Regolamento (UE) 2026/1165
Regolamento (UE) 2026/1165 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2026, che modifica il regolamento (UE) n. 528/2012 per quanto riguarda la proroga di determinati periodi di protezione dei dati (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento modifica il regolamento (UE) n. 528/2012 per prorogare fino al 31 dicembre 2030 i periodi di protezione dei dati relativi a determinate combinazioni sostanza attiva/tipo di prodotto nel quadro del programma di riesame dei biocidi. La proroga risponde ai ritardi accumulati nel completamento del programma e mira a riequilibrare gli interessi dei titolari dei dati con quelli degli operatori che accedono al mercato. Il testo introduce inoltre una deroga alla regola secondo cui i periodi di protezione scaduti non riprendono a decorrere e consente ai proprietari dei dati di chiedere compensazione per l’uso dei dati nel periodo in cui essi non erano protetti.
Proroga dei periodi di protezione dei dati previsti dal regolamento (UE) n. 528/2012 per talune combinazioni sostanza attiva/tipo di prodotto nel settore dei biocidi.
Ambito di applicazione
Si applica ai dati protetti relativi alle combinazioni di sostanza attiva/tipo di prodotto nell’ambito del regolamento (UE) n. 528/2012 sui biocidi, in particolare a quelle per le quali non è stata adottata una decisione di approvazione entro il 7 giugno 2018. Rileva per i partecipanti al programma di riesame dei principi attivi biocidi esistenti, per i proprietari dei dati, per i fornitori alternativi di sostanze e prodotti e per i richiedenti di autorizzazioni di prodotto. La modifica opera nell’intero territorio dell’Unione ed è direttamente applicabile negli Stati membri; riguarda anche il periodo 1° gennaio 2026-15 giugno 2026, durante il quale alcuni dati erano rimasti senza protezione.
Proroga dei periodi di protezione dei dati per taluni biocidi
Il regolamento interviene sul regolamento (UE) n. 528/2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all’uso dei biocidi, per risolvere gli effetti dei ritardi accumulati nel programma di riesame dei principi attivi biocidi esistenti. La finalità è mantenere un equilibrio tra la tutela degli investimenti dei partecipanti al programma, la concorrenza nel mercato dei principi attivi e l’accesso dei richiedenti alle autorizzazioni di prodotto.
Contesto normativo e ragioni dell’intervento
Il legislatore europeo richiama la comunicazione della Commissione del 19 febbraio 2025 su una visione per l’agricoltura e l’alimentazione, che annuncia un pacchetto di semplificazione volto a ridurre oneri normativi inutili senza abbassare gli standard di sicurezza, salute e tutela ambientale. Nel caso dei biocidi, la disciplina originaria del regolamento (UE) n. 528/2012 aveva previsto termini per il completamento del riesame dei principi attivi esistenti, ma molte autorità competenti nazionali non hanno rispettato i termini per l’invio delle relazioni di valutazione all’Agenzia europea per le sostanze chimiche.
I considerando evidenziano che i ritardi dipendono, in particolare, da:
- carenza di risorse delle autorità competenti degli Stati membri;
- qualità insufficiente delle domande iniziali;
- ritardi nella presentazione di dati supplementari da parte dei richiedenti;
- necessità di risolvere questioni tecniche complesse;
- evoluzione degli orientamenti tecnici;
- applicazione di nuovi criteri scientifici sugli interferenti endocrini introdotti dal regolamento delegato (UE) 2017/2100.
Ambito materiale della modifica
La disciplina riguarda i periodi di protezione dei dati collegati alle combinazioni sostanza attiva/tipo di prodotto interessate dal programma di riesame. In origine, l’articolo 95, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 528/2012 disponeva che tali periodi terminassero il 31 dicembre 2025 per le combinazioni per le quali non fosse stata adottata, prima del 1° settembre 2013, una decisione di inserimento nell’allegato I della direttiva 98/8/CE.
La ratio di tale sistema era duplice: da un lato garantire un’equa compensazione ai soggetti che hanno finanziato e prodotto i dati; dall’altro evitare monopoli e protezioni eccessive, favorendo l’accesso al mercato e riducendo i costi per i produttori di biocidi e, indirettamente, per gli utilizzatori finali.
Proroga al 31 dicembre 2030
Il regolamento stabilisce che i periodi di protezione dei dati per le combinazioni di sostanza attiva/tipo di prodotto per le quali non è stata adottata una decisione di approvazione entro il 7 giugno 2018 terminano il 31 dicembre 2030.
La proroga è collegata alla nuova scadenza del programma di riesame, esteso al 31 dicembre 2030 dal regolamento delegato (UE) 2024/1398. Secondo i considerando, ciò consente una protezione complessiva fino a un massimo di 11 anni e 6 mesi per i dati prodotti a partire dal 7 giugno 2018, ritenuta una durata adeguata per compensare i costi sostenuti dai partecipanti al programma.
La proroga riguarda tutti i dati contenuti nella domanda relativa alle combinazioni interessate, compresi quelli presentati fin dal momento della domanda iniziale, al fine di semplificare l’attuazione amministrativa.
Effetti sul periodo senza protezione tra gennaio e giugno 2026
Poiché i periodi di protezione erano scaduti il 31 dicembre 2025, i dati interessati non hanno goduto di protezione tra il 1° gennaio 2026 e il 15 giugno 2026. Il regolamento riconosce che, durante tale intervallo, i fornitori alternativi di sostanze e prodotti sono stati iscritti nell’elenco di cui all’articolo 95 del regolamento (UE) n. 528/2012 e potrebbero aver beneficiato dell’assenza di protezione.
Per questo motivo, i proprietari dei dati possono richiedere una compensazione per l’accesso ai dati nel periodo dal 1° gennaio 2026 al 15 giugno 2026 nei confronti del fornitore di una sostanza o di un prodotto che abbia beneficiato della mancanza di protezione ed sia stato iscritto nell’elenco durante tale periodo.
Rapporto con l’articolo 60 del regolamento (UE) n. 528/2012
Per rendere coerente la proroga con la disciplina generale della protezione dei dati, il regolamento modifica l’articolo 60, paragrafo 1, secondo comma, chiarendo che i periodi di protezione già scaduti non riprendono a decorrere nuovamente, salvo la specifica deroga introdotta dall’articolo 95, paragrafo 5, secondo comma. In tal modo viene formalmente riconosciuta l’eccezione necessaria a evitare che la scadenza del 31 dicembre 2025 precluda la nuova estensione prevista dal regolamento.
Entrata in vigore, efficacia e natura vincolante
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come tipico dei regolamenti UE, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Proroga della protezione dei dati fino al 31 dicembre 2030
All’articolo 95, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 528/2012 viene aggiunto un comma che stabilisce che tutti i periodi di protezione dei dati per le combinazioni di sostanza attiva/tipo di prodotto per le quali non è stata adottata una decisione di approvazione ai sensi dell’articolo 89, paragrafo 1, terzo comma, entro il 7 giugno 2018 terminano il 31 dicembre 2030.
Deroga alla regola sulla non riattivazione della protezione scaduta
L’articolo 60, paragrafo 1, secondo comma, è sostituito per precisare che i periodi di protezione di cui all’articolo 60 che sono scaduti non iniziano a decorrere nuovamente, salvo quanto previsto dall’articolo 95, paragrafo 5, secondo comma.
Compensazione per l’accesso ai dati nel periodo 1° gennaio-15 giugno 2026
I proprietari dei dati possono chiedere una compensazione per l’accesso ai loro dati, limitatamente al periodo dal 1° gennaio 2026 al 15 giugno 2026, al fornitore di una sostanza o di un prodotto che abbia beneficiato della mancanza di protezione ed sia stato iscritto nell’elenco di cui all’articolo 95, paragrafo 1, durante tale periodo.
Ragioni e contesto della modifica
La proroga è motivata dai ritardi nel completamento del programma di riesame dei principi attivi biocidi esistenti, dovuti tra l’altro a carenze di risorse, qualità insufficiente di alcune domande, necessità di dati supplementari, complessità tecniche ed evoluzione degli orientamenti tecnici e dei criteri scientifici sugli interferenti endocrini. La durata del programma di riesame è stata estesa fino al 31 dicembre 2030 dal regolamento delegato (UE) 2024/1398.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- Regolamento · 20 mag 2026Regolamento (UE) 2026/1085
- Regolamento · 20 mag 2026Regolamento (UE) 2026/1136
- Regolamento · 20 mag 2026Regolamento (UE) 2026/1139
- Regolamento · 20 mag 2026Regolamento (UE) 2026/1140
- Regolamento · 20 mag 2026Regolamento (UE) 2026/1184
- Regolamento · 20 mag 2026Regolamento (UE) 2026/1392
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →