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Regolamento

Regolamento (UE) 2026/1140

Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1140 della Commissione, del 20 maggio 2026, che modifica gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per quanto riguarda le voci relative al Canada e agli Stati Uniti negli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di pollame e materiale germinale di pollame e di carni fresche di pollame e selvaggina da penna

Normativa europea32026R1140

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna le liste UE delle zone da cui è autorizzato l’ingresso di determinate partite di pollame e prodotti avicoli, reagendo a nuovi focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in Canada e negli Stati Uniti. Per il Canada vengono sospese le nuove zone colpite in Alberta; per gli Stati Uniti, oltre a sospensioni mirate per nuove zone interessate, viene ripristinata l’autorizzazione per varie zone per le quali le autorità statunitensi hanno fornito garanzie sufficienti. Le modifiche si inseriscono nel sistema del regolamento (UE) 2021/404, che attua le regole del regolamento (UE) 2016/429 sugli ingressi nell’Unione di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale.

Modifica degli elenchi UE di zone autorizzate per l’ingresso di pollame, materiale germinale di pollame, carni fresche di pollame e selvaggina da penna da Canada e Stati Uniti, in ragione di nuovi focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità e del ripristino di talune zone statunitensi.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica nell’Unione europea e riguarda gli operatori e le autorità competenti coinvolti nell’importazione di partite di pollame e materiale germinale di pollame, nonché di carni fresche di pollame e selvaggina da penna, provenienti da Canada e Stati Uniti. Incide sugli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone autorizzati all’ingresso nell’Unione contenuti negli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404. Le modifiche riguardano specifiche zone del Canada (Alberta) e numerose zone degli Stati Uniti; non introduce un regime generale nuovo, ma aggiorna le autorizzazioni in funzione della situazione sanitaria. È direttamente applicabile e produce effetti dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.

Modifica degli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per Canada e Stati Uniti

Il regolamento interviene sul sistema europeo di elenchi delle zone di provenienza autorizzate per l’ingresso nell’Unione di talune partite avicole e prodotti correlati. La finalità è quella di adeguare rapidamente le autorizzazioni alla situazione epidemiologica determinata da nuovi focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) in Canada e negli Stati Uniti, in coerenza con il quadro del regolamento (UE) 2016/429 e del regolamento delegato (UE) 2020/692.

Contesto normativo

Il provvedimento si colloca nel regime della sanità animale dell’Unione, che consente l’ingresso di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale da paesi terzi solo se i paesi, territori o zone interessati sono inclusi negli elenchi previsti dal regolamento (UE) 2016/429 e attuati dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/404. In particolare, gli allegati V e XIV del regolamento 2021/404 contengono gli elenchi relativi, rispettivamente, al pollame e al materiale germinale di pollame e alle carni fresche di pollame e selvaggina da penna.

Situazione epidemiologica richiamata nei considerando

La Commissione prende atto che:

  • il Canada ha notificato due nuovi focolai di HPAI nel pollame in Alberta, confermati l’11 maggio 2026;
  • gli Stati Uniti hanno notificato sei nuovi focolai in Indiana, Minnesota e North Dakota, confermati tra il 1° maggio 2026 e il 12 maggio 2026;
  • in entrambi i paesi sono state istituite zone soggette a restrizioni di almeno 10 km e applicata una politica di abbattimento totale;
  • sono state trasmesse ulteriori informazioni epidemiologiche e sulle misure di contenimento.

Sulla base di tale istruttoria, la Commissione ritiene necessario sospendere l’ingresso nell’Unione dalle zone canadesi e statunitensi interessate dai nuovi focolai, ma anche, per gli Stati Uniti, riattivare alcune zone precedentemente sospese per le quali sono state fornite adeguate garanzie sanitarie.

Modifiche all’allegato V: pollame e materiale germinale di pollame

Nella parte 1, sezione B, dell’allegato V vengono aggiunte per il Canada le zone CA-2.335 e CA-2.336, entrambe in Alberta, con indicazione delle aree di restrizione di 3 km e 10 km attorno agli stabilimenti coinvolti. Per gli Stati Uniti vengono invece aggiornate numerose zone già esistenti (tra cui US-2.1080, US-2.1127, US-2.1128, US-2.1129 e molte altre sino a US-2.1365) e viene aggiunta la nuova zona US-2.1374.

Le voci aggiornate riportano:

  • il codice della zona;
  • la tipologia di partite interessate, che comprende, a seconda dei casi, BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20;
  • le date rilevanti di inizio e, ove previste, di fine della limitazione.

Modifiche all’allegato XIV: carni fresche di pollame e selvaggina da penna

Nella parte 1, sezione B, dell’allegato XIV sono introdotte, per il Canada, le zone CA-2.335 e CA-2.336 anche per le categorie POU e RAT, nonché per GBM, con data 11 maggio 2026. Per gli Stati Uniti sono sostituite le voci relative a numerose zone già elencate, con aggiornamento coerente con quanto previsto per l’allegato V, e viene aggiunta la zona US-2.1374.

Effetti pratici per gli operatori

Sul piano operativo, il regolamento comporta:

  • la sospensione dell’accesso al mercato UE per le partite provenienti dalle nuove zone canadesi interessate dai focolai;
  • il mantenimento o aggiornamento delle restrizioni per specifiche zone statunitensi colpite da HPAI;
  • il ripristino dell’autorizzazione per diverse zone degli Stati Uniti, per le quali la Commissione ritiene superato il rischio sanitario che aveva giustificato la sospensione.

Per importatori, spedizionieri, consulenti doganali e professionisti della filiera agroalimentare, il dato decisivo è la verifica puntuale della zona di origine e della data applicabile, poiché l’ammissibilità all’ingresso nell’Unione dipende dall’inclusione o meno della zona negli allegati aggiornati.

Entrata in vigore

Il regolamento si applica dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. La Commissione sottolinea l’urgenza dell’intervento per evitare perturbazioni inutili degli scambi e garantire la protezione della sanità animale nell’Unione.

Disposizioni principali

Aggiornamento degli allegati V e XIV del regolamento (UE) 2021/404

L’articolo 1 dispone la modifica degli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 secondo quanto specificato nell’allegato del regolamento. Le modifiche incidono sulle tabelle relative alle zone autorizzate per l’ingresso nell’Unione di partite di pollame e materiale germinale di pollame (allegato V) e di carni fresche di pollame e selvaggina da penna (allegato XIV).

Nuove restrizioni per il Canada

A seguito di due nuovi focolai di HPAI in Alberta, confermati l’11 maggio 2026, sono aggiunte le zone CA-2.335 e CA-2.336 agli elenchi interessati, con sospensione dell’ingresso per le partite provenienti dalle aree colpite. Nelle descrizioni territoriali compaiono zone soggette a restrizioni di 3 km (protection zone) e 10 km (surveillance zone) attorno agli stabilimenti interessati.

Nuove restrizioni e aggiornamenti per gli Stati Uniti

Per gli Stati Uniti vengono modificate numerose zone già elencate e aggiunta la nuova zona US-2.1374. Le modifiche riflettono sia nuove infezioni sia l’aggiornamento della situazione sanitaria comunicata dalle autorità statunitensi. Per le zone nuove o aggiornate restano indicati i riferimenti territoriali, le date di inizio dei provvedimenti e, ove presenti, le date di fine o di revoca della sospensione.

Ripristino dell’autorizzazione per talune zone statunitensi

Alla luce delle ulteriori informazioni fornite dagli Stati Uniti e delle misure di contenimento adottate, la Commissione ritiene che per diverse zone precedentemente sospese non sussista più un rischio tale da giustificare il mantenimento del divieto. Di conseguenza, varie voci dell’allegato V e dell’allegato XIV sono sostituite con effetti di riapertura o aggiornamento dell’autorizzazione per l’ingresso nell’Unione.

Base giuridica e urgenza

Il regolamento si fonda sul regolamento (UE) 2016/429, in particolare sull’articolo 230, paragrafo 1, e sull’articolo 232, paragrafi 1, lettera b), e 3, lettera b). Il considerando evidenzia la necessità di applicare le modifiche con urgenza per proteggere la sanità animale nell’Unione ed evitare inutili perturbazioni degli scambi con gli Stati Uniti.

Entrata in vigore e applicabilità

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre espressamente previsto che sia obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiesanità animalesicurezza alimentarecommercio di prodotti di origine animalecontrolli veterinariimportazioni

Testo integrale

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