risultati provvisori di valutazione genetica o prove comparative;
- articolo 24: esperimenti temporanei, con almeno due Stati membri partecipanti, per cercare alternative regolatorie migliori;
- articolo 25: autorizzazione nazionale ad adottare requisiti più rigorosi o supplementari, a limitare l’ammissione di talune categorie o a vietare l’uso finale di specifico FRM non idoneo alle condizioni ecologiche forestali dello Stato membro.
Gli Stati membri che avevano già adottato requisiti più rigorosi ai sensi della direttiva 1999/105/CE devono adeguarli al nuovo regolamento entro il 17 luglio 2032.
Importazioni da paesi terzi
L’FRM può essere importato solo se la Commissione ha accertato l’equivalenza dei requisiti del paese terzo rispetto a quelli UE. L’equivalenza è valutata su informazioni fornite dal paese terzo, eventuali audit e partecipazione al sistema OCSE.
In caso di carenze di approvvigionamento in uno o più Stati membri, la Commissione può autorizzare temporaneamente importazioni da paesi terzi privi di equivalenza, a condizioni rigorose e su richiesta dello Stato membro interessato.
L’operatore professionale che importa deve notificare preventivamente l’operazione via IMSOC. L’FRM importato deve essere accompagnato da certificato OCSE o equivalente, etichetta equivalente e dati dettagliati del materiale. All’ingresso nell’Unione, il certificato e l’etichetta sono sostituiti da documenti UE con riferimento agli originali.
Controlli ufficiali, trasparenza e relazione con il regolamento (UE) 2017/625
Gli Stati membri designano le autorità competenti per organizzare o svolgere i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali, con requisiti su imparzialità, assenza di conflitti di interessi, qualificazione del personale, mezzi e risorse. I controlli sono basati sul rischio e coprono tutti gli operatori professionali con frequenza adeguata.
Possono essere riscossi diritti per coprire i costi dei controlli. Le autorità competenti possono delegare alcuni compiti a organismi o persone fisiche, ma devono vigilare sulla loro operatività con audit e ispezioni, evitando duplicazioni.
È prevista elevata trasparenza: le autorità devono pubblicare informazioni sull’organizzazione e sull’esecuzione dei controlli, compresi, se del caso, numero e tipo di controlli, non conformità, misure e sanzioni. La Commissione può svolgere audit negli Stati membri e richiedere misure di follow-up.
Il regolamento modifica il regolamento (UE) 2017/625 per includere espressamente il nuovo regime FRM tra i controlli ufficiali applicabili, estendendo la disciplina settoriale dei controlli ufficiali al nuovo quadro.
Relazioni periodiche e sanzioni
Dal 17 luglio 2036 e poi ogni cinque anni, gli Stati membri devono trasmettere relazioni sui quantitativi di FRM certificato per categoria, sui piani di emergenza adottati, sui siti web e sulle guide per i piantatori, sui quantitativi importati da paesi terzi, sulle sanzioni e sul numero di operatori registrati.
Le sanzioni sono lasciate alla disciplina nazionale, ma devono essere:
- effettive;
- proporzionate;
- dissuasive.
Per pratiche fraudolente o ingannevoli, le sanzioni pecuniarie devono riflettere almeno il vantaggio economico conseguito o, in alternativa, una percentuale del fatturato, secondo il diritto nazionale.
Abrogazione della direttiva 1999/105/CE e regime transitorio
La direttiva 1999/105/CE è espressamente abrogata. Tuttavia, per evitare perturbazioni di mercato, l’FRM prodotto prima del 17 luglio 2031 conformemente alla direttiva o alle norme nazionali può continuare a essere commercializzato fino a esaurimento delle scorte.
Tale FRM deve essere accompagnato da un’etichetta recante l’indicazione che non è ammesso a norma del regolamento (UE) 2026/1392. Inoltre, l’FRM prodotto prima del 17 luglio 2031 può continuare a essere commercializzato sulla base di un certificato principale rilasciato secondo la direttiva abrogata.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica solo dal 17 luglio 2031. È quindi previsto un lungo periodo di adeguamento per Stati membri, autorità competenti e operatori professionali.
Disposizioni principali
Oggetto, obiettivi e ambito materiale
L’articolo 1 definisce l’oggetto: norme sulla produzione di FRM a fini di commercializzazione e sulla sua commercializzazione, con requisiti su origine e ammissione del materiale di base, tracciabilità, controlli ufficiali, categorie, identità e qualità, certificazione, etichettatura, imballaggio, importazioni, operatori professionali e piani di emergenza. L’articolo 2 limita l’applicazione alle specie e agli ibridi dell’allegato I e fissa obiettivi ambientali, climatici, economici e di mercato interno.
Definizioni chiave
L’articolo 3 definisce FRM, unità seminali, postime, parti di piante, imboschimento, rimboschimento, materiale di base, provenienza, regione di provenienza, origine, operatore professionale, produzione, commercializzazione, autorità competente, categorie di FRM («identificato alla fonte», «selezionato», «qualificato», «controllato»), certificazione ufficiale, controlli ufficiali, organismi geneticamente modificati, piante NGT, area di diffusione, sistema FOREMATIS e organismi nocivi rilevanti per la qualità.
Ammissione e registrazione del materiale di base
L’articolo 4 prevede che per produrre FRM si usi solo materiale di base ammesso dalle autorità competenti, con requisiti distinti per ciascuna categoria e valutazione di sostenibilità. Il materiale ammesso è iscritto nel registro nazionale con riferimento unico di registro; sono previste nuove ispezioni periodiche per le categorie «selezionato», «qualificato» e «controllato» e revoca se i requisiti non sono più soddisfatti.
Commercializzazione, categorie e requisiti qualitativi
L’articolo 5 consente la commercializzazione solo se l’FRM è corredato da etichetta ufficiale, documento dell’operatore professionale, conformità alle regole sulle categorie e assenza di organismi nocivi rilevanti per la qualità. Sono fissate condizioni specifiche per semi, ibridi naturali e artificiali, FRM OGM e FRM contenente piante NGT di categoria 1 o 2; per i lotti di semi sono richieste informazioni su purezza, germinazione/vitalità, peso di 1 000 semi, numero di semi germinabili e percentuale di ibridi. La Commissione definisce cosa sia un «piccolo quantitativo» e sono previste deroghe temporanee per la commercializzazione prima del completamento dell’esame di germinazione.
Ammissione per conservazione genetica, emergenze e requisiti speciali
L’articolo 6 consente, in deroga, l’ammissione da parte di operatori professionali per la conservazione delle risorse genetiche forestali, previa autorizzazione e requisiti di competenza e tracciabilità. L’articolo 7 disciplina autorizzazioni temporanee di commercializzazione con requisiti meno rigorosi in caso di carenze di approvvigionamento, per massimo 12 mesi. L’articolo 8 consente atti delegati sui requisiti specifici per semi, parti di piante, Populus spp. e postime, anche per regioni con condizioni particolari. L’articolo 9 consente piani di emergenza nazionali per fronteggiare carenze di FRM dovute a eventi estremi, con contenuti minimi e pubblicazione tramite FOREMATIS.
Operatori professionali: registrazione, autorizzazione e tracciabilità
L’articolo 10 impone agli operatori professionali di essere stabiliti nell’Unione, registrati ai sensi del regolamento (UE) 2016/2031, disponibili per i contatti con le autorità, capaci di assicurare tracciabilità e conservazione dei dati per almeno dieci anni. L’articolo 11 consente autorizzazioni a operare sotto sorveglianza ufficiale e a rilasciare etichette ufficiali, mentre l’articolo 12 disciplina revoca o modifica dell’autorizzazione in caso di perdita dei requisiti o frode. L’articolo 13 prevede verifiche periodiche, ispezioni, campionamento e possibilità di usare tecniche biochimiche e molecolari.
Registri nazionali, elenco dell’Unione e demarcazione delle regioni di provenienza
L’articolo 14 impone agli Stati membri di demarcare le regioni di provenienza per alcune categorie. L’articolo 15 istituisce un registro nazionale elettronico del materiale di base con un contenuto minimo molto dettagliato; l’articolo 16 prevede un elenco dell’Unione del materiale di base ammesso, pubblicato dalla Commissione via FOREMATIS.
Certificato principale, lotti, etichetta ufficiale e imballaggio
Gli articoli 17-21 disciplinano la notifica preventiva della raccolta, l’etichetta provvisoria, la separazione in lotti e il certificato principale. Il certificato principale attesta la provenienza da materiale ammesso, da propagazione vegetativa successiva, da mescolanza di lotti o da importazione sostitutiva; può essere elettronico e la Commissione può fissarne modelli e modalità tecniche. L’etichetta ufficiale deve accompagnare ogni lotto destinato alla commercializzazione, può essere elettronica e può essere combinata con il passaporto delle piante; le unità seminali devono essere commercializzate in imballaggi chiusi e sigillati, salvo i semi recalcitranti.
Deroghe e misure flessibili
Gli articoli 22-25 prevedono deroghe per l’ammissione di materiale di base da parte di operatori professionali in casi di condizioni meteorologiche e climatiche estreme, l’ammissione provvisoria del materiale destinato alla categoria «controllato» per massimo dieci anni, esperimenti temporanei per alternative regolatorie e autorizzazioni nazionali a requisiti più rigorosi o supplementari, a restrizioni o a divieti mirati di commercializzazione al consumatore finale.
Importazioni da paesi terzi
L’articolo 26 stabilisce il principio dell’equivalenza: l’FRM può essere importato solo se il paese terzo offre garanzie equivalenti, valutate dalla Commissione anche tramite audit e partecipazione al sistema OCSE. È prevista una deroga temporanea in caso di carenze di approvvigionamento in uno o più Stati membri. L’articolo 27 impone la notifica via IMSOC, il certificato OCSE o equivalente, l’etichetta equivalente e la sostituzione in Stato membro del certificato e dell’etichetta con documenti UE.
Controlli ufficiali e trasparenza
L’articolo 28 disciplina l’organizzazione dei controlli ufficiali, i requisiti delle autorità competenti, la frequenza basata sul rischio, le risorse finanziarie e la delega di compiti. L’articolo 29 impone elevata trasparenza e pubblicazione delle informazioni sui controlli; l’articolo 30 consente controlli della Commissione negli Stati membri con audit e verifiche in loco.
Relazioni, sanzioni e coordinamento con altri atti
L’articolo 33 impone relazioni quinquennali alla Commissione dal 17 luglio 2036 su quantitativi, piani di emergenza, siti web/guide, importazioni, sanzioni e operatori registrati. L’articolo 34 demanda agli Stati membri sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive, comprese sanzioni pecuniarie commisurate al vantaggio economico o al fatturato in caso di frodi. Gli articoli 35 e 36 modificano i regolamenti (UE) 2016/2031 e (UE) 2017/625 per integrare il nuovo regime FRM, inclusa la combinazione del passaporto delle piante con l’etichetta ufficiale.
Abrogazione, regime transitorio ed entrata in applicazione
L’articolo 37 abroga la direttiva 1999/105/CE e rinvia alla tavola di concordanza. L’articolo 38 consente la commercializzazione fino a esaurimento delle scorte dell’FRM prodotto prima del 17 luglio 2031 secondo la direttiva abrogata o norme nazionali, con etichetta specifica di non ammissibilità e possibilità di usare il certificato principale rilasciato ai sensi della direttiva. L’articolo 39 prevede entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione e applicazione dal 17 luglio 2031.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- Regolamento · 20 mag 2026Regolamento (UE) 2026/1085
- Regolamento · 20 mag 2026Regolamento (UE) 2026/1136
- Regolamento · 20 mag 2026Regolamento (UE) 2026/1139
- Regolamento · 20 mag 2026Regolamento (UE) 2026/1140
- Regolamento · 20 mag 2026Regolamento (UE) 2026/1165
- Regolamento · 20 mag 2026Regolamento (UE) 2026/1184
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →