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Regolamento

Regolamento (UE) 2026/1139

Regolamento (UE) 2026/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2026, che modifica il regolamento (UE) 2021/691 per quanto riguarda il sostegno ai lavoratori di imprese in fase di ristrutturazione la cui espulsione dal lavoro è imminente

Normativa europea32026R1139

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento amplia il FEG per consentire un sostegno reattivo anche ai lavoratori che rischiano un’espulsione imminente dal lavoro in imprese in ristrutturazione. Introduce una disciplina procedurale specifica per l’accesso al finanziamento quando la richiesta è presentata dall’impresa tramite lo Stato membro, con regole su ammissibilità, contenuto della domanda, controlli ex ante, cofinanziamento e tempi di attuazione. Vengono inoltre fissati un massimale di 4 milioni di EUR per impresa e Stato membro per esercizio finanziario e una riserva minima del 40 % del bilancio annuo del FEG per i casi di lavoratori già espulsi o autonomi cessati.

Modifica il regolamento (UE) 2021/691 per estendere il sostegno del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) ai lavoratori di imprese in fase di ristrutturazione la cui espulsione dal lavoro è imminente.

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri dell’Unione, al FEG e alle domande di contributo finanziario presentate ai sensi del regolamento (UE) 2021/691, come modificato. Il nuovo ambito comprende, oltre ai lavoratori espulsi dal lavoro e ai lavoratori autonomi la cui attività sia cessata, anche i lavoratori di imprese in fase di ristrutturazione la cui espulsione dal lavoro è imminente, inclusi, in casi determinati, i lavoratori dei fornitori diretti e dei produttori a valle. Restano esclusi i regimi di riduzione dell’orario di lavoro, le indennità e le sovvenzioni di avviamento; il sostegno per i lavoratori imminentemente espulsi riguarda solo eventi di licenziamento collettivo ai sensi della direttiva 98/59/CE e, per tali casi, sono previsti limiti specifici di ammissibilità, cofinanziamento e massimale per impresa e Stato membro.

Regolamento (UE) 2026/1139: sostegno del FEG ai lavoratori di imprese in ristrutturazione la cui espulsione dal lavoro è imminente

Il regolamento modifica il regolamento (UE) 2021/691 per ampliare la funzione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG), includendo un sostegno specifico e reattivo ai lavoratori ancora occupati ma esposti a una cessazione imminente del rapporto di lavoro. La ratio è quella di anticipare la transizione professionale in contesti di ristrutturazione su vasta scala, in coerenza con la duplice transizione verde e digitale e con l’esigenza di preservare occupazione, competitività e coesione economica e sociale.

Ambito soggettivo e finalità

Il FEG continua a sostenere i lavoratori espulsi dal lavoro e i lavoratori autonomi la cui attività sia cessata, ma ora può intervenire anche a favore dei lavoratori di imprese in fase di ristrutturazione la cui espulsione dal lavoro è imminente. Il regolamento sottolinea che il FEG è uno strumento di emergenza, distinto dall’FSE+, che opera prevalentemente in chiave preventiva; il nuovo intervento è pensato per situazioni di urgenza in cui il datore di lavoro non è in grado di offrire autonomamente misure di riqualificazione e aggiornamento.

Definizioni rilevanti

L’articolo 3 introduce la definizione di "lavoratore la cui espulsione dal lavoro è imminente", ossia un lavoratore il cui contratto o rapporto di lavoro è destinato a concludersi per esubero, a seguito della comunicazione scritta del datore di lavoro ai rappresentanti dei lavoratori ai sensi della direttiva 98/59/CE. Viene inoltre definita l’"impresa in fase di ristrutturazione" come un’impresa in cui sono in atto licenziamenti collettivi secondo la medesima direttiva.

Criteri di ammissibilità e casi particolari

L’articolo 4 viene riscritto per consentire la presentazione di domande FEG anche quando il sostegno riguarda lavoratori la cui espulsione dal lavoro è imminente. Tra i criteri di intervento figura ora, in particolare, l’esistenza di licenziamenti collettivi previsti per almeno 200 lavoratori in un’unica impresa in fase di ristrutturazione in uno Stato membro. Nei mercati del lavoro di dimensioni ridotte, e in casi eccezionali anche in altri mercati del lavoro, alcune domande possono essere ricevibili pur non soddisfacendo integralmente tutti i criteri, purché la ristrutturazione abbia un grave impatto sull’occupazione e sull’economia locale, regionale o nazionale. In tali ipotesi si applicano limiti quantitativi specifici, tra cui il tetto del 15 % del massimale annuo del FEG per le situazioni eccezionali previste dal nuovo articolo 4, paragrafo 4.

Coinvolgimento di fornitori diretti e produttori a valle

Il regolamento ammette, in determinate condizioni, anche i lavoratori la cui espulsione dal lavoro è imminente presso fornitori diretti o produttori a valle dell’impresa richiedente. È necessario che i licenziamenti collettivi avvengano nello stesso Stato membro e che sia dimostrato un chiaro nesso causale con i licenziamenti dell’impresa richiedente. L’impresa che formula la richiesta resta pienamente responsabile della presentazione della domanda, della trasmissione delle informazioni, del cofinanziamento nazionale e dell’attuazione del pacchetto coordinato; può tuttavia ricevere contributi proporzionali dai fornitori diretti o produttori a valle coinvolti.

Misure finanziabili e contenuto del pacchetto coordinato

Le misure finanziabili sono quelle di politica attiva del mercato del lavoro inserite in un pacchetto coordinato. Per i lavoratori a rischio imminente, il pacchetto può comprendere formazione, riqualificazione, certificazione delle competenze, orientamento, tutoraggio, assistenza nella ricerca di lavoro, consulenza, promozione dell’imprenditorialità e cooperazione. Il regolamento precisa che tali misure devono integrare, e non sostituire, gli obblighi del datore di lavoro derivanti dal diritto nazionale o dai contratti collettivi. Restano espressamente esclusi i regimi di riduzione dell’orario di lavoro, le indennità e le sovvenzioni di avviamento.

Procedura di domanda per i casi di espulsione imminente

Con l’articolo 8 bis viene introdotta una procedura dedicata: l’impresa in ristrutturazione può chiedere allo Stato membro di presentare la domanda di contributo FEG se ricorrono i criteri di intervento e se intende offrire assistenza cofinanziata dal Fondo. La richiesta deve essere presentata entro 14 settimane dalla prima comunicazione scritta ai rappresentanti dei lavoratori effettuata ai sensi della direttiva 98/59/CE. Lo Stato membro deve poi presentare la domanda alla Commissione entro 15 giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta completa; la Commissione ne conferma il ricevimento entro 10 giorni lavorativi e conclude la valutazione entro 50 giorni lavorativi, prorogabili di ulteriori 20 giorni lavorativi in caso di motivata necessità.

Contenuto informativo della domanda e controlli ex ante

La domanda deve contenere un set molto dettagliato di informazioni: identificazione dell’impresa e degli eventuali soggetti della filiera, numero dei lavoratori interessati, numero dei beneficiari, descrizione della ristrutturazione, nesso causale nei casi di fornitori/produttori a valle, conferma del rispetto degli obblighi legali e delle consultazioni, ripartizione dei beneficiari per genere, età e istruzione, descrizione del pacchetto coordinato e dei costi, date di avvio, costi amministrativi, dichiarazione che il pacchetto non sostituisce gli obblighi del datore di lavoro, conferma del cofinanziamento privato e assenza di finanziamento nazionale. Gli Stati membri possono svolgere controlli ex ante su capacità finanziaria e amministrativa dell’impresa, correttezza di alcune informazioni, conformità al diritto nazionale e rischi di frode o doppio finanziamento.

Cofinanziamento, bilancio e limiti economici

Per i nuovi casi relativi ai lavoratori la cui espulsione dal lavoro è imminente, il tasso di cofinanziamento è allineato a quello dei casi tradizionali FEG; inoltre il tasso di cofinanziamento delle spese amministrative sostenute dallo Stato membro è fissato al 100 %. L’articolo 13 introduce una riserva minima: almeno il 40 % dell’importo annuo massimo del FEG deve essere destinato alle domande relative ai lavoratori espulsi dal lavoro o ai lavoratori autonomi la cui attività sia cessata. Le risorse non usate o non riservate entro il 30 giugno possono essere impiegate anche per i nuovi casi di espulsione imminente. Per ciascun esercizio finanziario, i contributi per tali casi non possono superare 4 000 000 EUR per impresa e per Stato membro.

Attuazione, spese ammissibili e rendicontazione

Le spese sono ammissibili dalla data indicata nella domanda, ossia da quando lo Stato membro o l’impresa inizia o dovrebbe iniziare a fornire il pacchetto coordinato, oppure a sostenere le spese amministrative di attuazione. Le misure devono essere avviate senza indebito ritardo e completate entro 24 mesi dalla decisione di concessione. L’impresa deve fornire allo Stato membro, entro il sesto mese successivo alla fine del periodo di attuazione, tutte le informazioni necessarie per la relazione finale. La Commissione avvia inoltre un’indagine presso i beneficiari nel sesto mese successivo alla conclusione di ciascun periodo di attuazione; nei casi di assistenza a favore di lavoratori a rischio imminente, l’impresa è responsabile della distribuzione dell’indagine e dell’invio del sollecito.

Indagini sui beneficiari e indicatori di risultato

Le indagini servono a misurare l’evoluzione dell’occupabilità e, per chi trova un impiego, la qualità del nuovo lavoro, inclusi orario, tipologia contrattuale, livello di responsabilità, retribuzione e settore di inserimento. Nei casi relativi ai lavoratori la cui espulsione dal lavoro è imminente, le informazioni devono includere anche l’eventuale nuovo ruolo nella stessa impresa. I dati sono disaggregati per genere, età, istruzione ed esperienza professionale. L’allegato II viene modificato per distinguere, in tali casi, gli esiti occupazionali tra altra impresa e stessa impresa, con ulteriore distinzione tra stesso ruolo e altro ruolo.

Assistenza tecnica e gestione del Fondo

La Commissione può utilizzare fino all’1,5 % dell’importo annuo massimo del FEG per spese tecniche e amministrative connesse all’attuazione, compresi preparazione, controllo, audit, valutazione, raccolta dati, sistemi informatici, comunicazione e visibilità del Fondo. L’assistenza tecnica comprende anche la diffusione di informazioni e orientamenti agli Stati membri e alle parti sociali, nonché attività mirate di sensibilizzazione verso gli Stati membri che ricorrono poco o non ricorrono al FEG.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Estensione della missione del FEG

L’articolo 1, paragrafo 2, e l’articolo 2 del regolamento (UE) 2021/691 sono modificati per includere tra i destinatari del FEG anche i lavoratori di imprese in fase di ristrutturazione la cui espulsione dal lavoro è imminente. Il FEG resta uno strumento di emergenza e solidarietà, con finalità di accompagnamento delle trasformazioni socioeconomiche legate a globalizzazione, cambiamenti tecnologici e ambientali, digitalizzazione e automazione, e alla duplice transizione verde e giusta.

Nuove definizioni

Vengono introdotte le definizioni di "lavoratore la cui espulsione dal lavoro è imminente" e di "impresa in fase di ristrutturazione". La prima riguarda il lavoratore il cui contratto o rapporto di lavoro è destinato a cessare per collocamento in esubero, a seguito di comunicazione scritta del datore di lavoro ai rappresentanti dei lavoratori ai sensi della direttiva 98/59/CE. La seconda riguarda un’impresa che sta effettuando licenziamenti collettivi come definiti dalla direttiva 98/59/CE.

Criteri di intervento e ricevibilità delle domande

L’articolo 4 è modificato per consentire agli Stati membri di chiedere contributi FEG anche per misure a favore dei lavoratori la cui espulsione dal lavoro è imminente; in tali casi, se l’impresa presenta una richiesta, lo Stato membro deve presentare la domanda alla Commissione. È introdotto un criterio specifico relativo alla presenza di licenziamenti collettivi previsti per almeno 200 lavoratori in un’unica impresa in fase di ristrutturazione in uno Stato membro. Per mercati del lavoro di dimensioni ridotte, e in casi eccezionali anche per altri mercati del lavoro, alcune domande possono essere ricevibili anche se non tutti i criteri sono integralmente soddisfatti, purché vi sia un grave impatto sull’occupazione e sull’economia locale, regionale o nazionale; per tali casi si applicano limiti del 15 % del massimale annuo del FEG.

Comunicazione del numero di lavoratori imminentemente espulsi

È inserito l’articolo 5 bis, che impone allo Stato membro richiedente di comunicare alla Commissione il numero di lavoratori la cui espulsione dal lavoro è imminente, sulla base di una o più comunicazioni scritte del datore di lavoro ai rappresentanti dei lavoratori conformemente alla direttiva 98/59/CE.

Ammissibilità dei lavoratori e nesso con fornitori e produttori a valle

L’articolo 6 viene esteso ai lavoratori di imprese in fase di ristrutturazione la cui espulsione è imminente, anche presso fornitori diretti o produttori a valle, se del caso. Tali lavoratori restano ammissibili anche se il contratto o rapporto di lavoro cessa successivamente, e possono essere considerati beneficiari ammissibili se identificati nelle comunicazioni scritte pertinenti, purché le informazioni siano trasmesse entro l’ultimo giorno precedente il completamento della valutazione della Commissione. Per i fornitori diretti e i produttori a valle, è richiesto che i licenziamenti collettivi si collochino nello stesso Stato membro e che esista un chiaro nesso causale con i licenziamenti dell’impresa richiedente.

Misure finanziabili e contenuto del pacchetto coordinato

L’articolo 7 consente il finanziamento FEG per misure di politica attiva del mercato del lavoro inserite in un pacchetto coordinato volto al reinserimento o, per i lavoratori a rischio imminente, all’aggiornamento e alla riqualificazione per il passaggio ad altre funzioni o ad altra impresa. Per questi ultimi, il pacchetto può includere formazione, riqualificazione, certificazione delle competenze, assistenza individuale nella ricerca di lavoro, orientamento, consulenza, tutoraggio, ricollocamento, imprenditorialità e cooperazione. Restano esclusi i regimi di riduzione dell’orario di lavoro, le indennità e le sovvenzioni di avviamento.

Domande dell’impresa e procedura accelerata

È introdotto l’articolo 8 bis, che disciplina le domande di assistenza FEG per i lavoratori la cui espulsione dal lavoro è imminente. L’impresa può chiedere allo Stato membro di presentare la domanda entro 14 settimane dalla prima comunicazione scritta ai rappresentanti dei lavoratori. Lo Stato membro presenta la domanda entro 15 giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta completa; la Commissione ne conferma la ricezione entro 10 giorni lavorativi e conclude la valutazione entro 50 giorni lavorativi, con possibile proroga motivata fino a 20 giorni lavorativi ulteriori. Sono previste facoltà di orientamento per impresa, Stato membro e Commissione, nonché controlli ex ante facoltativi da parte dello Stato membro.

Contenuto informativo della domanda

L’articolo 8 bis elenca in modo dettagliato le informazioni da includere nella domanda: identificazione dell’impresa e degli eventuali fornitori/produttori a valle, numero dei lavoratori interessati, numero dei beneficiari, eventuali accordi scritti con fornitori o produttori a valle, descrizione delle circostanze della ristrutturazione, nesso causale nei casi relativi alla filiera, prova del rispetto degli obblighi legali e delle consultazioni, ripartizione per genere, età e istruzione, descrizione del pacchetto coordinato e dei costi, date di avvio, costi amministrativi, dichiarazione di non sostituzione degli obblighi del datore di lavoro, conferma del cofinanziamento dell’impresa e assenza di cofinanziamento nazionale da parte dello Stato membro. Le variazioni dei numeri e dei costi devono essere comunicate prima della conclusione della valutazione della Commissione.

Cofinanziamento, riparto del prefinanziamento e massimali

Per i lavoratori la cui espulsione dal lavoro è imminente, il tasso di cofinanziamento delle misure è allineato a quello dei lavoratori espulsi dal lavoro e il tasso di cofinanziamento delle spese amministrative dello Stato membro è del 100 %. È inoltre previsto che almeno il 40 % dell’importo annuo massimo del FEG sia riservato alle domande relative ai lavoratori espulsi dal lavoro o ai lavoratori autonomi cessati; le somme non utilizzate entro il 30 giugno possono essere usate anche per i casi di lavoratori imminentemente espulsi. I contributi per tali casi non possono superare 4 000 000 EUR per impresa e per Stato membro per esercizio finanziario. Dopo il prefinanziamento della Commissione, lo Stato membro deve trasferire all’impresa la parte pertinente entro 10 giorni lavorativi, potendo anche rateizzarla.

Tempi di attuazione, rendicontazione e indagini sui beneficiari

Le spese sono ammissibili a decorrere dalle date indicate nella domanda e le misure devono essere attuate senza indebito ritardo e comunque entro 24 mesi dalla decisione di concessione. L’impresa deve fornire allo Stato membro, entro il sesto mese successivo alla scadenza del periodo di attuazione, tutte le informazioni necessarie per la relazione finale. L’indagine presso i beneficiari è avviata dalla Commissione nel sesto mese successivo alla fine di ciascun periodo di attuazione; nei casi relativi ai lavoratori imminentemente espulsi, l’impresa è responsabile della distribuzione dell’indagine e del sollecito ai beneficiari e ai loro rappresentanti. Le informazioni raccolte devono includere anche l’eventuale nuovo ruolo nella stessa impresa e sono disaggregate per genere, età, istruzione ed esperienza professionale.

Assistenza tecnica della Commissione e limiti di bilancio

L’articolo 11 è modificato per consentire alla Commissione di destinare fino all’1,5 % dell’importo annuo massimo del FEG a spese tecniche e amministrative, comprese preparazione, sorveglianza, controllo, audit, valutazione, raccolta dati, sistemi informatici, comunicazione e misure di visibilità. L’assistenza tecnica comprende anche informazioni e orientamenti agli Stati membri e alle parti sociali, nonché attività mirate di sensibilizzazione per gli Stati membri che usano poco o non usano il FEG, e può includere task force in caso di grave deterioramento economico in uno Stato membro.

Mobilitazione del FEG e insufficienza di fondi

La Commissione determina l’importo del contributo in base alla valutazione svolta ai sensi dell’articolo 8 o 8 bis. Se le risorse di impegno residue non bastano, in casi eccezionali la Commissione può rinviare la proposta di mobilitazione e la conseguente richiesta di storno di bilancio all’anno successivo, restando comunque rispettato il massimale annuo di bilancio del FEG in ogni circostanza.

Come è indicizzato

Materiepolitica socialeoccupazionefondo di solidarietàristrutturazioni aziendalicohesione economica e sociale

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