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Regolamento

Regolamento (UE) 2026/1184

Regolamento (UE) 2026/1184 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2026, relativo all’uso della capacità di infrastruttura ferroviaria nello spazio ferroviario europeo unico, che modifica la direttiva 2012/34/UE e abroga il regolamento (UE) n. 913/2010 (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32026R1184

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento istituisce un quadro unico dell’Unione per la gestione della capacità ferroviaria, superando la disciplina frammentata della direttiva 2012/34/UE e del regolamento (UE) n. 913/2010. Introduce un processo in tre fasi — pianificazione strategica, programmazione/assegnazione, adattamento/riprogrammazione — e rafforza il coordinamento transfrontaliero tra gestori dell’infrastruttura e soggetti interessati. Prevede inoltre regole specifiche per infrastrutture congestionate, lavori sull’infrastruttura, crisi, sanzioni, digitalizzazione, valutazione delle prestazioni e vigilanza regolatoria.

Regolamento sull’uso della capacità dell’infrastruttura ferroviaria nello spazio ferroviario europeo unico, con nuove regole su pianificazione, assegnazione, traffico, crisi, prestazioni e coordinamento transfrontaliero, e con modifica della direttiva 2012/34/UE e abrogazione del regolamento (UE) n. 913/2010.

Ambito di applicazione

Si applica all’uso dell’infrastruttura ferroviaria destinata a servizi ferroviari nazionali e internazionali, inclusi gli impianti di servizio ai sensi della direttiva 2012/34/UE. Riguarda gestori dell’infrastruttura, richiedenti, imprese ferroviarie, operatori degli impianti di servizio, organismi di regolazione, Stati membri, ENIM, ENRRB, coordinatori europei, ERA e altri soggetti operativi interessati. Sono escluse le infrastrutture/servizi esclusi dal capo IV della direttiva 2012/34/UE nei casi previsti, i servizi esclusi ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 10, della direttiva, le imprese/servizi di cui all’articolo 2, paragrafo 9, della direttiva, Cipro e Malta finché non avranno un sistema ferroviario, nonché i servizi limitati al solo collegamento fisso sotto la Manica per le parti indicate nei considerando. Si applica dal 12 giugno 2026, ma molte disposizioni operative si applicano solo agli orari di servizio che entrano in vigore dal 14 dicembre 2030 in poi.

Regolamento (UE) 2026/1184 sull’uso della capacità di infrastruttura ferroviaria nello spazio ferroviario europeo unico

Il regolamento istituisce un quadro armonizzato dell’Unione per la pianificazione, assegnazione, modifica e riprogrammazione della capacità ferroviaria, con l’obiettivo di aumentare l’efficienza della rete, sostenere la decarbonizzazione dei trasporti e migliorare i servizi ferroviari, in particolare transfrontalieri e merci. Esso si inserisce nella strategia del Green Deal e sostituisce la precedente disciplina frammentata della direttiva 2012/34/UE e del regolamento (UE) n. 913/2010.

Finalità e impostazione sistematica

Il regolamento nasce dall’esigenza di rispondere alla congestione crescente di una parte significativa della rete ferroviaria dell’Unione e alla necessità di coordinare meglio l’uso dell’infrastruttura tra Stati membri, gestori e richiedenti. La logica di fondo è quella di passare da una gestione prevalentemente annuale a un modello in tre fasi: pianificazione strategica, programmazione/assegnazione e adattamento/riprogrammazione. Il testo valorizza inoltre l’approccio transfrontaliero, la digitalizzazione e la valutazione continua delle prestazioni.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica all’uso dell’infrastruttura ferroviaria per servizi nazionali e internazionali, compresi gli impianti di servizio. Sono coinvolti i gestori dell’infrastruttura, i richiedenti, le imprese ferroviarie, gli operatori degli impianti di servizio, gli organismi di regolazione, l’ENIM, l’ENRRB, il coordinatore della rete e l’ERA. Restano ferme le esclusioni già previste dalla direttiva 2012/34/UE, tra cui le esclusioni dal capo IV e i casi particolari relativi a determinati servizi o imprese; il regolamento non si applica a Cipro e Malta fino alla creazione di un sistema ferroviario nazionale.

Responsabilità dei gestori dell’infrastruttura e principi di imparzialità

I gestori dell’infrastruttura sono responsabili della gestione della capacità e del traffico e devono operare in modo equo, trasparente e non discriminatorio. Devono rispettare la riservatezza commerciale, garantire informazione tempestiva ai soggetti coinvolti in caso di perturbazioni e consultare i richiedenti per le scelte di manutenzione e per la programmazione di lungo periodo. Resta salva l’indipendenza gestionale prevista dalla direttiva 2012/34/UE.

Indirizzi strategici degli Stati membri

Gli Stati membri possono fornire indirizzi strategici ai gestori dell’infrastruttura, basati sulle strategie indicative di sviluppo dell’infrastruttura ferroviaria. Tali indirizzi possono diventare vincolanti, ad esempio imponendo modelli di orario specifici, riserve minime di capacità o parametri nazionali per la ripartizione e la risoluzione dei conflitti. Gli Stati membri devono però preservare un margine operativo sufficiente per i gestori e coordinarsi tra loro per i servizi internazionali. È anche prevista, ove necessario, una compensazione per le perdite di ricavi dovute al rispetto degli indirizzi strategici, nel rispetto della disciplina sugli aiuti di Stato.

Pianificazione strategica della capacità

La pianificazione strategica comprende strategia relativa alla capacità, modello di capacità e piano di offerta di capacità. Questi documenti forniscono progressivamente livelli di dettaglio maggiori e devono essere predisposti secondo le tempistiche dell’allegato I. La pianificazione riguarda soprattutto la rete TEN-T centrale e centrale estesa, ma può essere estesa ad altre sezioni e nodi. Il contenuto tiene conto della domanda storica e prevista, dei lavori programmati, della capacità multirete e delle esigenze dei diversi segmenti di mercato ferroviario, distinguendo almeno tra merci, passeggeri interurbani e passeggeri urbani/regionali.

Consultazione e coordinamento nella pianificazione

I gestori dell’infrastruttura devono consultare i soggetti operativi interessati, compresi quelli attivi su servizi multirete, e coordinarsi tra loro nei casi transfrontalieri. I richiedenti hanno diritto di sottoporre perplessità all’ENIM, che può formulare pareri o raccomandazioni. L’ENRRB monitora il processo di coordinamento. I documenti di pianificazione e le eventuali divergenze devono essere pubblicati e motivati nel prospetto informativo della rete.

Infrastrutture altamente utilizzate o congestionate

Quando un elemento dell’infrastruttura supera determinate soglie di utilizzo o presenta condizioni di congestione, il gestore deve dichiararlo altamente utilizzato o congestionato. In tal caso occorre un’analisi della capacità entro sei mesi, seguita da un piano di potenziamento della capacità entro sei mesi dal completamento dell’analisi, salvo che vi sia già un piano recente o in corso. L’analisi deve individuare i colli di bottiglia e proporre misure tecniche e operative, comprese deviazioni, riprogrammazioni, variazioni di velocità, armonizzazione delle procedure e investimenti infrastrutturali.

Ripartizione della capacità e criteri socioeconomici, operativi e ambientali

Per l’infrastruttura congestionata, la capacità va ripartita con una metodologia equa, trasparente e non discriminatoria. La valutazione degli scenari deve tener conto di costi di esercizio, tempi per i clienti, connettività e accessibilità, impatti esterni del trasporto e volumi trasportati. L’ENIM elabora la metodologia comune e può fissare valori standard dei parametri, che il gestore può adattare alle circostanze locali o nazionali in modo motivato.

Diritti di capacità: forme, durata e regole generali

I diritti di capacità possono assumere la forma di specifiche di capacità o di tracce ferroviarie. Le specifiche di capacità possono essere poi convertite in tracce prima della circolazione effettiva. I diritti già assegnati non sono trasferibili; l’uso da parte di un’impresa ferroviaria incaricata dal richiedente non è considerato trasferimento. Il regolamento disciplina anche il caso dei servizi passeggeri in Stati membri con accesso limitato ai sensi della direttiva 2012/34/UE, imponendo obblighi di informazione anticipata.

Procedure di assegnazione: annuale, continua e ad hoc

L’assegnazione avviene mediante tre procedure: annuale, pianificazione continua e ad hoc. La procedura annuale mira a soddisfare nella misura del possibile tutte le richieste e segue la logica del piano di offerta di capacità; le richieste incompatibili possono essere rifiutate o rinegoziate entro limiti ragionevoli. La pianificazione continua è obbligatoria almeno per il traffico merci e consente di soddisfare domanda emersa con maggiore flessibilità temporale, anche oltre il periodo dell’orario di servizio per un massimo di 36 mesi dalla prima circolazione. La procedura ad hoc risponde a richieste presentate in qualsiasi momento durante l’orario di servizio.

Accordi quadro

Gli accordi quadro consentono di riservare e assegnare capacità per un periodo superiore a un orario di servizio. Riguardano solo specifiche di capacità, non tracce ferroviarie, e devono essere coerenti con i documenti di pianificazione strategica e con eventuali indirizzi strategici nazionali. La durata standard è disciplinata dall’allegato I; per infrastrutture specializzate con investimenti rilevanti e a lungo termine, possono arrivare fino a 15 anni, o oltre in casi eccezionali. Devono comunque lasciare spazio sufficiente agli altri richiedenti.

Conflitti, coordinamento e criteri di priorità

Se vi sono richieste confliggenti, il gestore deve anzitutto tentare una soluzione consensuale tramite consultazione e coordinamento, offrendo ove possibile capacità alternativa. Se il conflitto persiste, si applica una metodologia formale equa, trasparente e non discriminatoria, che può includere scenari alternativi e, in casi di richieste simili, anche un’asta o una ripartizione volta a massimizzare il numero di richiedenti serviti, previa approvazione regolatoria. Per le richieste multirete, il coordinamento deve coprire l’intero itinerario e coinvolgere un punto di contatto unico.

Modifiche successive all’assegnazione e sanzioni

Le modifiche dei diritti di capacità devono essere limitate al minimo e l’orario di servizio deve essere aggiornato senza ritardo. Se la modifica è significativa, si applica una sanzione, salvo ipotesi tassative di esclusione, tra cui forza maggiore o revoche per esigenze di sicurezza pubblica o crisi. Il livello della sanzione è fissato tra 1 EUR/km e 8 EUR/km di traccia ferroviaria interessata, con modulazione in funzione della tempistica della modifica, della qualità dell’alternativa e della possibilità di riassegnazione. Per i diritti multirete, la sanzione è calcolata sull’intero percorso e il contenzioso è rimesso all’organismo di regolazione competente.

Gestione dei lavori sull’infrastruttura e delle restrizioni di capacità

I lavori sull’infrastruttura devono essere programmati in modo da limitare l’impatto sulla capacità e, se producono restrizioni di rilievo, queste devono essere pianificate e pubblicate con largo anticipo secondo le scadenze dell’allegato I. Il regolamento prevede classificazioni di impatto molto elevato, elevato, medio e limitato. Per le restrizioni più rilevanti devono essere offerte tracce alternative e, in caso di impatti transfrontalieri, è richiesto coordinamento tra gestori.

Gestione del traffico, perturbazioni e crisi

Il regolamento distingue tra gestione del traffico in condizioni normali, gestione delle perturbazioni e gestione delle crisi. I gestori devono adottare norme e procedure pubbliche, agire per ridurre al minimo gli effetti degli incidenti e assicurare informazioni tempestive ai soggetti operativi e alle autorità competenti. Le perturbazioni di rete e multirete seguono criteri specifici dell’allegato VII. In caso di crisi, gli Stati membri possono adottare misure di emergenza anche derogatorie, ma solo per il tempo strettamente necessario e con obbligo di notifica alla Commissione, all’ENIM e, in alcuni casi, agli organismi di regolazione. Sono previste anche esercitazioni di simulazione.

Digitalizzazione e interoperabilità

Uno dei pilastri del regolamento è l’uso di strumenti digitali e servizi digitali interoperabili per la gestione della capacità e del traffico. I processi devono ridurre gli oneri amministrativi, garantire trasparenza e consentire lo scambio di dati in un unico luogo, anche per servizi transfrontalieri e multirete. L’ERA partecipa allo sviluppo e al monitoraggio delle specifiche tecniche di interoperabilità, in coordinamento con l’impresa comune «Ferrovie europee».

Valutazione delle prestazioni

Il regolamento istituisce un sistema europeo di valutazione delle prestazioni basato su indicatori, obiettivi e misure correttive. Gli obiettivi devono essere inseriti nei piani commerciali dei gestori dell’infrastruttura e l’ENIM deve adottare un quadro europeo per la valutazione delle prestazioni entro il 12 agosto 2028. È prevista una relazione europea annuale sulla valutazione delle prestazioni, preparata con il supporto di un gruppo consultivo indipendente, con attenzione anche al coordinamento tra gestori e ai servizi digitali.

Coordinamento istituzionale: ENIM, ENRRB, coordinatore della rete ed ERP

L’ENIM è il fulcro tecnico-operativo del sistema: adotta i quadri europei, coordina i gestori, sviluppa orientamenti e può adottare pareri e raccomandazioni. L’ENRRB coordina i regolatori nazionali per garantire coerenza e trattamenti non discriminatori. Il coordinatore della rete, da nominare entro il 12 dicembre 2026, funge da segretariato operativo, punto di contatto e supporto alle attività di coordinamento. L’ERP costituisce la piattaforma strutturata di consultazione degli altri soggetti di mercato.

Vigilanza regolatoria e rimedi

Gli organismi di regolazione nazionali esercitano poteri di monitoraggio e intervento sulle materie del regolamento, e i richiedenti possono ricorrere contro trattamenti ingiusti o discriminatori. Nei casi transfrontalieri, gli organismi di regolazione cooperano all’interno dell’ENRRB e devono tenere conto dei suoi pareri e raccomandazioni, motivando eventuali scostamenti.

Modifiche della direttiva 2012/34/UE e abrogazione del regolamento 913/2010

Il regolamento sostituisce le norme dell’assegnazione della capacità prima contenute nella direttiva 2012/34/UE, che viene modificata in modo sostanziale: molte disposizioni su capacità, coordinamento e corridoi merci sono soppresse o rinviate al nuovo regolamento. Il regolamento (UE) n. 913/2010 è abrogato dal 14 dicembre 2030. Gli accordi quadro già conclusi restano validi fino alla loro scadenza.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione ed è applicabile dal 12 giugno 2026, con applicazione differita di numerose disposizioni. In particolare, alcune norme su assegnazione, traffico e digitalizzazione si applicano dal 31 dicembre 2027 e dal 1° gennaio 2029; il nuovo regime sostanziale per gli orari di servizio decorre dagli orari che entrano in vigore il 14 dicembre 2030 o successivamente. La Commissione può adottare atti delegati ed esecutivi già dal 12 giugno 2026 per preparare l’attuazione dei quadri europei e degli standard operativi.

Disposizioni principali

Ambito e principi generali

L’articolo 1 definisce l’oggetto del regolamento: principi, norme e procedure per gestione della capacità, gestione del traffico, gestione delle crisi e delle prestazioni, coordinamento tra operatori e strumenti digitali di supporto. L’articolo 2 affida ai gestori dell’infrastruttura la responsabilità della gestione della capacità e del traffico, imponendo uso efficiente della rete, non discriminazione, trasparenza, continuità transfrontaliera e miglioramento delle prestazioni. L’articolo 3 richiede imparzialità, riservatezza commerciale e consultazione dei richiedenti, soprattutto per manutenzione e programmazione di lungo periodo.

Indirizzi strategici nazionali e definizioni

L’articolo 4 consente agli Stati membri di fornire indirizzi strategici ai gestori dell’infrastruttura, anche vincolanti, su modelli di orario, riserva di capacità e parametri nazionali per la ripartizione e la risoluzione dei conflitti, purché resti un margine operativo sufficiente. L’articolo 5 richiama le definizioni della direttiva 2012/34/UE e introduce nozioni chiave quali forza maggiore, soggetto operativo interessato, accordo quadro, traccia ferroviaria, servizio ferroviario multirete, diritto di capacità multirete, orario di servizio, restrizione di capacità, modello di orario specifico e orario integrato cadenzato simmetrico.

Pianificazione strategica della capacità

L’articolo 6 struttura la gestione della capacità in tre fasi: pianificazione strategica, programmazione/assegnazione e adattamento/riprogrammazione. Gli articoli 13-20 disciplinano strategia relativa alla capacità, modello di capacità e piano di offerta di capacità, da predisporre con contenuti e tempistiche dell’allegato I. La pianificazione copre in linea generale il periodo che inizia cinque anni prima del cambio dell’orario di servizio e riguarda in via prioritaria la rete TEN-T centrale e centrale estesa. Sono previsti consultazione dei soggetti interessati, coordinamento tra gestori, ruolo dell’ENIM e possibile ricorso a atti delegati o di esecuzione della Commissione.

Infrastrutture congestionate, analisi e potenziamento della capacità

Gli articoli 23-27 disciplinano la dichiarazione di infrastruttura altamente utilizzata o congestionata, l’analisi della capacità, il piano di potenziamento della capacità, l’eventuale infrastruttura ferroviaria specializzata e la ripartizione della capacità. Le soglie dell’allegato II distinguono traffico omogeneo ed eterogeneo; in caso di congestione il gestore deve effettuare l’analisi entro sei mesi e poi predisporre un piano di potenziamento entro sei mesi dal completamento dell’analisi. La ripartizione della capacità deve basarsi su metodologia equa, trasparente e non discriminatoria, con criteri socioeconomici, operativi e ambientali definiti dall’ENIM nell’ambito del quadro europeo.

Assegnazione dei diritti di capacità

Gli articoli 28-40 disciplinano forme e procedure di assegnazione: specifiche di capacità o tracce ferroviarie, con divieto di trasferimento del diritto di capacità e regole speciali per servizi passeggeri in Stati con accesso limitato. Sono previste tre procedure principali: assegnazione annuale, pianificazione continua (rolling planning) e procedura ad hoc. Gli accordi quadro possono coprire periodi superiori all’orario di servizio e, per infrastrutture specializzate, fino a 15 anni salvo casi eccezionali. Sono fissati obblighi di coordinamento per i diritti multirete, un meccanismo consensuale e uno formale di risoluzione dei conflitti, e tempi procedurali dettagliati nell’allegato I.

Adattamento, riprogrammazione e sanzioni

Gli articoli 41 e 42 disciplinano le modifiche dei diritti di capacità dopo l’assegnazione e il correlato sistema sanzionatorio. Le modifiche devono essere limitate al minimo; se significative, comportano una sanzione effettiva, proporzionata, dissuasiva e non discriminatoria, salvo casi di forza maggiore, revoche per ordine/sicurezza pubblica, cancellazioni in specifiche ipotesi o modifiche di accordi quadro. L’allegato IV fissa una sanzione minima di 1 EUR/km e massima di 8 EUR/km di traccia ferroviaria interessata, con modulazione da 0,1 a 2 e riesame del livello ogni due anni, a partire dal 2033.

Gestione del traffico, perturbazioni e crisi

Gli articoli 44-50 disciplinano gestione del traffico in condizioni normali, delle perturbazioni e delle crisi. Il regolamento impone norme e procedure pubbliche nel prospetto informativo della rete, coordinamento transfrontaliero, piani di emergenza, uso di percorsi alternativi, scambio di informazioni e possibilità di misure di emergenza statali in casi di crisi. L’articolo 48 definisce le perturbazioni di rete e multirete; l’articolo 49 consente misure derogatorie, con obbligo di notifica alla Commissione e all’ENIM e, se necessario, pareri degli organismi di regolazione. L’allegato VII precisa i criteri di dichiarazione delle perturbazioni.

Valutazione delle prestazioni e monitoraggio

Gli articoli 51-54 istituiscono un sistema europeo di valutazione delle prestazioni, con obiettivi definiti nei piani commerciali dei gestori dell’infrastruttura, quadro europeo per la valutazione delle prestazioni, relazione annuale europea e gruppo consultivo per le prestazioni. Il quadro deve essere adottato dall’ENIM entro il 12 agosto 2028 e coprire almeno i settori indicati nell’allegato VIII, compresi infrastruttura, capacità, traffico, perturbazioni, digitalizzazione e vigilanza regolatoria. La Commissione può intervenire con atti di esecuzione se l’ENIM non adotta i quadri o se essi risultano inadeguati.

Rete europea di coordinamento e consultazione

Gli articoli 55-65 rafforzano ENIM, ENRRB, coordinatore della rete, ERP e punti di contatto. ENIM coordina gestori dell’infrastruttura, adotta i tre quadri europei, elabora linee guida e interagisce con l’ERP; l’ENRRB assicura coerenza regolatoria e può adottare pareri e raccomandazioni. Il coordinatore della rete, da nominare entro il 12 dicembre 2026, assiste ENIM nella gestione operativa, nella consultazione, nella pianificazione e nel supporto digitale. Il regolamento interno, la composizione e le procedure di voto degli organismi sono disciplinati in modo dettagliato.

Digitalizzazione e scambio dati

L’articolo 66 impone l’uso di strumenti digitali e servizi digitali interoperabili per la gestione della capacità e del traffico, con requisiti di trasparenza, interoperabilità e riduzione degli oneri amministrativi. I servizi ferroviari multirete devono poter essere gestiti tramite interfaccia unica o sistemi comuni. È previsto il coinvolgimento dell’ERA e dell’impresa comune «Ferrovie europee» nello sviluppo delle specifiche tecniche e nell’allineamento con la direttiva 2016/797.

Vigilanza regolatoria e cooperazione tra organismi

Gli articoli 67-72 confermano il ruolo degli organismi di regolazione per monitorare e sanzionare violazioni, con diritto di reclamo da parte di richiedenti e autorità pubbliche. L’ENRRB coordina i regolatori, assicura coerenza delle decisioni transfrontaliere, può adottare pareri e raccomandazioni, e pubblica la propria attività. Sono previste regole di indipendenza, composizione, voto, segretariato e gruppi di lavoro.

Disposizioni finali, modifiche e abrogazioni

L’articolo 78 modifica la direttiva 2012/34/UE, sopprimendo o sostituendo numerose disposizioni in materia di assegnazione della capacità e prospetto informativo della rete. L’articolo 79 disciplina la transizione per gli accordi quadro esistenti e l’applicazione differita di varie disposizioni agli orari di servizio dal 14 dicembre 2030. L’articolo 80 abroga il regolamento (UE) n. 913/2010 con effetto dal 14 dicembre 2030. L’articolo 81 stabilisce entrata in vigore e applicazione scaglionata: applicazione generale dal 12 giugno 2026, alcune disposizioni dal 31 dicembre 2027 e dal 1° gennaio 2029, e il regime pieno per gli orari di servizio dal 14 dicembre 2030.

Come è indicizzato

Materietrasporti ferroviarimercato internointeroperabilità ferroviariaconcorrenzagovernance regolatoria

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